LO DICE IL CODICE - Un (tenace) automobilista di Trento viene sconfitto dal Comune. Dopo aver preso una multa per mancato pagamento della sosta sulle strisce blu, si oppone al giudice di pace, motivando il ricorso col fatto che nelle vicinanze dell’area soggetta a ticket non ci sono parcheggi gratuiti, benché sia fuori dal centro storico. La questione arriva in Cassazione, dove il cittadino subisce l’ultimo e definitivo rovescio. Infatti, la freschissima sentenza 4130/2016 conferma un orientamento della stessa corte. È vero, come dice il sanzionato, che i Comuni devono predisporre parcheggi gratuiti nelle vicinanze delle strisce blu: lo impone il codice della strada, all’articolo 7, comma 8. Tuttavia, lo stesso codice fornisce una via d’uscita agli enti locali: l’obbligo di aree gratuite vicine a quelle a pagamento non sussiste per l’area pedonale e per la zona a traffico limitato. C’è di più: quell’obbligo non vige neppure in zone di “particolare rilevanza urbanistica”, individuate e delimitate dalla giunta comunale, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. Ecco perché l’automobilista ha perso: l’area con strisce blu era di “particolare rilevanza urbanistica”, seppure fuori dal centro storico.