La patente sta per scadere, serve rinnovare questo documento importante che consentirà di continuare a guidare: cosa bisogna fare? La procedura di rinnovo patente è piuttosto uniforme, ma i tempi variano in base all’età del conducente e al tipo di patente stessa. In questo articolo elencheremo tutte le informazioni utili sull’iter da fare, sulle visite da sostenere, sulla documentazione richiesta, sui casi speciali, sulle tempistiche e sui costi.
Per rinnovare la patente bisogna sottoporsi a un accertamento sanitario, come stabilito dall’articolo 119 del Codice della Strada. Qui, al comma 2, leggiamo quanto segue: “L’accertamento dei requisiti fisici e psichici […] è effettuato dall’ufficio dell’unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale”. Inoltre, “l’accertamento può essere effettuato anche da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della Salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”.
Per quanto riguarda i soggetti affetti da diabete, l’accertamento sanitario dovrà essere effettuato dai medici specialisti nell’area della diabetologia per quanto riguarda il rinnovo e la revisione delle patenti A, B e BE.
Riepilogando, l’accertamento deve essere effettuata dalle seguenti categorie di medici appartenenti a:
L’elenco dei medici accertatori riconosciuti dalla Motorizzazione Civile è disponibile sul Portale dell’Automobilista.
Concludendo, il rinnovo della patente può avvenire presso:
Come sapere quando scade la patente? L’informazione è indicata sul documento stesso, ma dal 2013 è adeguata alla nostra data di compleanno, al fine di agevolarne il ricordo. A ogni modo, per avere delle tempistiche indicative (ovvero, ogni quanti anni serve rinnovare), bisogna innanzitutto considerare l’età che si ha e il tipo di patente che si vuole rinnovare. Le tempistiche di rinnovo, infatti, variano in base proprio a questi due fattori.
Esemplifichiamo nello schema seguente:
Categoria Patente |
AM, A1, A2, A, B1, B, BE |
C1, C1E |
C |
CE |
D1, D1E, D, DE |
Da 18 a 50 anni |
10 anni |
5 anni |
5 anni |
5 anni |
5 anni |
Da 50 a 60 anni |
5 anni |
5 anni |
5 anni |
5 anni |
5 anni |
Da 60 a 65 anni |
5 anni |
5 anni |
5 anni |
5 anni |
5 anni |
Da 65 a 68 anni |
5 anni |
2 anni (presso Commissione Medica Locale) |
2 anni (CML) |
1 anno (CML per veicoli > 20 t.) |
1 anno (CML) |
Da 68 a 70 anni |
5 anni |
2 anni (CML) |
2 anni (CML) |
2 anni (CML per veicoli < 20 t.) |
Declassata a Patente C |
Da 70 a 80 anni |
3 anni |
2 anni (CML) |
2 anni (CML) |
2 anni (CML per veicoli < 20 t.) |
Declassata a Patente C |
Dopo 80 anni |
2 anni |
2 anni (CML) |
2 anni (CML) |
2 anni (CML per veicoli < 20 t.) |
Declassata a Patente C |
Al di là delle tempistiche, la procedura di rinnovo della patente può essere eseguita a partire da 4 mesi prima della scadenza del documento.
Cosa succede dopo la visita medica che accerta i requisiti fisici e psicologici del guidatore sottoposto all’iter di rinnovo patente? Semplicemente, il medico comunica per via telematica, tramite il Portale dell’Automobilista, l’esito della visita avvenuta alla Motorizzazione e l’idoneità alla guida: dalla Motorizzazione stessa, il medico riceve l’ok a stampare il certificato sostitutivo che il soggetto dovrà portare sempre con sé quando è alla guida in attesa che gli arrivi a casa la nuova patente.
Una precisazione importante: questo documento è valido per guidare in Italia, ma non all’estero.
A questo punto, il guidatore che si è sottoposto all’iter di rinnovo deve attendere la nuova patente, che gli arriverà a domicilio entro 3-5 giorni lavorativi a partire dalla data della visita. Il documento sostitutivo ha una validità di 60 giorni.
Cosa succede nel caso in cui la nuova patente non venga consegnata? I casi possono essere ripetuti (il postino non ci trova mai a casa, il più comune), pertanto è bene sapere cosa fare e a chi rivolgersi in base alle circostanze.
Di solito, la procedura è la seguente:
Trascorso quest’ultimo lasso di tempo bisognerà seguire un’altra procedura, ovvero chiamare il numero verde del Ministero dei Trasporti 800 232 323 e chiedere la stampa e l’invio di un nuovo documento, quindi ripetere l’iter sopra riportato.
Un altro numero da poter chiamare è il numero verde di Poste Italiane, riservato al Servizio di stampa e consegna patenti e carte di circolazione: 800 979 416 (non è possibile chiamare da cellulare).
In alternativa, si può scrivere un’e-mail all’indirizzo uco.dgmot@mit.gov.it: nella comunicazione bisogna indicare i propri dati anagrafici, il numero della patente, la data della visita medica (allegando la copia della ricevuta) e l’indirizzo del domicilio.
Per effettuare la visita per il rinnovo della patente è necessario presentare apposita documentazione, ovvero:
I pagamenti sopra elencati possono essere effettuati anche dall’autoscuola, se il rinnovo della patente avviene presso queste sedi.
Apriamo una parentesi sulle fototessere: queste ultime devono rispettare determinati requisiti, tutti finalizzati alla chiarezza e al riconoscimento del soggetto nella foto.
Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, il rinnovo della patente ha dei costi da sostenere. Il costo complessivo di questa procedura si aggira tra 60 e 120 euro, così ripartiti:
Le prime tre voci sono spese fisse, mentre l’ultima, la visita medica, è variabile: il costo può variare in base alla Regione di appartenenza.
Sul sito del Ministero dei Trasporti (qui il link) è possibile scaricare il modulo di richiesta di visita medica.
Le tariffe e i costi delle pratiche differiscono in 3 Regioni e due Province Autonome rispetto all’applicazione nazionale:
Per conoscere le informazioni sui versamenti e i pagamenti da effettuare, i residenti che abitano in queste Regioni e Province possono chiamare gli uffici della Motorizzazione, oppure rivolgersi direttamente ai siti web delle amministrazioni locali.
Le pratiche di motorizzazione si pagano tramite il portale PagoPA. Per farlo è necessario accedere all’area riservata del Portale dell’Automobilista via SPID o CIE, quindi selezionare Accesso ai Servizi > Pagamento pratiche online PagoPA > Nuovo Pagamento.
A questo punto bisognerà scegliere il tariffario di riferimento, selezionare il costo della pratica, aggiungerla al carrello, confermare i dati anagrafici, quindi recarsi su I Miei Pagamenti ed effettuare il versamento.
Una volta effettuato il pagamento, bisogna stampare la ricevuta di pagamento da presentare con il resto della documentazione (selezionare l’opzione “Stampa Ricevuta di Pagamento”).
Nel caso in cui servisse assistenza, è necessario scrivere una e-mail all’indirizzo assistenza@mot-centroservizi-pagopa.it, specificando la causale della richiesta.
In alternativa, si può scegliere di pagare le spese delle pratiche di rinnovo patente tramite EasyPol. Per farlo, è necessario scaricare l’app sul dispositivo mobile, oppure accedere da PC Dekstop, scannerizzare il QR Code che è presente sull’avviso di pagamento, inserire i dati della carta di pagamento e stampare la ricevuta del pagamento, una volta confermato.
Ovviamente, guidare con la patente scaduta va contro la legge. Se beccati, si va incontro a sanzioni che possono essere molto pesanti.
Può capitare anche che la patente sia scaduta, noi non guidiamo più per un periodo di tempo, e poi ci ritroviamo nella condizione di dover riprendere a guidare. In questo caso, se la patente di guida è scaduta, bisognerà procedere con il rinnovo, che può essere effettuato anche dopo la scadenza del documento, indipendentemente da quanto tempo è passato. Tuttavia, se il rinnovo avviene dopo 3 anni dalla scadenza, sarà necessario ripetere l’esame della patente (teoria e pratica).
Le sanzioni per chi guida con la patente scaduta possono essere molto pesanti. È l’articolo 126 del Codice della Strada (comma 11) a stabilirle. Qui troviamo scritto: “Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 158 a € 638). Alla violazione consegne la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente rilasciata a un conducente titolare di patente di guida o emessa da altro Stato”.
In questo capitolo dedicheremo spazio ai casi particolari, ovvero a quelle circostanze fuori dalla norma che possono prevedere altri iter, o risultare oggetto di dubbi e questioni da parte di persone che si trovano in certe situazioni, fisiche ma non solo.
Si tratta di un documento riservato a persone con invalidità che possono guidare un veicolo adattato in base alla disabilità motoria di cui si è affetti. Le modifiche devono essere indicate obbligatoriamente sulla carta di circolazione. Generalmente, il rinnovo di questo tipo di patente si effettua ogni 5 anni, ma la tempistica può essere anche inferiore, dipendente dalla patologia. Il nuovo certificato medico rilasciato dall’apposita commissione medica competente varrà come rinnovo della patente speciale.
I soggetti affetti da diabete devono sottoporsi a una visita effettuata da un medico specialista che possa rilasciare il certificato per l’utilizzo della patente di guida. Infatti, nel certificato il diabetologo indicherà il livello di rischio alla guida, stabilito in base al controllo metabolico, alla presenza di episodi rilevanti e a eventuali complicanze. Il soggetto diabetico, ricevuto il certificato, dovrà presentarsi presso la visita medica per il rinnovo della patente e presentare anche questo documento: spetterà al medico legale o alla commissione medica preposta valutare l’idoneità alla guida e quindi il rinnovo del documento. Il mancato rinnovo, generalmente, avviene solo nei casi più gravi.
Chi soffre di apnee notturne potrebbe non avere facilità a conseguire il rinnovo della patente, a causa dell’elevato rischio di incidenti, buona parte dei quali sono provocati proprio da colpi di sonno. A ogni modo, il rinnovo della patente è vietato solo a chi soffre di una “grave e incoercibile sonnolenza diurna, con accentuata riduzione delle capacità di attenzione non adeguatamente controllate con le cure prescritte” (rif. Decreto legge del 22 dicembre 2015, contenente le modifiche all’allegato III del decreto legislativo n. 59 del 18 aprile 201, in recepimento della direttiva della Commissione 2014/85/UE).
Per i soggetti portatori di pacemaker, le tempistiche di rinnovo sono molto più ridotte rispetto alla norma, arrivando a 6-12 mesi. Spetterà a una Commissione medica preposta valutare l’idoneità alla guida del soggetto.
La commissione medica deve valutare attentamente altri casi patologici che potrebbero compromettere uno stile di guida corretto e senza rischi. È il caso delle malattie endocrine o del sistema nervoso. Il rinnovo non è consentito a chi soffre di gravi patologie cardiovascolari o nei casi di diabete più critici.
Non serve rinnovare la patente in caso di cambio residenza. Quando si cambia di residenza, bisognerà seguire la procedura indicata al Comune di riferimento e compilare l’apposita modulistica che sarà poi inoltrata al Ministero per l’aggiornamento degli archivi.
I cittadini residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, potranno rivolgersi agli uffici consolari per il rinnovo della patente, che deve avvenire comunque nel Paese dove è ubicata la nuova residenza.
Solo in presenza di alcune patologie, che richiedono una visita specialistica della Commissione medica locale, i soggetti, anche se residenti all’estero, potranno rinnovare la patente in Italia.
Per le persone di età compresa tra 70 e 80 anni, il rinnovo della patente va praticato ogni 3 anni. Per quanto riguarda le patenti di categoria C1, C1E, C e CE, il rinnovo va fatto ogni 2 anni.
Superati gli 80 anni, il rinnovo della patente va fatto ogni 2 anni, per qualsiasi categoria di patente. Gli ultraottantenni saranno tenuti a sottoporsi a visita e controllo dei requisiti psicofisici presso le figure mediche previste dall’articolo 119 del Codice della Strada e che abbiamo elencato in uno dei paragrafi iniziali. Non sarà necessario, quindi, sottoporsi a visita presso Commissione medica locale (a patto che si guidi una patente di categoria AM, A1, A2, A, B1, B e BE, o che non si soffra di determinate patologie che richiedano la valutazione della CML).
La revisione della patente e il rinnovo della stessa sono due cose completamente diverse. Infatti, mentre il rinnovo è una pratica ordinario che segue determinate tempistiche, la revisione è un provvedimento imposto dall’autorità, finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti psicofisici indispensabili per mettersi alla guida. Questo provvedimento implica la ripetizione dell’esame completo di guida, teoria e pratica. La revisione della patente può avvenire, ad esempio, dopo un ritiro della patente per comportamenti di alterazione (ad esempio, per aver guidato in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti), oppure per un rinnovo effettuato dopo almeno 3 anni dalla scadenza del documento.