ATTI PERSECUTORI - Da novembre 2013 a luglio 2014, con metodica frequenza, un uomo ha danneggiato l’auto di una donna, forandone per 51 volte le gomme. In primo e secondo grado, è stato condannato non per danneggiamenti, ma per un reato più grave: stalking, ossia atti persecutori (anche per avere provocato alla vittima uno stato d’ansia). L’uomo ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che che “la semplice ripetizione dei danneggiamenti” ai pneumatici della persona offesa “non integrerebbe le molestie”. E “non potrebbe essere qualificata come attività minacciosa”.
CONDANNE CONFERMATE - La Cassazione (sentenza 52616/2016, resa nota il 13 dicembre scorso) ha però confermato le condanne, anche perché “la persona offesa aveva dovuto provvedere a farsi sempre accompagnare da qualcuno in grado di proteggerla”, ed erano insorti “disturbi dell’umore, curati con apposita terapia”. Alla fine, l’uomo sconterà la pena per stalking. In più, dovrà versare 2.000 euro alla cassa delle ammende, e rifondere le spese in favore della parte civile: 2.000 euro, più accessori di legge.




