Pochi giorni fa la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10797 del 23 aprile, si è pronunciata sulle clausole assicurative che obbligano gli automobilisti a riparare i danni subiti dalle proprie vetture solo in carrozzerie convenzionate. Il caso è iniziato con un guidatore vittima di atti vandalici che si era rivolto alla propria carrozzeria di fiducia, cedendole il proprio credito indennitario.
La compagnia assicurativa aveva quindi applicato una franchigia del 20%, contestata dal carrozziere: il Tribunale aveva dato ragione a quest’ultimo, ma in Appello la decisione è stata ribaltata, considerando la clausola non abusiva e confermando la franchigia. Gli ermellini hanno accolto il ricorso del carrozziere, annullando con rinvio la sentenza.
L’ordinanza della Cassazione è stata accolta con soddisfazione dalla Federcarrozieri, che considera il pronunciamento come un timbro sulla nullità di clausole che impongono “costi illegittimi agli automobilisti che riparano la propria vettura presso un carrozziere di fiducia”. Secondo l’associazione di categoria, la richiesta di franchigie per chi si rivolge a officine diverse da quelle imposte dalle compagnie di assicurazioni “è una pesante limitazione della libertà degli utenti”.
Questo genere di clausole avrebbe quindi l’effetto di limitare ingiustamente l’autonomia del consumatore, inteso come la parte contrattuale più debole, impedendogli di scegliere liberamente sul mercato il professionista a cui affidarsi. Tuttavia il pronunciamento della Corte non va esattamente in questa direzione.
Infatti la Cassazione, annullando la sentenza, non entra nel merito della clausola assicurativa ma contesta l’operato della Corte d’appello per non aver analizzato con sufficiente rigore critico una specifica condizione contrattuale. Questa prevedeva un incremento della quota di danno a carico dell’assicurato qualora questi avesse deciso di far riparare il veicolo in un’officina non convenzionata con la compagnia assicuratrice.
La Suprema Corte ha precisato che tale disposizione non deve essere valutata singolarmente, ma occorre esaminarla all’interno della struttura complessiva del contratto. In Appello, i giudici avrebbero dunque dovuto accertare se, nella pratica, quella specifica clausola determini effettivamente un grave sbilanciamento tra i diritti e i doveri delle parti, in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 33 del Codice del consumo, che definisce i criteri per dichiarare la natura vessatoria di una pattuizione.












