L’edizione 2026 della 1000 Miglia è partita ieri da Brescia e tornerà nel capoluogo lombardo domenica, dopo aver raggiunto Roma. Dopo la partenza da viale Venezia, le vetture storiche si sono dirette verso Padova, arrivo delle prima giornata, scortate dalla Polizia stradale.
E a Sarezzo, centro della val Trompia a nord di Brescia, una moto della Polizia e una vettura partecipante alla rievocazione storica hanno avuto un incontro decisamente troppo ravvicinato. Come si vede dal breve filmato qui sotto pubblicato dal Giornale di Brescia, le auto stavano procedendo incolonnate mentre il poliziotto in sella a una moto le stava superando a velocità più sostenuta.
D’un tratto, una delle auto, sembrerebbe un’Alfa Romeo Giulietta Sprint azzurra, gira verso sinistra proprio nell’istante in cui stava arrivando la moto, la quale colpisce l’auto storica sulla fiancata, facendo cadere il motociclista. Fortunatamente, subito dopo lo scontro si vede l’agente rialzarsi prontamente, assistito dai due passeggeri della Giulietta. Stando a quanto riportato dal quotidiano locale, nessuno ha riportato gravi conseguenze.
In uno scenario del genere, la tentazione comune è quella di attribuire automaticamente la ragione alla divisa o, al contrario, di gridare all'abuso. Ma cosa stabiliscono esattamente la legge e la giurisprudenza? Chi deve pagare i danni?
Il primo nodo da sciogliere riguarda lo status del conducente della moto, che al momento dello scontro stava sorpassando in un tratto con doppia linea continua, invadendo la corsia opposta, senza sirena e lampeggiante in funzione. Nel Codice della Strada esiste un principio fondamentale stabilito dall’articolo 177: gli agenti di Polizia, i Vigili del Fuoco e i conducenti di ambulanze non sono vincolati agli obblighi e ai divieti di circolazione solo ed esclusivamente quando utilizzano congiuntamente la sirena e il lampeggiante blu, e solo per motivi di servizio urgenti.
Nel caso in questione, muovendosi con lampeggianti e sirene spenti, il poliziotto è a tutti gli effetti un normale utente della strada. Di conseguenza, effettuando quel sorpasso, ha violato l’articolo 146 del CdS, per aver valicato la doppia linea continua, e l’articolo 148, che vieta tassativamente il sorpasso di una colonna di veicoli fermi o in lento movimento se per farlo si deve invadere la corsia opposta.
Se la condotta dell’agente è andata al di là di quanto previsto dal Codice della Strada, anche quella del guidatore dell’auto non è del tutto esente da colpe. Infatti, l’automobilista che vuole cambiare direzione deve accertarsi di poterlo fare senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada che già occupano la corsia o che sono in procinto di sorpassare (anche se lo stanno facendo abusivamente) e segnalare la manovra con sufficiente anticipo attraverso gli indicatori di direzione.
Per stabilire la percentuale di colpa da attribuire al guidatore della vettura bisognerà però verificare l’eventuale interruzione della doppia linea continua nel punto in cui l’auto ha svoltato. Infatti, se al momento di fare la manovra la doppia linea era interrotta la volta sarebbe stata consentita.
In questo caso il concorso di colpa sarebbe minimo, riconducibile a una violazione dell’articolo 154 del CdS, che impone di controllare sempre lo specchietto retrovisore un istante prima di girare il volante, anche per accertarsi che nessuno stia compiendo un sorpasso abusivo.
Se invece, come sembrerebbe (anche se per pochi metri), nel punto di svolta la doppia linea non era interrotta, si dovrebbe andare a una divisione 50:50 della colpa, in quando anche il guidatore avrebbe compiuto una manovra altrettanto vietata.
























