NOVITÀ DAL MAGGIO 2018 - Il ministro dei Trasporti Graziano Del Rio ha firmato il decreto ministeriale che introduce in Italia la direttiva europea in materia di revisioni dei veicoli. L’obiettivo della normativa è di rendere più efficaci i controlli, riducendo i margini di incertezza che finora hanno consentito pratiche irregolari e truffaldine. Il provvedimento è il decreto ministeriale n. 214 del 19 maggio 2017, e all’allegato 1 contiene la dettagliata descrizione dei controlli che devono essere compiuti con le modalità per compierli. Le nuove regole contenute nel decreto saranno valide dal maggio 2018.
NASCE IL CERTIFICATO DI REVISIONE - La novità formale più evidente prevista dal decreto è il certificato di revisione che sarà rilasciato dopo il superamento della ispezione di controllo. Dunque non ci sarà più solo la semplice segnalazione sulla carta di circolazione (mediante una fustella adesiva, che dall’anno prossimo conterrà anche la data di scadenza della revisione) ma anche un vero e proprio certificato stampato. Detta così può apparire un passo indietro nella semplificazione della procedura, ma il certificato in questione saranno contenute molte informazioni miranti a rendere la revisione più efficace ai fini della sicurezza del veicolo e del suo impatto ambientale.
CONTROLLO DEI KM - Novità assoluta è che il documento conterrà anche il chilometraggio rilevato, ciò per cercare di impedire il “taroccamento” del contachilometri al fine di far apparire più “fresco” il veicolo al momento della vendita come usato. La percorrenza effettuata sarà tenuta sotto controllo dai centri di revisione e riportata sul citato certificato. Questo a partire dal quarto anno di vita dell’autoveicolo e poi ogni due anni, cioè con la cadenza dell’obbligo di revisione (era stato ventilato che l’obbligatorietà venisse legata alla percorrenza chilometrica, ma poi si è mantenuto il regime vigente fino ad ora).
COSA CONTERRÀ IL CERTIFICATO - Sul certificato di revisione saranno riportate le seguenti informazioni: numero di telaio; targa di immatricolazione; luogo e data del controllo; lettura del contachilometri al momento del controllo; categoria del veicolo; carenze individuate e livello di gravità; risultato del controllo tecnico; data del successivo controllo tecnico o scadenza del certificato attuale; nome del centro revisioni che ha effettuato il controllo e firma o dati identificativi dell'ispettore responsabile.
VIETATO MANOMETTERE - A proposito del controllo del chilometraggio va anche detto che novità di rilievo è il fatto che il decreto preveda che “la manomissione del contachilometri è punibile ai sensi del Codice della strada”; ciò anche se poi la sanzione prevista (per infrazione dell’articolo 79 del Codice: “Veicolo con caratteristiche o dispositivi alterati o non funzionanti”) è attualmente di soli 85 euro. Il controllo del chilometraggio percorso è affidato all’ispettore che effettua la revisione, che non fa altro che leggere il contachilometri e verificare se ci sono evidenti segni di manomissione dello stesso. Si vedrà se ciò sarà sufficiente a ridurre i taroccamenti.
CONTROLLORI CONTROLLATI - Altra novità del decreto è la creazione di un “organismo di supervisione” chiamato a verificare il corretto funzionamento dei centri di revisione. A essere controllati saranno le strutture dei centri, il personale che compie le ispezioni e l’andamento delle revisioni stesse. La nuova figura è previsto che venga introdotta dal 2023.
TARIFFE - Infine le tariffe, discorso di grande importanza nel sistema delle revisioni. Infatti gli operatori privati del settore lamentano che l’attività di revisione non è redditizia e l’unico modo per stare in equilibrio economicamente è di effettuarne molte, cosa che induce a evitare di farsi la fama di centro molto severo. Pena la perdita di clientela. Il decreto non modifica le modifica: 45 euro se si compie la revisione presso un centro della Motorizzazione e 66,88 se ci si rivolge a un’officina privata abilitata alle revisioni. Va però detto che le tariffe vengono modificate con provvedimenti a parte.