PREVISTE SOLO OTTO INFRAZIONI - Le infrazioni al codice della strada commesse nei paesi membri dell’Unione Europea saranno sempre notificate e non potranno più essere ignorate. Con i decreti legislativi 37/2014 e 37/2016 l’Italia ha recepito la decisione quadro 2005/2014 e la direttiva 2015/413 che disciplinano rispettivamente le sanzioni pecuniarie in generale e il sistema europeo di notifica all’estero delle multe stradali. Le infrazioni sanzionabili con il nuovo sistema di notifica sono tassativamente elencate nel testo di legge: eccesso di velocità, mancato uso delle cinture di sicurezza, mancato arresto al semaforo rosso, guida in stato di ebbrezza, guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, mancato uso del casco protettivo, circolazione su una corsia vietata, uso illecito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida. Con la contestazione differita e la notifica alla residenza, non saranno applicabili le sanzioni accessorie come la sospensione e la revoca della patente, la decurtazione dei punti e il sequestro del veicolo; detti provvedimenti saranno invece irrogabili se il trasgressore verrà fermato al momento dell’infrazione. Tuttavia, in base a quanto previsto dalla direttiva, in caso di ritorno sul territorio della stato in cui è stata commessa la violazione, le autorità potranno applicare anche le sanzioni accessorie.
IL MECCANISMO - Chi infrangerà il codice della strada in uno stato europeo riceverà la notifica della sanzione direttamente dalla autorità di polizia estera, la quale sarà già in possesso delle generalità del trasgressore grazie al centro elaborazione dati della Motorizzazione italiana. Il pagamento si potrà effettuare attraverso le modalità più diffuse, tra cui le piattaforme telematiche. Alcuni paesi come la Spagna, per la riscossione delle sanzioni amministrative si servono di pagine web su cui è possibile reperire gli estremi dell’infrazione e relative foto; in caso di dubbi o incertezze ci si potrà comunque rivolgere all’ambasciata italiana per una verifica. La direttiva prevede anche la possibilità di impugnare la sanzione secondo le regole dello stato in cui è stata commessa l’infrazione. Se l’opposizione non verrà accolta e il trasgressore non provvederà al pagamento, l’autorità giudiziaria estera invierà il fascicolo alla Corte d’Appello italiana competente, la quale potrà archiviarla o intimare nuovamente il pagamento; qualora anche in questo caso lo stesso trasgressore si rifiutasse di pagare la sanzione, la Corte avvierà la procedura esecutiva. L’incasso corrispondente alla sanzione andrà allo Stato italiano, salvo diverso accordo con lo stato estero.