MOLTO CHIARO - Il comunicato dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, normalmente chiamata Antitrust, è chiaro e perentorio: “I distributori stradali di carburante possono restare in funzione 24 ore su 24, senza orari obbligatori di apertura e di chiusura. E le normative comunali e regionali che limitano la libera iniziativa degli operatori, devono adeguarsi a queste indicazioni”.
NORMA DEL 2012 - Ciò perché la normativa varata nel 2012 ha rimosso tutti i vincoli che “impediscono, limitano o condizionano l’offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo, nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici”.
OBIETTIVO MASSIMA DISPONIBILITÀ - L’Antitrust sottolinea che in tal modo si “assicurano la disponibilità del prodotto - ancorché nella modalità self-service - praticamente presso tutti gli impianti di distribuzione carburanti esistenti sulla rete stradale nazionale, in qualunque ora del giorno e della notte e in ogni giorno dell’anno, feriale e festivo”. Le limitazioni di orario rappresentano, perciò, "una restrizione severa all’offerta di servizi". In pratica la presa di posizione dell’Antitrust Considera illegittime le normative locali che in qualche modo limitano la possibilità di operare delle pompe di servizio.
LIMITI FUORI LEGGE - L’Autorità auspica anche che venga considerato con attenzione qualsiasi intervento volto a regolamentare in maniera contraria alla legge la materia degli orari di servizio dei distributori perché tali provvedimenti costituiscono “una misura restrittiva e discriminatoria”. Infine, la stessa Autorità “confida che i suesposti rilievi siano tenuti in adeguata considerazione”.