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La Cassazione: no al doppio risarcimento se la morte è istantanea

24 luglio 2015

Agli eredi della vittima spetta il risarcimento ordinario e non deve essere liquidato un ulteriore rimborso: lo ha deciso la Cassazione.

La Cassazione: no al doppio risarcimento se la morte è istantanea
UN SOLO INDENNIZZO - Il peso della sentenza numero 15350/15 della Cassazione è maggiore rispetto alle altre, perché emesso a sezioni unite. Riguarda un caso drammatico: un incidente mortale, avvenuto in Piemonte, in cui un giovane automobilista (corresponsabile al 20% per eccesso di velocità) morì a causa di una manovra improvvisa di un altro veicolo che gli aveva tagliato la strada. Nell’impatto, a 103 km/h, l’uomo era deceduto sul colpo. La questione controversa era: agli eredi spettava, oltre al normale risarcimento per la perdita del congiunto, anche un nuovo danno, cioè quello che la vittima deceduta aveva patito per la perdita della vita? La risposta della Cassazione è negativa: no al doppio risarcimento a favore degli eredi del defunto. “L’anticipazione del momento di nascita del credito risarcitorio al momento della lesione”, hanno stabilito i giudici, “verrebbe a mettere nel nulla la distinzione tra il ‘bene salute’ e il ‘bene vita’, sulla quale concordano sia la prevalente dottrina che la giurisprudenza costituzionale e di legittimità”. E “pretendere che la tutela risarcitoria sia data anche al defunto corrisponde, a ben vedere, solo al contingente obbiettivo di far conseguire più denaro ai congiunti”.


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Ritratto di PongoII
24 luglio 2015 - 13:08
7
A prescindere dal legal-burocratese delle motivazioni della Sentenza 15350/15, per quanto trovi fastidioso il monetizzare la vita umana e tremendo il solo pensare di averne bisogno, ritengo che in ogni caso il risarcimento dovrebbe essere unico. Il risarcire gli eredi per la perdita del bene-vita del defunto, mi sembra ridicolo... Oppure, forse, la Cassazione intima di applicare la tanto decantata revisione della spesa....
Ritratto di Anonimo
Anonimo (non verificato)
25 luglio 2015 - 15:23
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Ritratto di PongoII
25 luglio 2015 - 15:56
7
Grazie di tutto, Marco. Laura sta benissimo, cresce paffuta e dà meno problemi notturni degli altri (a parità di età). Ciao
Ritratto di Anonimo
Anonimo (non verificato)
25 luglio 2015 - 19:39
Commento rimosso a seguito della cancellazione dell'utente dal sito.
Ritratto di mecner
24 luglio 2015 - 13:28
il delirio giurisprudenziale di certe sentenze lascia sgomenti. Nel nostro Paese è provato che la giustizia è pirandelliana: 1, nessuna e 100.000
Ritratto di J-B
27 luglio 2015 - 10:17
1
Alla faccia dell'"Omicidio stradale"...Troppe "leggi"!
Ritratto di SINISTRO
24 luglio 2015 - 15:30
3
In effetti dire che non vale la pena risarcire un defunto mi sembra a dir poco cinico.... Anche se, in certe circostanze, la morte istantanea sopperisce ad un'eventuale futura sopravvivenza fatta di atroci sofferenze!
Ritratto di Aristide33
25 luglio 2015 - 15:24
L'articolo non è molto chiaro. La questione è la seguente e provo a spiegarla. Sino ad oggi, se un utente della strada rimane gravemente ferito in un sinistro, e poi muore dopo qualche tempo (qualche settimana, o mesi) ha diritto al risarcimento del danno biologico in proprio, che si trasmette agli eredi all'atto della morte. Gli eredi, poi, hanno diritto a percepire il risarcimento per il proprio danno morale subito. Se invece un utente muore "sul colpo", non matura il risarcimento al danno biologico in proprio, che quindi non si trasmette agli eredi (che comunque hanno sempre diritto al risarcimento per il danno morale da essi subito). C'è quindi una disparità di trattamento: se uno muore subito, il danno biologico non viene liquidato agli eredi. Su questo è intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza dell'articolo, stabilendo che è giusto che vi sia tale disparità di trattamento. A me sembra quantomeno singolare. Chi è vittima di un sinistro più grave (e quindi muore subito) all'assicurazione del responsabile costa meno di uno vittima di un sinistro meno grave.
Ritratto di Francesco Noto
27 luglio 2015 - 23:05
Ma c'è differenza tra "bene salute" e "bene vita"? Questo dovresti spiegarci.
Ritratto di Aristide33
28 luglio 2015 - 16:14
Il diritto alla salute è il diritto all'integrità fisica. Se subisco una lesione permanente avrò un danno biologico permanente che viene risarcito (i famosi "punti"). Il "bene vita" comprende in sé tutto, se mi tolgono la vita mi tolgono anche il "bene salute". Ma la corte ritiene che la compromissione del "bene vita" dà diritto al risarcimento per la sua lesione (trasmissibile agli eredi) solo se il decesso interviene dopo un apprezzabile lasso di tempo dal fatto, non subito. Solo cioè se il danneggiato ha avuto un apprezzabile decadimento delle condizioni di salute prima di morire. Mi sembra però davvero una ingiustizia.
Ritratto di Francesco Noto
28 luglio 2015 - 23:55
Potrei sbagliarmi ma salute è integrità psico-fisica, non solo fisica. Il risarcimento è previsto solo in caso di responsabilità altrui, mentre - credo - se taluno è responsabile del proprio danno biologico, non c'è risarcimento. Penso inoltre - ma forse sbaglio - che, se la morte è istantanea, non c'è danno trasferibile per successione, fermi ovviamente i diritti propri degli eredi. Da profano, non vedo ingiustizia e mi sembra che non la veda neppure la cassazione (nella sua più autorevole composizione). Però, forse non ho capito l'articolo.