FINE DELL’ESCAMOTAGE - Con il maxiemendamento a decreto sicurezza approvato al Senato, ai cittadini residenti in Italia da oltre 60 giorni sarà vietato circolare con autoveicoli muniti di targa estera. Il fenomeno, ampiamente diffuso in tutto il territorio italiano, garantiva impunità in caso di violazioni al codice della strada e assicurava diversi vantaggi fiscali (illeciti). Grazie all’escamotage della targa estera era possibile non solo astenersi dal pagamento delle sanzioni amministrative, ma simulando l’esportazione di auto di lusso si riusciva persino a non pagare il superbollo. L’espediente è risultato particolarmente proficuo anche per gli stranieri irregolari che, circolando con questi veicoli, riuscivano a rendersi meno identificabili.
LA NUOVA DISCIPLINA - Il decreto sicurezza ha modificato la disciplina del codice della strada: sono stati aggiunti cinque commi all’art. 93 e uno all’art 132. Oltre alla previsione del divieto, all’art. 93 sono stabilite le eccezioni e le sanzioni. Per quanto riguarda le prime, è contemplata la possibilità di circolare con targa estera se il possesso dell’autoveicolo è legittimato in virtù di un contratto di leasing, comodato o locazione con una società sita fuori dai confini nazionali. In questo caso il possessore dovrà disporre di un documento di data certa firmato dalla società intestataria del mezzo, da cui risulti il titolo e la durata della disponibilità del mezzo. Più in particolare, il leasing o la locazione senza conducente saranno le forme consentite se la società operatrice ha sede in uno stato dell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo e non ha sede secondaria o effettiva in Italia. Per quanto riguarda il comodato, invece, la società con sede in uno dei paesi dell’Unione Europea o comunque nello Spazio Economico Europeo, potrà concederlo ad un suo lavoratore o collaboratore. Chi non rispetta le nuove previsioni andrà incontro al pagamento di una sanzione amministrativa pari o superiore a 712 euro. Il trasgressore sarà obbligato, inoltre, a fermare il mezzo ed immatricolarlo in Italia entro 180 giorni, pena la confisca.
TRASFERIMENTO ALL'ESTERO - Alternativamente all’obbligo di immatricolazione in Italia, è prevista la possibilità di consegnare le targhe e i documenti alla motorizzazione, e contestualmente richiedere il foglio di via e le targhe provvisorie per trasferire il veicolo fuori dai confini nazionali. Nel caso di uso in comodato, il possessore che non disponga del documento richiesto sarà punito con una sanzione amministrativa di 250 euro e fermo amministrativo; gli saranno concessi 30 giorni per presentarlo agli uffici competenti. L’art. 132, nella nuova formulazione prevede l’obbligo di rimpatriare il veicolo importato dopo un anno se non è stato immatricolato in Italia, con consegna di targhe e documenti alla motorizzazione.