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Multe e taglio punti: è possibile non ricordare chi era al volante…

19 aprile 2018

La Cassazione ha stabilito che se il verbale di accertamento è arrivato molto tempo dopo il fatto, è sostenibile che non ci si ricordi a chi si era affidata l’auto.

Multe e taglio punti: è possibile non ricordare chi era al volante…

MESSA A PUNTO - La Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza (9555/2018) che rende un po’ più chiaro (si fa per dire) l’applicazione della norma del Codice della strada che impone all’intestatario dell’auto di comunicare chi era al volante nel momento che è stata rilevata un’infrazione comportante la sottrazione di punti della patente. Deliberando a proposito di una vicenda risalente al 2007, la seconda sezione della Cassazione ha stabilito che se il verbale di accertamento dell’infrazione viene recapitato parecchio tempo dopo il fatto, è da accettare la mancata segnalazione perché non si ricorda chi guidava. 

ALTRI TEMPI - L’ordinanza della Cassazione però non vale in tutti i casi. Va tenuto conto che nel 2007 (epoca appunto della causa esaminata e a cui si riferisce l’ordinanza 9555/2018) la normativa inerente la notifica dei verbali era diversa, con un tempo massimo di 150 giorni, mentre da diversi anni il termine massimo è stato accorciato a 90 giorni. E comunque va tenuto conto del giorno di notifica. In pratica la Cassazione ha stabilito la necessità che il giudice valuti caso per caso, in base alla norma esistente al momento dell’incidente e comunque al tempo trascorso dal giorno del verbale. 

COSÌ L’ORDINANZA - Ai fini dell’applicazione dell’articolo 126-bis del Codice della strada occorre distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando così in alcun modo all’invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneità delle quali ad escludere la presunzione di relativa responsabilità a carico del dichiarante deve essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità.



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Ritratto di otttoz
19 aprile 2018 - 19:15
multavelox,tutor,sanzioni...e nulla contro gli amministratori che hanno lasciato degradare le nostre strade!
Ritratto di Piero Luigi
21 aprile 2018 - 07:08
Multavelox, tutor, ecc. = bankomat dei Comuni, ai quali poco importa della sicurezza dei cittadini.