Come funziona il risarcimento diretto delle assicurazioni: quando si applica la Convenzione CARD

Legge e burocrazia
Pubblicato 12 dicembre 2022

Come funziona il risarcimento diretto delle assicurazioni in caso di sinistra, quando si può applicare la Convenzione CARD e quando non è ammessa e come fare richiesta. La guida completa. 

Il risarcimento diretto, noto anche come indennizzo diretto, è una procedura di liquidazione dei danni in seguito a un sinistro stradale ed è stato introdotto dal DL n. 223 del 4 luglio 2006, ovvero il Decreto Bersani, che è intervenuto a modificare il Codice delle Assicurazioni Private. L’obiettivo di questa nuova procedura è quello di velocizzare la procedura di liquidazione, riducendo i tempi burocratici e il lavoro delle assicurazioni. 

RISARCIMENTO DIRETTO ASSICURAZIONI: COS’È 

Disciplinato dall’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni, l’indennizzo diretto prevede, in caso di incidente in cui non si è totalmente responsabili, la possibilità di richiedere il rimborso danni alla propria compagnia assicuratrice. Originariamente, invece, bisognava presentare la richiesta esclusivamente alla compagnia assicuratrice della quale era cliente chi aveva causato il sinistro stradale. 

In questo modo, la compagnia assicuratrice del soggetto richiedente il rimborso risarcisce i danni, per poi rivalersi sulla compagnia assicuratrice del soggetto responsabile del sinistro, se appartenente anch’essa alla CARD (acronimo che sta per Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto). Infatti, affinché questa possibilità si concretizzi, entrambe le compagnie devono aver aderito alla Convenzione CARD. In caso contrario, vige ancora la procedura ordinaria. 

COSA DICE L’ART. 149 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Il Decreto Bersani è intervenuto a modificare l’art. 149 del Codice delle Assicurazioni e la nuova procedura di risarcimento diretto dei danni è entrata in vigore a partire dal 1° febbraio 2007. Nel suddetto articolo del Codice troviamo scritto quanto segue: “In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”. 

Inoltre, l’iter di risarcimento diretto comprende i danni al veicolo e i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente e si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile (se rientrante nei limiti previsti dall’articolo 139, che vedremo nel paragrafo successivo). 

Questo articolo disciplina in toto l’intera procedura di indennizzo diretto, quindi procediamo con ordine e andiamo a scoprire i casi di applicabilità e di non applicabilità. 

QUANDO SI APPLICA IL RISARCIMENTO DIRETTO

Nello stesso Codice delle Assicurazioni Private troviamo tutte le casistiche di applicabilità dell’indennizzo diretto. Affinché ciò sia possibile e applicabile, infatti, bisogna rispettare queste condizioni

  • L’incidente deve essere avvenuto in Italia, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano;
  • L’incidente deve essersi verificato tra veicoli a motore assicurati e immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano; 
  • Nel sinistro devono essere coinvolti non più di 2 veicoli; 
  • Le compagnie assicuratrici dei soggetti coinvolti nel sinistro devono avere aderito alla Convenzione CARD.
  • In presenza di feriti, le ferite riportate devono risultare lievi, ovvero non essere superiori al 9% del tasso di invalidità permanente; 
  • In caso di incidente con ciclomotore o quadriciclo leggero, il motoveicolo deve essere stato immatricolato dopo il 14 giugno 2006. 
  • L’incidente è avvenuto con un urto e non a causa di altri eventi considerati accidentali (come la caduta di un carico sporgente precedente all’incidente, ad esempio). 


QUANDO NON SI APPLICA

Ovviamente l’indennizzo diretto non è applicabile in tutti i casi contrari riportati sopra. In questa eventualità, si dovrà applicare il risarcimento ordinario. Di seguito elenchiamo tutte le condizioni che non permettono l’applicazione dell’indennizzo diretto

  • L’incidente è avvenuto fuori da Italia, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano; 
  • L’incidente ha coinvolto veicoli a motore immatricolati in Paesi diversi da Italia, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano; 
  • Nel sinistro sono coinvolti più di 2 veicoli; 
  • Entrambe le compagnie assicuratrici o una sola di esse coinvolte non hanno aderito alla Convenzione CARD; 
  • Nel sinistro sono coinvolte macchine agricole o motocicli con vecchia targa a 5 caratteri; 
  • L’incidente non è stato causato da un urto e solo un veicolo risulta danneggiato; 
  • In caso di feriti, il danno riportato non è di lieve entità e porta a un tasso di invalidità permanente superiore al 9%;
  • Nel sinistro sono coinvolti ciclomotori o quadricicli leggeri immatricolati prima del 14 giugno 2006.  


COME FARE LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO: LA PROCEDURA CARD

Entro 3 giorni di tempo, l’assicurato dovrà presentare apposita richiesta di risarcimento danni alla propria compagnia assicuratrice. Per farlo dovrà presentare il Modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) controfirmato (o, in caso di disaccordo, senza firma della controparte, va bene uguale) per denunciare il sinistro e, contestualmente, la richiesta del risarcimento vera e propria, allegando copia del preventivo formulato per la riparazione dei danni subiti

Per essere valida, la richiesta di risarcimento danni dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati

  • Generalità degli assicurati;
  • Dati e numero targhe dei veicoli coinvolti nel sinistro;
  • Nominativi di entrambe le compagnie assicuratrici; 
  • Descrizione delle modalità in cui è avvenuto l’incidente; 
  • Dati e generalità di eventuali testimoni; 
  • Indicazione di eventuale intervento di autorità; 
  • Luogo dove sarà disponibile effettuare la perizia sui danni. 


Se l’incidente ha provocato lesioni personali, bisognerà aggiungere anche altri dati, ovvero: 

  • Generalità, codice fiscale, età, attività e reddito delle persone che hanno subito le lesioni:
  • Entità delle lesioni;
  • Attestazione medica che certifichi l’avvenuta guarigione senza lesioni permanenti; 
  • Eventuale consulenza medica di parte.


A questo punto, la compagnia assicuratrice che riceve la domanda identifica l’altra compagnia coinvolta e verifica la sua adesione alla Convenzione CARD. In caso positivo, le tempistiche variano in base alla presentazione del CAI: 

  • CAI presentato: la compagnia invia un’offerta al danneggiato entro 30 giorni; 
  • CAI non presentato: la compagnia invia l’offerta entro 60 giorni.


In caso di lesioni e danni a persone, il tempo di invio dell’offerta da parte della compagnia assicuratrice si allunga a 90 giorni

Se il danneggiato accetta l’offerta, la compagnia avrà 15 giorni per provvedere al pagamento. Se invece rifiuta l’offerta, la somma gli sarà comunque accreditata. In questo caso, il danneggiato potrà richiedere quanto pensa gli spetti avviando una procedura di conciliazione.

COSA SUCCEDE SE C’È DISACCORDO TRA LE PARTI

Come abbiamo visto, se c’è disaccordo tra le parti coinvolte nell’incidente, e quindi non è presente il CAI, il danneggiato può comunque presentare richiesta di indennizzo diretto, ma senza il Modulo Blu i tempi di invio dell’offerta da parte della compagnia assicuratrice saranno più lunghi: 60 giorni anziché 30 (in caso di lesioni personali, indipendentemente dalla presentazione o meno del CAI i giorni di attesa diventano 90). 

DISACCORDO TRA ASSICURATO E COMPAGNIA: COSA SUCCEDE

Abbiamo spiegato che quando la compagnia assicuratrice invia l’offerta al danneggiato, quest’ultimo può fare 3 cose: 

  • Accettare;
  • Ignorare;
  • Rifiutare. 


In tutti e tre i casi, la compagnia provvederà comunque a liquidare la somma offerta, ma solo nel caso in cui questa sia rifiutata, il danneggiato può avviare una procedura di conciliazione, percorribile solo se l’entità pecuniaria del danno risulta inferiore a 15.000 euro. Altrimenti si può procedere con una negoziazione assistita tramite legale, ricorrendo quindi al rito ordinario civile in tribunale. 

L’azione legale può essere intrapresa anche nel caso in cui la compagnia assicuratrice manchi di comunicare i motivi che impediscono l’indennizzo diretto o non comunichi proprio l’offerta. 

Su questo proposito è opportuno aprire una parentesi: nell’azione civile è doveroso citare in giudizio anche il soggetto responsabile dell’incidente come litisconsorte necessario? La giurisprudenza non è molto chiara: fino a pochi anni fa, la norma comune era di rendere non necessaria la citazione in giudizio del responsabile del sinistro, anche in riferimento all’ex. Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, che si focalizza prevalentemente sul rapporto tra il danneggiato e la compagnia assicuratrice, escludendo pertanto il responsabile del sinistro. 

Tuttavia, una ordinanza della III Sez. della Corte di Cassazione (la n° 21896 del 20/09/2017) ha cambiato le carte in tavola, affermando che in caso di indennizzo diretto, dovrebbe essere citato il soggetto responsabile del danno al fine “di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l’inopponibilità, nei suoi confronti, dell’accertamento giudiziale operato verso l’assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti”. 

Questo tema resta quindi confinato ancora nell’incertezza giurisprudenziale, in attesa di nuove casistiche trattate nei tribunali civili che possano fare chiarezza in materia. 

RISARCIMENTO DIRETTO: CONVIENE? TUTTI I VANTAGGI

Il maggiore vantaggio del risarcimento diretto è rappresentato da un forte snellimento delle pratiche burocratiche e soprattutto delle tempistiche di risarcimento, alleggerimento dato anche dal fatto che il danneggiato può richiedere il risarcimento del danno direttamente alla sua compagnia assicuratrice e non a quella della controparte. 

Non cambiano i parametri presi in considerazione per quantificare l’entità del danno al fine di richiedere il risarcimento, visto che sono gli stessi utilizzati per il procedimento ordinario, ovvero in base alla perizia dei danni e agli eventuali certificati medici. Inoltre, la tutela è totalmente assicurata perché se il danneggiato rifiuta l’offerta della compagnia, può comunque avviare strade conciliative e di carattere legale per ottenere quello che gli sembra giusto. 

IL RISARCIMENTO DIRETTO È OBBLIGATORIO?

L’indennizzo diretto non è obbligatorio, ma facoltativo. Questo significa che il danneggiato, se vuole, può scegliere anche di avviare la procedura ordinaria e chiedere il risarcimento alla compagnia assicuratrice di cui è cliente la controparte. 

Questa discrezionalità è stata ufficializzata dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180/2009, nella quale si stabilisce che “l’azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un’alternativa all’azione tradizionale per far valere la responsabilità dell’autore del danno”. L’indennizzo diretto, quindi, non è un obbligo, ma una facoltà, un’alternativa che può essere intrapresa solo se vengono soddisfatte alcune condizioni, di cui abbiamo scritto nel relativo paragrafo. 

ASSICURAZIONE SENZA RISARCIMENTO DIRETTO: QUANDO CONVIENE?

L’assicurazione senza risarcimento diretto, a una prima impressione, non risulta molto conveniente, soprattutto se si è coinvolti in un incidente dove sorgono molti dubbi su chi ha ragione e chi ha torto. Se per l’indennizzo diretto abbiamo detto che il vantaggio principale è un risparmio notevole di tempo e pratiche burocratiche, tutto questo ritorna in un’assicurazione senza risarcimento diretto, che obbliga il danneggiato a vedersela con la compagnia assicuratrice della controparte coinvolta nel sinistro. 

La presenza di un’assicurazione senza indennizzo diretto, tuttavia, risulta fondamentale nel regime di concorrenza e competitività, come sottolineato da diverse associazioni di consumatori che, alla luce di una possibile norma che avrebbe obbligato tutte le compagnie di assicurazioni operanti in Italia ad aderire alla convenzione CARD, hanno alzato la voce. In primis, il Movimento Consumatori ha puntato l’attenzione sull’oligopolio delle compagnie assicurative, con un aumento dei prezzi delle polizze come prima conseguenza e con gravi carenze sotto l’aspetto della concorrenzialità. Dello stesso parere anche Assoutenti e ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), per la quale, con un’adesione generalizzata alla Convenzione CARD, ci sarebbe il rischio di un aumento del costo delle polizze del 20%. 

CHE DIFFERENZA C’È TRA RISARCIMENTO DIRETTO E RISARCIMENTO ORDINARIO?

Giunti alla fine di questa guida sul risarcimento diretto, andiamo a riepilogare le principali caratteristiche della procedura di indennizzo diretto, raffrontandole con quelle appartenenti al rito ordinario. Che differenza c’è tra i due iter? Sintetizziamo nella seguente tabella: 

CARATTERISTICHE

RISARCIMENTO DIRETTO

RISARCIMENTO ORDINARIO

Cosa succede in caso di sinistro

Il danneggiato non responsabile del sinistro (o responsabile in parte) chiede il risarcimento danni alla propria compagnia assicuratrice, la quale anticiperà il costo dei danni per poi rivalersi sulla compagnia assicuratrice della controparte, ma solo se quest’ultima risulta aderente alla Convenzione CARD

Il danneggiato non responsabile del sinistro (o responsabile in parte) deve chiedere il risarcimento danni alla compagnia assicuratrice della controparte coinvolta nell’incidente

Requisiti

Nell’incidente devono essere coinvolti veicoli a motore immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano (non sono incluse macchine agricole e natanti, né ciclomotori con vecchia targa a 5 caratteri, né ciclomotori o quadricicli leggeri immatricolati prima del 14 giugno 2006;

Sempre applicabile

L’incidente deve essere avvenuto in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano

Nel sinistro sono coinvolti non più di 2 veicoli

L’incidente deve aver causato dei danni constatabili e deve essere caratterizzato da un urto tra i due veicoli e non causato da altri eventi/oggetti/ostacoli

Entrambe le compagnie assicuratrici devono aver aderito alla Convenzione CARD

Danni oggetto di risarcimento

Danni al veicolo e alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato; 

Tutti

Lesioni personali al conducente, a condizione che risultino pari o inferiori al 9% del tasso di invalidità permanente

Compagnie assicurative

Solo aderenti alla Convenzione CARD

Tutte


ELENCO COMPAGNIE ASSICURATIVE ADERENTI ALLA CONVENZIONE CARD

Di seguito l’elenco delle compagnie assicurative che hanno aderito alla convenzione CARD:

  • AECS - Admiral Europe Comp. De Seguros
  • AIG Europe SA
  • Allianz
  • Allianz Direct S.p.A.
  • Allianz Viva (ex AVIVA Italia)
  • AmTrust International Underwriters DAC
  • Arca Assicurazioni
  • Assicuratrice Milanese
  • Assicuratrice Val Piave
  • Assicurazioni Generali
  • ASsimoco
  • Axa Assicurazioni
  • Axa Mps Assicurazioni Danni
  • BCC Assicurazioni
  • Bene Assicurazioni S.p.A.
  • BiPiemme Assicurazioni
  • Cargeas Assicurazioni
  • Compagnia Assicuratrice Linear
  • Credem Assicurazioni
  • Crédit Agricole Assicurazioni
  • Darag Italia S.p.A.
  • Generali Italia
  • Genertel
  • Great Lakes Insurance SE
  • Groupama Assicurazioni
  • HDI Assicurazioni
  • HDI Global SE
  • HDI Italia (ex Amissima Assicurazioni S.p.A.)
  • Helvetia
  • Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
  • Incontra Assicurazioni
  • Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
  • Iptiq Emea P&C SA
  • Italiana Assicurazioni 
  • Itas-Ist. Trentino Alto Adige Ass.ni
  • Le Assicurazioni di Roma
  • Nobis Compagnia di Assicurazioni
  • Quixa Assicurazioni S.p.A.
  • Sara Assicurazioni
  • SIAT
  • Società Cattolica di Assicurazione
  • Società Reale Mutua di Ass.ni
  • Tua Assicurazioni
  • Unicredit Allianz Assicurazioni S.p.A. (ex Creditras Assicurazioni S.p.A.)
  • Unipolsai Assicurazioni S.p.A.
  • Vera Assicurazioni S.p.A.
  • Verti Assicurazioni S.p.A.
  • Vittoria Assicurazioni
  • Zurich Insurance Company Ltd
  • Zurich Insurance PLC


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Ritratto di Sparviero
12 dicembre 2022 - 19:23
Ogni giorno mi trovo a spiegare alle persone per quale motivo se il responsabile del sinistro è l'altro veicolo, bisogna invece effettuare richiesta di risarcimento alla propria assicurazione. Perchè è nato l'Indennizzo Diretto? i motivi sono ben altri, ma per fortuna all'epoca la Cassazione lo rese facoltativo. Ad oggi il sistema assicurativo necessita di una profonda riforma, che metta fine a questa assurda procedura dove l'assicurato che subisce un sinistro diventa nemico dell'assicuratore; dove in caso di sinistro si entra in una complessità di norme del tutto contrarie al buon senso comune; dove chi dovrebbe controllare è lo stesso controllato etc etc.. La cosa però che oggi credo abbia dato il massimo segnale della totale autogestione delle compagnie è l'ultima legge approvata, dove si è obbligato alcune compagnie , ad aderire alla CARD ovvero all'indennizzo diretto. Compagnie come Motoplatinum e Prima , che stavano applicando dei costi accessibili sono state obbligate quindi a non poter più applicare questi prezzi.

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