NOTIZIE DALL’INTERNO - Sono passati solo pochi giorni (era il 31 ottobre scorso) dall’emanazione, da parte del ministero delle Infrastrutture, delle “Nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell'intestatario della carta di circolazione e di
intestazione temporanea di veicoli”: sull’argomento torna oggi un altro ministero, quello dell’Interno, con una circolare (rivolta, essenzialmente, alle forze dell’ordine che dovranno multare chi dovesse in futuro essere inadempiente) che ribadisce alcuni punti… consolanti per la maggior parte dei “normali” automobilisti italiani.
MA IN FAMIGLIA, NO - La nuova nota ribadisce, in particolare, che le nuove norme escludono obblighi di annotazioni sulla carta di circolazione nel caso di familiari conviventi, come pure quando un veicolo venga affidato o prestato nel semplice ambito di una rapporto di cortesia o favore (come accade, per esempio, quando si presta la propria vettura a un amico o a un collega rimasto appiedato per qualche giorno). Le disposizioni, inoltre, sono applicabili dal 3 novembre scorso: dal momento che la nuova normativa concede 30 giorni di tempo per mettersi in regola, fino al 4 dicembre 2014 non potranno comunque essere elevate sanzioni a chi non avesse provveduto a una pur dovuta annotazione (solo a partire da questa data potranno essere irrogate sanzioni, in caso di violazione, di 705 euro). Altro punto importante è che, come già anticipato, la normativa non avrà carattere retroattivo, e che quindi la sua validità “parte” dal 3 novembre scorso: nessun problema per chi avesse stipulato contratti di comodato d’uso in una data precedente.