GIUDIZIO DEL TRIBUNALE - Torna d’attualità la questione dell’obbligo per l’assicurato di far riparare l’auto presso un’officina convenzionata con la compagnia di assicurazione con cui è assicurato. A riproporla sono due sentenze con cui il Tribunale di Torino ha dichiarato che la clausola del contratto assicurativo che prevede tale obbligo è da considerare vessatoria (cioè imposta e non frutto di una contrattazione tra le parti) a meno che essa non sia stata accettata esplicitamente dall’assicurato. In pratica significa che il contratto non contenga una qualche forma di manifestazione evidente della accettazione della clausola da parte dell’automobilista assicurato. Ciò avviene con l’apposizione della firma proprio dove è riportata la clausola.
CONTROVERSIA ANNOSA - Si tratta di una controversia vecchia di anni, che nel suo svolgersi ha avuto diversi ribaltamenti di fronte ma che ora con due sentenze del Tribunale dovrebbe aver trovato un chiarimento. La materia vede in discussione il rapporto tra compagnie di assicurazione e i clienti assicurati, ma in realtà i reali protagonisti della vicenda sono le compagnie e i carrozzieri, che hanno sempre contestato duramente la pratica del risarcimento diretto (l’automobilista che ha diritto al risarcimento deve portare l’auto in una officina convenzionata che viene pagata dalla compagnia dello stesso danneggiato; la compagnia poi si farà rimborsare dalla assicurazione dell’automobilista che nell’incidente ha il torto).
UN OBBLIGO NON GRADITO - A essere contestato da carrozzieri e automobilisti (quanto meno una parte) è la privazione del diritto di scelta del proprio carrozziere, come invece vogliono le regole del libero mercato. Da parte delle compagnie si sostiene che la procedura del risarcimento diretto è un modo per evitare le truffe, cioè i risarcimenti gonfiati, contribuendo così a ridurre le spese per i risarcimenti e consentire anche un contenimento delle tariffe.
MERCATO DELLA RIPARAZIONE IN DISCUSSIONE - I carrozzieri ritengono però che la creazione di network di officine autorizzate finisce inesorabilmente con escludere dal mercato una grossa parte delle officine, per cui sostengono l’illegalità della norma. L’aspetto critico - e ora riconosciuto dai giudici - è nella obbligatorietà della clausola, in quanto si è diffusa l’applicazione della stessa senza possibilità di discuterne, e quindi accettarla o meno. Appunto come le condizioni obbligatorie, vessatorie. Va detto anche che per molti automobilisti sono favorevoli a questo modo di procedere perché fa evitare lungaggini e questioni.
LA QUESTIONE PRATICA - Quando si ha un incidente con ragione infatti è sufficiente denunciare il sinistro alla propria compagnia (con cui si ha il rapporto di risarcimento diretto) e portare la vettura a riparare presso un’officina che opera in convenzione con l’assicurazione, e che quindi gode la fiducia di quest’ultima. A proposito di quest’ultimo aspetto, da parte del mondo delle carrozzerie si sottolinea come il sistema porti lentamente ma inevitabilmente verso una posizione subalterna dei carrozzieri nei confronti delle compagnie assicurative, ciò perché queste ultime finiscono con essere l’unico fornitore al lavoro, e quindi con un enorme potere sull’artigiano.
SVILUPPI ATTENDESI - La questione magari non si chiuderà ancora, tra possibilità di ricorsi e di nuove formulazione della norma, ma intanto gli automobilisti assicurati che tengono alle loro prerogative di libero consumatore hanno marcato un punto, importante. Si vedrà ora se le compagnie attueranno un diverso modo di procedere, con gli agenti che a ogni polizza faranno in modo di rendere esplicita l’accettazione della formula del risarcimento diretto e quindi dell’officina convenzionata.