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Il rebus dell'intestazione temporanea

25 febbraio 2015

Per chi utilizza un’auto non sua per più di 30 giorni c’è l’obbligo di registrazione sulla carta di circolazione (parenti conviventi esclusi).

Il rebus dell'intestazione temporanea
TASSA OCCULTA – Dallo scorso 3 novembre è operativa a tutti gli effetti la norma che prevede la trascrizione sulla carta di circolazione del nome di chi utilizza un’auto non sua per più di 30 giorni. Un obbligo che non vale se il veicolo è lasciato in uso a un famigliare convivente dell’intestatario. Per la sua scarsa chiarezza e per l’appesantimento burocratico che comporta, questa novità è stata contestata da molte parti, in particolare dall’utenza professionale. Tanto più che le spese connesse, 16 euro di imposta di bollo e 9 di diritti Motorizzazione, la trasformano di fatto in una tassa, che può diventare decisamente pesante per alcuni operatori del canale business.
 
PASTICCIO – Nata con lo spirito di limitare truffe e utilizzi fraudolenti, e di aiutare il fisco nelle sue indagini oltre che individuare i responsabili di infrazioni o incidenti, questa modifica del Codice della Strada ha dovuto fare i conti con proteste e ricorsi che ne stanno rendendo incerta l’applicazione. Al momento risulta infatti sospesa la sua applicabilità al noleggio di veicoli senza conducente (in altre parole, al classico noleggio a breve e a lungo termine), per un ricorso proposto al Tar del Lazio da alcuni operatori del settore. L’esito giudiziale è atteso per il 28 maggio 2015; nel frattempo la sospensiva è stata confermata dal Consiglio di Stato. Attenzione, però: il provvedimento del Tar solleva dall’applicazione della norma solo le aziende che si occupano di questo tipo di noleggio, mentre non mancano esperti del settore che sostengono come l’obbligo rimanga a carico dei clienti. Sicuramente, comunque, tutte le altre categorie previste debbono adempiere all’obbligo dell’articolo 94 del Codice della Strada, il cui mancato rispetto comporta 705 euro di sanzione e il ritiro della carta di circolazione.
 
CHE COSA DICE LA LEGGE – Il punto del contendere riguarda la disposizione del comma 4bis dell’articolo 94 del codice della Strada, modificato nel 2010. La norma prevede che gli atti che comportino “la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a 30 giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro 30 giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione”. La norma, che per essere applicata ha dovuto attendere l’emanazione del Regolamento di esecuzione, è stata ulteriormente procrastinata per permettere l’adeguamento dei mezzi informatici dell’amministrazione. Di fatto, quindi, risulta operativa e viene fatta applicare dalle Forze dell’Ordine solo dal 3 novembre 2014.
 
LA CIRCOLARE “CHIARIFICATRICE” – Con una circolare datata 10 luglio 2014, il Ministero dei Trasporti ha cercato di fare chiarezza per tempo sulla confusione creatasi. Ancora prima, quindi, dell’entrata in vigore effettiva della norma, ha sottolineato come questa debba essere applicata nei casi in cui “un soggetto abbia la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato ad un terzo a titolo di comodato, in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente”. Come intestatario del veicolo deve essere indicato nella carta di circolazione “il proprietario del veicolo, ivi compreso il trustee, il locatore (nel caso di locazione senza conducente), il nudo proprietario (in caso di usufrutto), l’acquirente (in caso di acquisto con patto di riservato dominio), il locatario (nel caso di leasing) e l’usufruttuario”. E ancora, in caso di locazione senza conducente l’obbligo di comunicazione all’Archivio Nazionale non comporta la necessità di aggiornamento della carta di circolazione. Nell’evenienza, invece, di comodato o “rent-to-buy”, si legge nel documento ministeriale che la carta di circolazione andrà aggiornata. Da notare, infine, che la circolare precisa come gli obblighi previsti dalla legge scattino solo per gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014 in poi: prestiti o utilizzi cominciati prima di tale data non sono quindi soggetti all’obbligo di registrazione. Tutto questo, bene inteso, in attesa del pronunciamento del Tar del Lazio


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