Multa a casa. Tutto in regola?

Legge e burocrazia
01 settembre 2009

Chi invia la famigerata “busta verde” che contiene una contravvenzione, deve rispettare alcune norme: altrimenti è possibile fare ricorso.

Quando pagare e quando no

Sopra, la classica busta verde che viene recapitata a casa dopo che abbiamo commesso una violazione al Codice della strada

CAPITA A MOLTI - Almeno una volta, sarà capitato anche a voi di trovare nella cassetta delle lettere una busta di colore verde: è una raccomandata A.R. (con avviso di ricevimento) che contiene una multa per aver violato il Codice della strada.

NON SOLO VOI - Se avete sbagliato, non vi resta che pagare; ma anche chi recapita le multe (Comuni e Forze dell’ordine) è tenuto a osservare la legge. A cominciare proprio dalle regole della notifica: c’è una procedura corretta per comunicare ai trasgressori che devono pagare una sanzione. Altrimenti la multa non vale.

Quattro punti fissi

Sopra, la multa che di solito le forze dell'ordine lasciano sul parabrezza di un'auto quando il guidatore che ha commesso l'infrazione non è presente. Ma può capitare che la notifica vada persa. In questo caso la Corte costituzionale prevede che ne venga emessa una seconda.

1 - La notifica deve avvenire entro 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione. La data “di partenza” si deduce dal timbro postale sulla “busta verde”; quella della violazione è sul verbale. Però, la regola dei 90 giorni non vale se, di recente, avete cambiato residenza senza comunicarlo al Comune: in questo caso, i tempi per l’invio si dilatano.

2 - I soggetti che possono effettuare una  notifica sono quattro: Vigili, messi comunali, ufficiali giudiziari, addetti di un ufficio postale. Controllate la “relata di notifica”: il documento deve riportare data, luogo, generalità del trasgressore e di chi invia la notifica; senza tutte queste informazioni, il verbale è nullo. Resta aperto il problema della notifica tramite società privata: la legge non è chiara. Ci sono giudici che non ritengono valida tale procedura, seguendo l’indirizzo della Cassazione (sentenze 20440/2006 e 10043/2008). Altri, invece, la reputano legittima.

3 - La notifica va recapitata mediante consegna con qualunque servizio postale: alla residenza del trasgressore; ad altra persona nell’abitazione del destinatario, purché i due convivano; al portinaio; a un vicino di casa. La notifica può avvenire anche tramite deposito (in contemporanea alla raccomandata al destinatario): all’Ufficio contravvenzioni del Comune di residenza del trasgressore; oppure all’Ufficio postale, se il destinatario non è reperibile oppure se altre persone rifiutano
di ritirare al suo posto la notifica.

4 - Ci sono anche orari da rispettare: la notifica è nulla se eseguita prima delle 7 e dopo le 21; la domenica o nelle festività.

Se le regole per comunicarvi la multa non sono state rispettate, avete tempo 60 giorni dalla notifica per ricorrere al Giudice di pace: dev’essere quello della città dov’è avvenuta l’infrazione. La “vittoria” è molto probabile.

Qualche caso particolare

Sopra, il foglio di accertamento di una violazione al Codice della strada.

POTREBBE ANCHE ANDARE "PERSA" - Che succede se il portinaio perde la notifica o se qualcuno vi fa un dispetto prendendola dalla vostra cassetta delle lettere e la butta? Affinché ci siano più possibilità che riceviate la multa, la Corte costituzionale (sentenza 346/1998) stabilisce che, se il destinatario non ritira la multa, venga fatta una seconda notifica. Ovviamente, se “sparisce” anche questa, sarà difficile dimostrare di non averla ricevuta.

E SE VI CHIEDONO DI PAGARE UNA MULTA CHE NON AVETE MAI RICEVUTO? - Ecco un caso particolare: voi siete sicuri di non avere mai ricevuto una multa, e vi viene recapitata una cartella esattoriale in cui vi chiedono il doppio della sanzione originaria. Che fare? Controllate che non vi abbiano mai spedito la prima multa, recandovi all’ente verbalizzante (per esempio, il Comando dei Vigili) e chiedendo la prova dell’invio della sanzione. Se non la mostrano, fate ricorso al Giudice di pace.



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Ritratto di armacom11230
2 dicembre 2009 - 20:20
Avendo avuto un verbale di contravvenzione che ho ritenuto non valido, avevo fatto ricorso al Prefetto che me lo ha respinto: Ho allora fatto ricorso al Giudice di pace che mi ha convocato e ,vedendo le prove fotografiche da me portate, mi ha detto che nel merito avevo ragionissima, ma lui non poteva entrare nel merito perchè dovevo impugnare <<l'ingiunzione del Prefetto e non il verbale di contravv:> questo è un errore di procedura che solo un legale poteva sapere, ma sul verbale è scritto che dal giudice di pace si può accedere SENZA l'ausilio del legale: Resta il fatto che io , pur avendo pienamente ragione NEL MERITO, sono stato fregato DI FATTO: Questa è GIUSTIZIA????
Ritratto di luigigenovese
10 dicembre 2009 - 09:59
vorrei sapere con certezza e chiarezza quandi scade la garanzia per una vettura acquistata a km 0, secondo una concessionaria Fiat locale scade copo due anni partendo dall'immatricolazione della vettuta. secondo loro se la vettura e stata immatricolata un anno fa, a me rimane un anno di garanzia della casa.
Ritratto di luposila60
6 gennaio 2010 - 23:46
E così, dura due anni dall'immatricolazione.
Ritratto di Carlo Recla
7 marzo 2010 - 10:41
Biona giornata. Avevo letto qualche anno fa su "Al Volante" che l'obbligo del bollino blù deve necessariamente derivare da un'apposita ordinanza emessa dal sindaco della località di residenza: se manca, l'obbligo decade. Nonostante conservi tutti i numeri della rivista, non sono riuscito a ritrovare la nota. Qualcuno se la ricorda o comunque può aiutarmi? Grazie di avermi letto. Carlo
Ritratto di fable
18 aprile 2010 - 13:01
salve, sono un vostro lettore da diversi anni, ho appena effettuato la registrazione per ricercare un argomento che ricordavo di aver letto sulla rivista cioè la notifica entro 150 giorni ma non ricordavo i dettagli. ho letto di nuovo il vostro articolo dove c'è scritto testuale "La notifica deve avvenire entro 150 giorni dall’accertamento dell’infrazione. La data “di partenza” si deduce dal timbro postale sulla “busta verde”; quella della violazione è sul verbale. Però, la regola dei 150 giorni non vale se, di recente, avete cambiato residenza senza comunicarlo al Comune: in questo caso, i tempi per l’invio si dilatano." Ho effettuato cambio residenza nel 2008 effettuandolo anche su patente e carta di circolazione. il 15/04/2010 mi è stata notificato un verbale per eccesso di velocità su ss 7 appia Minturno (LT) rilevato con Traffiphot III SR in data 14/06/2009 accertato in data 27/08/2009. Dalla notifica evince che il verbale mi era stato notificato a mezzo raccomandata ar il 05/10/2009 al vecchio indirizzo dove sono risultato sconosciuto. a questo proposito vi pongo alcuni quesiti: 1 - sono io ad essere in difetto avendo già un anno prima fatto cambio di residenza? 2 - per questi tipi di accertamento, la residenza va cambiata solo ai documenti di circolazione o anche al certificato di proprietà (conosciuto come "foglio complementare"), se si sono in difetto non avndolo fatto? 3 - se non ci sono i presupposti per i 150 giorni, a qule arco di tempo si protae la notifica? grazie, Max.
Ritratto di predele
12 maggio 2010 - 20:49
mi chiamo pavani luigi abito a minerbio di bo e mi giunta una multa per passaggio con semaforo rosso dal comune di bologna rilevata il 06/03/2010 e notificata oggi 12/05/2010 e´ regolare? da qualche tempo non deve avvenire entro 60 giorni dall´ infrazionel a notifica? grazie luigi pavani.
Ritratto di marcellorollo
14 maggio 2010 - 10:50
mi dispiace per te ma se non vengono approvate le modifiche del codice della strada, i tempi per la notifica rimangono quelli precedenti e cioe' 150 giorni.
Ritratto di FrancoRan
26 settembre 2010 - 15:10
Salve,desidero sapere se la decorrenza dei 60g parte dal ritiro presso l'ufficio postale della multa,anche avendo ricevuto diversi avvisi da parte dell'ufficio.postale con racc. Si ringrazia anticipatamente.
Ritratto di sapebe
25 novembre 2010 - 18:38
Mi sembra di avere letto sulla Vostra rivista che il codice della strada prevede che in caso di riduzione della velocità e contemporanea segnalazione di controllo elettronico della stessa, l'apparecchio rilevatore deve essere posto ad almeno un chilometro dal segnale stesso. Potreste fornirmi eventuali dettagli. Grazie.
Ritratto di nicola russo
8 settembre 2014 - 08:26
volevo portare a conoscenza la mia avventura dopo aver ricevuto due multe inviatomi dal CNAI di ROMA .Siamo al 2 settembre ricevo le multe e subito mi precipito a pagarle entro i 5 gg. per poter usufruire della riduzione del 30%. ma non c'e stato verso di pagare perche in nessun ufficio pubblico accettavano i bollettini con la riduzine. Allora ho dovuto fare un giro di telefonate e un giorno perso di lavoro,e cosi dopo vari tentativi siamo riusciti a pagare grazie a l'intervento di Paola i.c Cnai e la Polizia Stradale di Rovigo. P.S vivo a VERONA

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