La decurtazione dei punti patente è una sanzione a cui possono andare incontro gli automobilisti (e i motociclisti) che commettono infrazioni delle norme del Codice della Strada. Il riferimento normativo di questo provvedimento corrisponde all’articolo 126 bis del Codice della Strada: “All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di 20 punti. Tale punteggio […] subisce decurtazioni a seguito della comunicazione [...] della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente”.
In questa guida, spiegheremo di preciso come funziona il meccanismo della decurtazione dei punti dalla patente, ma soprattutto come recuperarli quando si perdono e cosa succede se si perdono tutti. Nel paragrafo conclusivo, redigeremo una tabella con la decurtazione punti associata alla violazione.
Quando viene rilasciata la patente di guida, su questo documento viene accreditato un saldo di 20 punti. Si tratta di un punteggio che può essere decurtato se l’automobilista commette una violazione del Codice della Strada per la quale è prevista la perdita dei punti della patente (e i neopatentati pagano doppio), ma può anche essere incrementato di massimo 10 punti se non si commettono infrazioni. Il saldo massimo, dunque, può essere di 30 punti.
Tra le violazioni più comuni del Codice della Strada che comportano una decurtazione dei punti dalla patente vi sono il mancato obbligo delle cinture di sicurezza, la guida con il cellulare, il passaggio con il semaforo rosso, l’eccesso di velocità. Ovviamente ce ne sono molte altre e a ciascuna di queste vale un determinato numero di punti (da 1 a 10): lo vedremo in dettaglio nella tabella che trovate alla fine di questo articolo.
Come spiega il già citato art. 126 bis del Codice della Strada, la decurtazione dei punti dovrà essere appositamente comunicata da parte dell’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, entro 30 giorni dalla definizione della contestazione. Il soggetto che ha commesso la violazione dovrà vedersi recapitare via mail (e non più al domicilio, come stabilito dal Decreto Semplificazioni 2020) la comunicazione che attesta il “taglio”.
Il meccanismo della patente a punti è stato introdotto nel 2003 e ha lo scopo di incentivare un maggiore rispetto del Codice della Strada per gli automobilisti i quali non vogliono correre il rischio di perdere tutti i punti sul documento di guida e doversi sottoporre all’esame di revisione della patente o, nei casi peggiori, alla ripetizione dell’iter per ottenere di nuovo la licenza di guida.
Perdere i punti patente non è molto difficile se si è parecchi distratti alla guida o se si è soliti commettere infrazioni del Codice della Strada con comportamenti e stili di guida scorretti. Infatti, nell’eventualità in cui si commettano più violazioni contemporaneamente si possono perdere anche più punti contemporaneamente: ad esempio, guidare con il cellulare all’orecchio (5 punti) e nel contempo passare con il rosso (6 punti). In questo caso i punti decurtati associati alle due rispettive violazioni si sommano (11). Resta tuttavia un limite massimo di punti che possono essere sottratti, ovvero 15 punti.
Per i neopatentati le sanzioni sono ancora più dure, perché per i primi 3 anni dal conseguimento della patente si perde il doppio dei punti. Quindi, se si commette un’infrazione di eccesso della velocità di 20 km/h rispetto ai limiti prestabiliti, che corrisponde alla perdita di 3 punti, il neopatentato ne perderà 6.
Anche il meccanismo premiale è ridotto: il neopatentato riceverà 1 punto all’anno se non commette alcuna infrazione, quindi fino a un massimo di 3 punti in più alla fine del terzo anno. Dal quarto anno in poi, se continua a non commettere violazioni, guadagnerà 2 punti patente, fino a un massimo di 30.
I punti della patente vengono decurtati anche ai titolari di patente estera. Ovviamente, questo meccanismo non è vigente in tutti i Paesi, ma è presente in quasi tutti i Paesi europei (con regole diverse varate dalle normative nazionali).
Se un cittadino di un Paese straniero, quindi titolare di patente estera, guida in Italia e commette nel nostro Paese una violazione del Codice della Strada, succede che questi viene annotato in un apposito registro dove sono presenti i punteggi dei conducenti titolari di patente estera.
Nel momento in cui il cittadino straniero dovesse perdere tutti i punti della patente, non deve sottoporsi alla procedura di revisione della patente, ma non potrà più circolare in Italia per un minimo di 6 mesi (se perde 20 punti in più anni) fino a un massimo di 2 anni (se perde 20 punti in un solo anno).
La decurtazione dei punti dalla patente va comunicata al soggetto che ha commesso l’infrazione. Con il Decreto Semplificazioni del 2020 è cambiata la modalità di trasmissione di questa comunicazione. Se prima avveniva in maniera cartacea, da qualche anno avviene via mail al titolare della patente di guida. Quest’ultimo dev’essere registrato al Portale dell’Automobilista, dove potrà scaricare il documento in Pdf: su questo saranno presenti anche le informazioni utili e il modus operandi da seguire per recuperare i punti persi.
In alternativa, è possibile ricevere sul proprio smartphone la suddetta comunicazione, tramite l’app iPatente.
Attenzione: la comunicazione viene inviata solamente a scopo informativo. Il guidatore, infatti, è consapevole dei punti sottratti dalla patente dal momento in cui ha ricevuto il verbale che attesta la violazione commessa.
Una volta persi i punti sulla patente, è possibile recuperarli. Basterà attendere e, se non vengono commesse violazioni su più anni, si potranno guadagnare dei punti (2 ogni 2 anni senza infrazioni), fino ad arrivare a un massimo di 30 punti. Diverso è il discorso se si perdono tutti i punti della patente. In questo caso bisognerà sottoporsi alla procedura di revisione della patente: l’automobilista dovrà pertanto sottoporsi a una verifica dei requisiti che attesti la sua idoneità alla guida.
Se si hanno perso dei punti e si ha paura di arrivare al saldo 0, si possono frequentare dei corsi a pagamento presso un’autoscuola autorizzata della durata di 12 ore da svolgersi in 15 giorni, che daranno diritto a guadagnare 6 punti (9 punti previo corsi di 18 ore da svolgersi in 30 giorni per i titolari di patenti professionali).
Questo tipi di corsi prevedono l’obbligo di frequenza, mentre non è previsto un esame finale. Per iniziare il corso di recupero punti, sarà necessario presentarsi presso l’autoscuola autorizzata e prenotare le lezioni, che sono a pagamento.
Generalmente, il prezzo del corso si aggira tra i 180 e i 200 euro per il ciclo di lezioni da 12 ore, mentre è più alto per i titolari di patente professionali, visto che può partire da 250-260 euro e arrivare fino a 290 euro. Tuttavia, sono previsti degli sconti per i soci ACI iscritti con un’apposita copertura.
I temi delle lezioni vertono su alcuni aspetti principali di scuola guida: dal ripasso della segnaletica stradale allo studio delle componenti principali del veicolo, dalle norme di comportamento alle regole di sicurezza, passando per il sistema sanzionatorio.
Abbiamo detto che se perdiamo tutti e 20 i punti patente la nostra patente cade “in revisione”. Questo significa che dovremo sottoporci a un esame che attesti la nostra idoneità alla guida entro 30 giorni: in questo lasso di tempo potremo continuare a circolare (senza commettere infrazioni), prima di sostenere l’esame di revisione, che consiste in un quiz teorico e in un esame pratico (che può essere effettuato anche su un veicolo privo di doppi pedali).
Se si supera l’esame, allora la patente sarà restituita, altrimenti la patente sarà revocata e il soggetto dovrà ricominciare l’iter di ottenimento della patente, ripetendo gli esami e seguendo la procedura classica. Questa può essere fatta subito se la revoca è avvenuta dopo la fallita revisione a seguito della perdita dei punti della patente, ma bisognerà attendere 2 anni se la revoca è avvenuta per motivi disciplinari e 3 anni se la revoca è stata causata da guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti.
Ci sono diversi canali tramite i quali è possibile controllare e verificare il saldo dei punti sulla patente:
In questo paragrafo troverete delle tabelle nelle quali sono indicate le infrazioni delle norme del Codice della Strada a cui è associata la decurtazione dei punti patente. Nella terza colonna, infine, troverete il riferimento normativo a cui si ricollegano. Le tabelle sono quelle rese disponibili dalla Polizia di Stato e sono due: la prima indica le infrazioni che comportano una perdita di punti patente da 1 a 4, mentre la seconda segnala le violazioni a cui si associa una decurtazione da 5 a 10 punti.
DECURTAZIONE PUNTI |
VIOLAZIONE |
RIFERIMENTO NORMATIVO (CDS) |
1 |
Non fare uso dei dispositivi di illuminazione o segnalazione visiva quando è prescritto |
Art. 152, comma 3 |
Uso improprio dei fari |
Art. 153, comma 11 |
|
Trasportare cose con eccedenza di carico non superiore a 1 t. o al 10% per veicoli fino a 10 t. |
Art. 167, commi 2-3-5-6° |
|
Non avere ampia libertà di movimento nelle manovre, trasportare persone in sovrannumero e trasporto irregolare di persone, animali e oggetti |
Art. 169, comma 10 |
|
Trasportare persone in soprannumero sui veicoli a due ruote, ovvero violare le prescrizioni relative al trasporto di oggetti o trainare o farsi trainare con veicoli a due ruote |
Art. 170, comma 6 |
|
Mancato rispetto di oltre il 20% del limite settimanale massimo dei periodi di guida per autisti camion e autobus con e senza di tachigrafo |
Art. 174, comma 7 Art. 178, comma 7 |
|
2 |
Mancato rispetto segnaletica (fanno eccezione segnali di divieto di sosta/fermata) |
Art. 146, comma 2 |
Sorpasso a sinistra di un tram in fermata in sede stradale non riservata |
Art. 148, comma 15 (rif. comma 8) |
|
Effettuare cambiamenti di direzione o di corsia per inversione di marcia o svolte senza osservare le prescrizioni imposte |
Art. 154, comma 8 |
|
Sosta in corsie riservate al transito degli autobus o dei veicoli su rotaia, o negli spazi riservati a veicoli per persone invalide o in prossimità di rampe, scivoli o corridoi di transito, o ancora in spazi riservati a fermate di bus o taxi |
Art. 158, comma 2d, 2g e 2h |
|
Omettere di liberare la carreggiata o segnalare ingombri causati dal proprio veicolo |
Art. 161, commi 1 e 3 |
|
Omettere di segnalare veicolo fermo sulla carreggiata, fuori dai centri abitati, con il segnale di triangolo e non utilizzare i dispositivi di protezione rifrangenti individuali |
Art. 162, comma 5 |
|
Trainare veicoli in avaria senza adeguata segnalazione o violando altre prescrizioni |
Art. 165, comma 3 |
|
Trasporto cose in eccedenza di peso non superiore a 2 t. o al 20% della massa per veicoli fino a 10 t. |
Art. 167, commi 2-3-5-6b |
|
Trasporto materie pericolose senza osservare prescrizioni ministeriali per tutela conducenti o equipaggio e adeguata compilazione documenti trasporto e istruzioni di sicurezza |
Art. 168, comma 9bis |
|
Trasporto persone in sovrannumero su autovetture |
Art. 169, comma 9 |
|
Mancato rispetto di oltre il 10% del limite giornaliero massimo dei periodi di guida per autisti camion e bus con e senza tachigrafo |
Art. 174, comma 5 Art, 178, comma 5 |
|
Mancato rispetto di oltre il 20% del limite settimanale massimo dei periodi di guida per autisti camion e bus con e senza tachigrafo |
Art. 174, comma 7 Art. 178, comma 7 |
|
Mancato rispetto disposizioni riguardanti le interruzioni di guida per autisti di camion e bus con e senza tachigrafo |
Art. 174, comma 8 Art. 178, comma 8 |
|
Trainare veicoli (non rimorchi) su carreggiate, rampe, svincoli, aree di parcheggio di servizio e ogni altra pertinenza delle autostrade |
Art. 175, comma 14 (rif. comma 7a) |
|
Violazione delle prescrizioni per la circolazione su autostrade e superstrade |
Art. 175, comma 16 |
|
Violazione delle prescrizioni dei comportamenti durante la circolazione in autostrade e superstrade |
Art. 176, comma 21 |
|
Ostacolo a circolazione o accodamento alla marcia dei mezzi adibiti a servizi di polizia, antincendio e autoambulanze |
Art. 177, comma 5 |
|
Mancata osservazione degli obblighi previsti in caso di incidente |
Art. 189, comma 9 |
|
3 |
Superamento limiti di velocità >10 km/h <40 km/h |
Art. 142, comma 8 |
Mancato accertamento condizioni per effettuare sorpasso |
Art. 148, comma 15 (rif. comma 2) |
|
Mancata osservazione delle distanze di sicurezza nei confronti di determinate categorie di veicoli, con collisione e danni a sole cose |
Art. 149, comma 4 |
|
Utilizzare fari abbaglianti in condizioni vietate |
Art. 153, comma 10 |
|
Mancata osservanza delle prescrizioni di sistemazione e segnalamento carico sul veicolo e omissione cautele nel trasporto carichi sporgenti |
Art. 164, comma 8 |
|
Trasporto cose con eccedenze di carico non superiori a 3 t. o al 30% della massa a pieno carico per veicoli fino a 10 t. |
Art. 167, commi 2-3-5-6c |
|
Circolazione con autocarri adibiti a trasporto di veicoli, animali, container, macchine agricole o operatrici e balle di paglia e fieno con eccedenze consentite in altezza su strade larghe meno di 6,50 mt (aventi opere di sottovia con franco libero superiore a 20 cm) |
Art. 167, comma 7 |
|
Mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo settimanale per autisti camion e bus con o senza tachigrafo |
Art. 174, comma 7 Art. 178, comma 7 |
|
Mancato rispetto degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti |
Art. 192, comma 6 |
|
4 |
Circolazione contromano (non in curva) |
Art. 143, comma 11 |
Omettere di occupare la corsia più libera a destra sulle strade con carreggiata a due o più corsie |
Art. 143, comma 13 (rif. comma 5) |
|
Caduta o spargimento sulla carreggiata di materie viscide e infiammabili o che potrebbero causare pericolo |
Art. 161, comma 2 |
|
Trasporto cose con eccedenza di carico superiore a 3 t. o superiore al 30% della massa complessiva per veicoli fino a 10 t |
Art. 167, commi 2-3-5-6d |
|
Trasporto merci pericolose con eccedenza di carico rispetto al limite consentito |
Art. 168, comma 7 |
|
Trasporto persone in sovrannumero su veicoli adibiti esclusivamente a taxi o noleggio |
Art. 169, comma 8 |
|
Circolazione in autostrada con veicolo avente carico disordinato, non saldamente assicurato, o con carico suscettibile di dispersione perché non coperto in maniera adeguata |
Art. 175, comma 13 |
|
Non fermarsi in incidente con soli danni a cose causato dal proprio comportamento |
Art. 189, comma 5 |
|
Violazione obbligo di consentire al pedone di attraversare sulle strisce perdonali |
Art. 191, comma 2 |
DECURTAZIONE PUNTI |
VIOLAZIONE |
RIFERIMENTO NORMATIVO (CDS) |
5 |
Circolazione a velocità non commisurata alle particolari condizioni in cui si svolge la circolazione |
Art. 141, comma 8 |
Violazione degli obblighi di precedenza |
Art. 145, comma 10 |
|
Mancato rispetto delle regole di sorpasso |
Art. 148, comma 15 (rif. comma 3) |
|
Mancata osservanza delle distanze di sicurezza con conseguente collisione e gravi danni ai veicoli |
Art. 149, comma 5 |
|
Comportamento irregolare o pericoloso nei passaggi ingombrati e nelle strade di montagna causando gravi danni ai veicoli |
Art. 150, comma 5 (rif. art. 149, comma 5) |
|
Guida di motociclo o motocarrozzetta senza casco, con casco irregolare o non allacciato, o trasporto di altro passeggero in queste condizioni |
Art. 171, comma 2 |
|
Mancato allacciamento delle cinture del conducente e/o del trasportato minorenne o mancato utilizzo dei seggiolini per bambini |
Art. 172, comma 8 |
|
Alterazione del corretto uso delle cinture |
Art. 172, comma 9 |
|
Utilizzo delle cuffie o di apparecchi radiotelefoni durante la guida e mancato utilizzo lenti (se prescritte) |
Art. 173, comma 3 |
|
Mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo giornaliero per autisti di camion e bus con o senza tachigrafo |
Art. 174, comma 5 Art. 178, comma 5 |
|
Mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero per autisti di camion bus con o senza tachigrafo |
Art. 174, comma 7 Art. 178, comma 7 |
|
Circolazione con tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 g/l per conducenti con età inferiore a 21 anni, neopatentati categoria B, trasporti professionali di persone, di cose, di veicoli > 3,5 t, di veicoli con rimorchio con MCPC > 3,5, di autobus, autoarticolati e autosnodati |
Art. 186, comma 2 |
|
6 |
Mancata osservanza stop |
Art. 145, comma 5 |
Passaggio con semaforo rosso o agente del traffico |
Art. 146, comma 3 |
|
Violazione obblighi comportamento ai passaggi a livello |
Art. 147, comma 5 |
|
Superamento limiti di velocità > 40 km/h < 60 km/h |
Art. 142, comma 9 |
|
8 |
Mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia causato incidente con lesioni gravi |
Art. 149, comma 6 |
Comportamento irregolare o pericoloso nei passaggi ingombrati e nelle strade di montagna che abbia causato gravi lesioni a persone |
Art. 150 (rif. art. 149, comma 6) |
|
Fare inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di incroci, curve o dossi |
Art. 154, comma 7 |
|
Violazione dell’obbligo di precedenza ai pedoni |
Art. 191, comma 1 |
|
Violazione obbligo di consentire al pedone invalido, bambino o anziano l’attraversamento di una strada |
Art. 191, comma 3 |
|
10 |
Superamento limiti di velocità > 60 km/h |
Art. 142, comma 9bis |
Circolare contromano in curve, dossi o condizioni di limitata visibilità o su strada divisa in carreggiate separate |
Art. 143, comma 12 |
|
Sorpasso effettuato in situazioni gravi e pericolose; sorpasso per veicoli pesanti; sorpasso di veicoli fermi ai semafori, passaggi a livello o incolonnati, tram o filobus fermi, sorpasso di veicoli già in corso di sorpasso |
Art. 148, comma 16 |
|
Trasporto materie pericolose senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni |
Art. 168, comma 8 |
|
Trasporto materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali relative a idoneità tecnica e dispositivi di equipaggiamento veicoli |
Art. 168, comma 9 |
|
Mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero e del limite giornaliero dei tempi di guida per autisti di camion e bus con o senza tachigrafo |
Art. 174, comma 6 Art. 178, comma 6 |
|
Fare inversione di marcia in autostrada o su strade extraurbane principali o procedervi contromano |
Art. 176, comma 19 |
|
Effettuare retromarcia in autostrada |
Art. 176, comma 20 (rif. comma 1b) |
|
Circolare in autostrada o su strada extraurbana principale sulle corsie di emergenza e di immissione e uscita fuori dai casi previsti |
Art. 176, comma 20 (rif. comma 1c-d) |
|
Veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o limitatore di velocità |
Art. 179, commi 2-2bis |
|
Guida in stato di ebbrezza |
Art. 186, commi 2 e 7 |
|
Guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata a sostanze stupefacenti |
Art. 187, commi 7-8 |
|
Fuggire dopo incidente con gravi danni ai veicoli o lesioni a persone causati dal proprio comportamento |
Art. 189, commi 5-6 |
|
Forzamento del posto di blocco dove il fatto non costituisca reato |
Art. 192, comma 7 |