I CREDITI (NON) SONO TUTTI UGUALI - È successo più di una volta: anche a diversi nostri lettori, che a più riprese ci hanno segnalato le loro sventure. Il copione è sempre lo stesso: il compratore va in concessionaria, ordina una macchina nuova, versa la caparra richiesta e poi il venditore fallisce. In simili casi, le possibilità di riavere indietro i soldi già dati come anticipo sono bassissime, come conferma Raffaele Caracciolo, esperto di codice del consumo dell’Unc (l’Unione nazionale consumatori). Certo, il cittadino può sporgere denuncia all’autorità giudiziaria per appropriazione indebita: e, se è in corso una procedura di fallimento o un concordato, è utile che il danneggiato si costituisca in gruppo con gli altri consumatori rimasti coinvolti nella “stangata”, per inserirsi tutti assieme nella procedura come creditori. Tuttavia, chi ha versato una caparra (o, addirittura, ha già pagato tutta la macchina) è una sorta di “creditore di serie B”: prima, ci sono “compagni di sventura” più importanti (banche, finanziarie, dipendenti). Così, riavere quanto versato all’atto pratico diventa altamente improbabile.
CASA MADRE? NESSUN DOVERE - Una situazione resa ancor più critica dal fatto che, come spiega ancora Caracciolo, quando un venditore fallisce il produttore dell’automobile non ha alcun obbligo di rimborsare i clienti della concessionaria. Per questo motivo, è piuttosto raro (anche se, a volte, accade) che il costruttore “subentri” al venditore, per restituire quanto i consumatori hanno versato oppure per concordare il pagamento di tutta la vettura e la sua consegna (ovviamente, presso un’altra concessionaria).
MA SE C’È UN FINANZIAMENTO… - Spesso, poi, l’acquisto dell’auto è stato fatto ricorrendo a un finanziamento con delega all'incasso alla concessionaria. Deve trattarsi, sottolinea Caracciolo, di un finanziamento “di scopo”, richiesto e ottenuto, cioè, espressamente per l’acquisto della vettura: in questo caso, la mancata consegna dell'auto permette all'acquirente di risolvere formalmente il contratto d’acquisto, un atto che a sua volta, come stabilisce il decreto legislativo n. 141/2010, implica la risoluzione del contratto di finanziamento. Con l'obbligo, da parte del finanziatore, di rimborsare al consumatore le rate già pagate e ogni altro onere eventualmente applicato; e senza alcun dovere, per il consumatore, di rimborsare al finanziatore quanto eventualmente già versato alla concessionaria. Spetterà, insomma alla finanziaria recuperare la cifra “girata” al venditore, inserendosi a sua volta nella procedura di fallimento.