DA CODICE PENALE - Con la sentenza numero 17794/17, la Cassazione non si occupa di una “normale” (purtroppo) sosta abusiva su un parcheggio, delimitato da strisce gialle, riservato genericamente a disabili, ma del caso di un automobilista che aveva parcheggiato l’auto su un posto assegnato nominalmente a un ben preciso portatore di handicap. Secondo i giudici, si tratta di un comportamento da punire col codice penale: insomma, un reato. Tutto ha avuto inizio a Palermo, nel 2009, quando un automobilista, alle 10.40 di una mattina, ha parcheggiato senza averne diritto sul posto “nominale” di una disabile (abilitata a sostare lì dal 2005); l’auto sarebbe poi stata rimossa dalle autorità solo alle 2 del giorno successivo. A conclusione di una battaglia legale, il trasgressore s’è visto confermare una condanna per violenza privata (articolo 610 del codice penale): l’uomo aveva infatti impedito alla disabile di usufruire di quello spazio, per lei prezioso.
UNA BELLA DIFFERENZA - Se l’area fosse stata genericamente riservata a posteggio per le auto di disabili, come fa notare l’avvocato Laura Biarella, l’automobilista avrebbe semplicemente violato un articolo (il numero 158) del codice della strada. Ma, nel caso specifico, lo spazio era espressamente riservato a una determinata persona, per ragioni attinenti al suo stato di salute. Pertanto, alla violazione della norma sulla circolazione stradale si è aggiunto l’impedimento al solo cittadino a cui era riservato il diritto di parcheggiare in quel luogo. Con un’aggravante: l’imputato, avendo visto la segnaletica, era cosciente di lasciare l’auto in un posto riservato a una persona specifica, impedendole in tal modo di parcheggiare. E, aggiunge la Cassazione, “non l'aveva fatto solo per quei pochi minuti che avrebbero consentito di dubitare della sua volontà”.