IN GAZZETTA DA IERI - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, numero 70 del 24 marzo 2016, la legge numero 41 del 23 marzo 2016 è in vigore da oggi: parliamo del reato di omicidio stradale e di quello di lesioni personali stradali. Fra i numerosi contenuti della nuova legge, ricordiamo la pena da 5 a 10 anni di carcere per i responsabili di incidenti mortali nel cui sangue venga rilevato un tasso di alcol di oltre 0,8 grammi ma non oltre 1,5 g/l (ebbrezza media). Mentre, se la morte è provocata da una persona con tasso superiore a 1,5 g/l (ebbrezza grave), la pena detentiva va da 8 a 12 anni. E con le aggravanti (come la fuga dopo il sinistro), si arriva a 18 anni. Anche per le lesioni fisiche c’è un giro di vite: da 4 a 7 anni per ferite gravissime. Prevista la revoca della patente, sino a 30 anni, secondo l’importanza della violazione.
NON SOLO ALCOL E DROGA - Meglio ribadire un concetto chiave: il reato di omicidio e lesioni stradali scatta pure per altre infrazioni che non riguardano alcol e droga. Tra cui la guida pericolosa: velocità uguale o superiore al doppio di quella consentita, con un minimo di 70 km/h, in centro urbano; o superiore di almeno 50 km/h su strade extraurbane. E poi, inversione di marcia in prossimità di dossi, intersezioni o curve, o attraversamento di incroci col semaforo rosso. Ma pure circolazione contromano e sorpasso in corrispondenza di strisce pedonali o linea continua.