UNA NUOVA PROCEDURA - Con la circolare n. 26868 del 30 ottobre 2018, la Motorizzazione ha reso note le procedure che l’ispettore (così è definito l’esecutore materiale della revisione dell'automobile) dovrà seguire affinché il dato relativo al chilometraggio della vettura sia significativo e rivesta valore di certificazione. Una novità assoluta che renderà l’acquisto delle auto usate più sicuro, dato l’enorme diffusione del fenomeno dello “scarico” del contachilometri: si stima che un buon 40% delle automobili usate siano sottoposte a questa operazione di “ringiovanimento”. Fin dal 2010 era stata introdotta una procedura di verifica in fase di revisione, un metodo però non attendibile e rigoroso, che la stessa circolare del 30 ottobre definisce “sperimentale”.
DATO SARÀ CERTIFICATO - Ma ora le cose cambieranno: all’atto della consegna della carta di circolazione, il dato chilometrico rilevato verrà documentato, firmato e controfirmato per accettazione sulla domanda di revisione. In questo modo ci sarà un diretto coinvolgimento del proprietario che, al momento della richiesta di revisione, si assumerà la responsabilità derivante da eventuali manomissioni del contachilometri. Un dato chilometrico manifestamente incongruo rispetto alla precedente revisione (chilometraggio più basso, o appena più alto in rapporto agli anni trascorsi) metterebbe in luce l’ipotesi di condotta antigiuridica; sarà quindi lo stesso proprietario a dover fornire adeguate spiegazioni, essendo l’ispettore un mero “certificatore” . Nel caso in cui non emergessero elementi che giustificassero tecnicamente l’anomalia, non verrebbe rilasciato il cosiddetto “attestato”, un documento introdotto dal Decreto Ministeriale 214 del 19 maggio 2017 (in vigore dal 20 maggio 2018), a recepimento della Direttiva 2014/45/Ue, che certificherebbe il superamento del controllo tecnico.
DAL 2020 A REGIME - Il sistema andrà a regime solo a partire dal 2020, cioè allorquando gli stessi veicoli dovranno essere nuovamente sottoposti alla revisione; dal 2020 infatti, diverrà obbligatorio, per l’ispettore, porre a confronto il dato chilometrico dell’auto sottoposta a controllo, con quello certificato in fase di revisione nel 2018. Anche le procedure di riparazione dei contachilometri in caso di guasti si fanno più stringenti: il proprietario dovrà munirsi di una dichiarazione di installazione a regola d’arte, rilasciata dall’officina che ha proceduto all’intervento; detto documento dovrà recare il chilometraggio riportato dalle strumento al momento della riparazione. La manomissione del contachilometri integra il reato di frode in commercio, espressamente disciplinato dall’art. 515 codice penale e punito con la reclusione fino a tre anni e una multa non inferiore a 103 euro.