Il risarcimento diretto, noto anche come indennizzo diretto, è una procedura di liquidazione dei danni in seguito a un sinistro stradale ed è stato introdotto dal DL n. 223 del 4 luglio 2006, ovvero il Decreto Bersani, che è intervenuto a modificare il Codice delle Assicurazioni Private. L’obiettivo di questa nuova procedura è quello di velocizzare la procedura di liquidazione, riducendo i tempi burocratici e il lavoro delle assicurazioni.
Disciplinato dall’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni, l’indennizzo diretto prevede, in caso di incidente in cui non si è totalmente responsabili, la possibilità di richiedere il rimborso danni alla propria compagnia assicuratrice. Originariamente, invece, bisognava presentare la richiesta esclusivamente alla compagnia assicuratrice della quale era cliente chi aveva causato il sinistro stradale.
In questo modo, la compagnia assicuratrice del soggetto richiedente il rimborso risarcisce i danni, per poi rivalersi sulla compagnia assicuratrice del soggetto responsabile del sinistro, se appartenente anch’essa alla CARD (acronimo che sta per Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto). Infatti, affinché questa possibilità si concretizzi, entrambe le compagnie devono aver aderito alla Convenzione CARD. In caso contrario, vige ancora la procedura ordinaria.
Il Decreto Bersani è intervenuto a modificare l’art. 149 del Codice delle Assicurazioni e la nuova procedura di risarcimento diretto dei danni è entrata in vigore a partire dal 1° febbraio 2007. Nel suddetto articolo del Codice troviamo scritto quanto segue: “In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”.
Inoltre, l’iter di risarcimento diretto comprende i danni al veicolo e i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente e si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile (se rientrante nei limiti previsti dall’articolo 139, che vedremo nel paragrafo successivo).
Questo articolo disciplina in toto l’intera procedura di indennizzo diretto, quindi procediamo con ordine e andiamo a scoprire i casi di applicabilità e di non applicabilità.
Nello stesso Codice delle Assicurazioni Private troviamo tutte le casistiche di applicabilità dell’indennizzo diretto. Affinché ciò sia possibile e applicabile, infatti, bisogna rispettare queste condizioni:
Ovviamente l’indennizzo diretto non è applicabile in tutti i casi contrari riportati sopra. In questa eventualità, si dovrà applicare il risarcimento ordinario. Di seguito elenchiamo tutte le condizioni che non permettono l’applicazione dell’indennizzo diretto.
Entro 3 giorni di tempo, l’assicurato dovrà presentare apposita richiesta di risarcimento danni alla propria compagnia assicuratrice. Per farlo dovrà presentare il Modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) controfirmato (o, in caso di disaccordo, senza firma della controparte, va bene uguale) per denunciare il sinistro e, contestualmente, la richiesta del risarcimento vera e propria, allegando copia del preventivo formulato per la riparazione dei danni subiti.
Per essere valida, la richiesta di risarcimento danni dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:
Se l’incidente ha provocato lesioni personali, bisognerà aggiungere anche altri dati, ovvero:
A questo punto, la compagnia assicuratrice che riceve la domanda identifica l’altra compagnia coinvolta e verifica la sua adesione alla Convenzione CARD. In caso positivo, le tempistiche variano in base alla presentazione del CAI:
In caso di lesioni e danni a persone, il tempo di invio dell’offerta da parte della compagnia assicuratrice si allunga a 90 giorni.
Se il danneggiato accetta l’offerta, la compagnia avrà 15 giorni per provvedere al pagamento. Se invece rifiuta l’offerta, la somma gli sarà comunque accreditata. In questo caso, il danneggiato potrà richiedere quanto pensa gli spetti avviando una procedura di conciliazione.
Come abbiamo visto, se c’è disaccordo tra le parti coinvolte nell’incidente, e quindi non è presente il CAI, il danneggiato può comunque presentare richiesta di indennizzo diretto, ma senza il Modulo Blu i tempi di invio dell’offerta da parte della compagnia assicuratrice saranno più lunghi: 60 giorni anziché 30 (in caso di lesioni personali, indipendentemente dalla presentazione o meno del CAI i giorni di attesa diventano 90).
Abbiamo spiegato che quando la compagnia assicuratrice invia l’offerta al danneggiato, quest’ultimo può fare 3 cose:
In tutti e tre i casi, la compagnia provvederà comunque a liquidare la somma offerta, ma solo nel caso in cui questa sia rifiutata, il danneggiato può avviare una procedura di conciliazione, percorribile solo se l’entità pecuniaria del danno risulta inferiore a 15.000 euro. Altrimenti si può procedere con una negoziazione assistita tramite legale, ricorrendo quindi al rito ordinario civile in tribunale.
L’azione legale può essere intrapresa anche nel caso in cui la compagnia assicuratrice manchi di comunicare i motivi che impediscono l’indennizzo diretto o non comunichi proprio l’offerta.
Su questo proposito è opportuno aprire una parentesi: nell’azione civile è doveroso citare in giudizio anche il soggetto responsabile dell’incidente come litisconsorte necessario? La giurisprudenza non è molto chiara: fino a pochi anni fa, la norma comune era di rendere non necessaria la citazione in giudizio del responsabile del sinistro, anche in riferimento all’ex. Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, che si focalizza prevalentemente sul rapporto tra il danneggiato e la compagnia assicuratrice, escludendo pertanto il responsabile del sinistro.
Tuttavia, una ordinanza della III Sez. della Corte di Cassazione (la n° 21896 del 20/09/2017) ha cambiato le carte in tavola, affermando che in caso di indennizzo diretto, dovrebbe essere citato il soggetto responsabile del danno al fine “di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l’inopponibilità, nei suoi confronti, dell’accertamento giudiziale operato verso l’assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti”.
Questo tema resta quindi confinato ancora nell’incertezza giurisprudenziale, in attesa di nuove casistiche trattate nei tribunali civili che possano fare chiarezza in materia.
Il maggiore vantaggio del risarcimento diretto è rappresentato da un forte snellimento delle pratiche burocratiche e soprattutto delle tempistiche di risarcimento, alleggerimento dato anche dal fatto che il danneggiato può richiedere il risarcimento del danno direttamente alla sua compagnia assicuratrice e non a quella della controparte.
Non cambiano i parametri presi in considerazione per quantificare l’entità del danno al fine di richiedere il risarcimento, visto che sono gli stessi utilizzati per il procedimento ordinario, ovvero in base alla perizia dei danni e agli eventuali certificati medici. Inoltre, la tutela è totalmente assicurata perché se il danneggiato rifiuta l’offerta della compagnia, può comunque avviare strade conciliative e di carattere legale per ottenere quello che gli sembra giusto.
L’indennizzo diretto non è obbligatorio, ma facoltativo. Questo significa che il danneggiato, se vuole, può scegliere anche di avviare la procedura ordinaria e chiedere il risarcimento alla compagnia assicuratrice di cui è cliente la controparte.
Questa discrezionalità è stata ufficializzata dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180/2009, nella quale si stabilisce che “l’azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un’alternativa all’azione tradizionale per far valere la responsabilità dell’autore del danno”. L’indennizzo diretto, quindi, non è un obbligo, ma una facoltà, un’alternativa che può essere intrapresa solo se vengono soddisfatte alcune condizioni, di cui abbiamo scritto nel relativo paragrafo.
L’assicurazione senza risarcimento diretto, a una prima impressione, non risulta molto conveniente, soprattutto se si è coinvolti in un incidente dove sorgono molti dubbi su chi ha ragione e chi ha torto. Se per l’indennizzo diretto abbiamo detto che il vantaggio principale è un risparmio notevole di tempo e pratiche burocratiche, tutto questo ritorna in un’assicurazione senza risarcimento diretto, che obbliga il danneggiato a vedersela con la compagnia assicuratrice della controparte coinvolta nel sinistro.
La presenza di un’assicurazione senza indennizzo diretto, tuttavia, risulta fondamentale nel regime di concorrenza e competitività, come sottolineato da diverse associazioni di consumatori che, alla luce di una possibile norma che avrebbe obbligato tutte le compagnie di assicurazioni operanti in Italia ad aderire alla convenzione CARD, hanno alzato la voce. In primis, il Movimento Consumatori ha puntato l’attenzione sull’oligopolio delle compagnie assicurative, con un aumento dei prezzi delle polizze come prima conseguenza e con gravi carenze sotto l’aspetto della concorrenzialità. Dello stesso parere anche Assoutenti e ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), per la quale, con un’adesione generalizzata alla Convenzione CARD, ci sarebbe il rischio di un aumento del costo delle polizze del 20%.
Giunti alla fine di questa guida sul risarcimento diretto, andiamo a riepilogare le principali caratteristiche della procedura di indennizzo diretto, raffrontandole con quelle appartenenti al rito ordinario. Che differenza c’è tra i due iter? Sintetizziamo nella seguente tabella:
CARATTERISTICHE |
RISARCIMENTO DIRETTO |
RISARCIMENTO ORDINARIO |
Cosa succede in caso di sinistro |
Il danneggiato non responsabile del sinistro (o responsabile in parte) chiede il risarcimento danni alla propria compagnia assicuratrice, la quale anticiperà il costo dei danni per poi rivalersi sulla compagnia assicuratrice della controparte, ma solo se quest’ultima risulta aderente alla Convenzione CARD |
Il danneggiato non responsabile del sinistro (o responsabile in parte) deve chiedere il risarcimento danni alla compagnia assicuratrice della controparte coinvolta nell’incidente |
Requisiti |
Nell’incidente devono essere coinvolti veicoli a motore immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano (non sono incluse macchine agricole e natanti, né ciclomotori con vecchia targa a 5 caratteri, né ciclomotori o quadricicli leggeri immatricolati prima del 14 giugno 2006; |
Sempre applicabile |
L’incidente deve essere avvenuto in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano |
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Nel sinistro sono coinvolti non più di 2 veicoli |
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L’incidente deve aver causato dei danni constatabili e deve essere caratterizzato da un urto tra i due veicoli e non causato da altri eventi/oggetti/ostacoli |
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Entrambe le compagnie assicuratrici devono aver aderito alla Convenzione CARD |
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Danni oggetto di risarcimento |
Danni al veicolo e alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato; |
Tutti |
Lesioni personali al conducente, a condizione che risultino pari o inferiori al 9% del tasso di invalidità permanente |
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Compagnie assicurative |
Solo aderenti alla Convenzione CARD |
Tutte |
Di seguito l’elenco delle compagnie assicurative che hanno aderito alla convenzione CARD: