ORA LA CAMERA - La telenovela sull’omicidio stradale è quasi alla fine: dopo l’ok del senato (ieri), si attende quello della camera (nei prossimi giorni). Se il disegno legge diverrà realtà, scatterà la reclusione da 8 a 12 anni per omicidio colposo (dovuto a imprudenza) commesso da un qualunque conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso superiore a 1,5 grammi per litro o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
QUALI SANZIONI - La pena viene diminuita da 7 a 10 anni di carcere se l'omicidio colposo stradale viene commesso in stato di ebbrezza alcolica con tasso superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi. Il nuovo reato prevede la reclusione da 2 a 4 anni per lesioni personali provocate in stato di ebbrezza, con un tasso superiore a 1,5 grammi o di alterazione psicofisica. La pena viene ridotta da 9 mesi a 2 anni di carcere se il reato viene commesso in stato di ebbrezza con tasso superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi.
E PER LA PATENTE… - In caso di omicidio stradale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca. Il termine viene elevato a 20 anni se il guidatore è stato in precedenza condannato per i reati di guida in stato di ebbrezza (con tasso superiore a 0,8 g/l) o sotto l'effetto di droghe. E a 30 anni nel caso in cui il conducente fosse abbia anche violato i limiti di velocità.