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Acquisto auto nuova panda
16 aprile 2016 - 15:46
Ritratto di alexinap
alVolante di una
Lancia Y base
Salve mi chiamo alex avrei bisogno del vostro parere : A febbraio ho deciso di acquistare un auto approfittando degli incentivi reclamati sui mass media... per esigenze di spazio e versatilità' la mia scelta e caduta sulla panda lounge , contratto stipulato il 4 febbraio 2016, consegna prevista entro 45 giorni... (omessa nel contratto). Passati inutilmente 45 giorni della macchina nessuna notizia, tra i miei solleciti e molte bugie sulla data di consegna da parte del concessionario arriviamo ai 60 giorni, dove in ultima analisi mi prospettano un ulteriore attesa di 2 mesi, a questo punto ho chiesto visto il disaggio procurato e considerando che la vettura non era ancora costruita l'aggiunta di un optional (blue & me) , loro mi rispondono che non è possibile passati 7 gg dall'ordine . Stessa risposta ho avuto al call center fiat nessuna aggiunta di optional...e per quanto riguarda i tempi di consegna non lo sanno neppure alla casa madre. E' il caso di annullare il contratto? cosa dovrei fare? grazie.
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Ritratto di SPORTKA
18 aprile 2016 - 14:09
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Nel contratto di acquisto di un’automobile, tra le clausole è compresa anche l’evenienza del ritardo della consegna. In genere, dal termine di consegna pattuito possono trascorrere 2 settimane di tolleranza, prima di procedere alla sollecitazione del rivenditore. A seguito del sollecito, il rivenditore deve fornire una nuova data di consegna e nel frattempo consegnare al cliente un’auto di cortesia in comodato d’uso. Qualora, dopo un periodo di tolleranza di 4 settimane dalla data del termine di consegna pattuito, il venditore non abbia ancora comunicato al cliente la disponibilità dell'autoveicolo ordinato, quest'ultimo, previa restituzione dell'autoveicolo di cortesia ricevuto in comodato, avrà diritto di recedere dal contratto mediante semplice comunicazione scritta al venditore e, in tal caso, pretendere unicamente la restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale maggiorata da una penale costituita da interessi da calcolarsi ad un tasso del 10%. Già entro le prime 2 settimane dalla mancata consegna è possibile agire inviando una raccomandata di “messa in mora”, una procedura che intima “ufficialmente” alla controparte che non rispetta i termini contrattuali di adempiere il contratto. L’art. 1219 del Codice Civile prevede che la lettera sia sintetica e incisiva specificando i dati relativi al ritardo di consegna relativamente ai termini contrattuali, richiesta puntuale di quantificazione del risarcimento danni richiesto e fissazione di un termine chiaro per la nuova consegna che se non rispettata darà adito alle vie legali.