Le sanzioni per la guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di droghe potrebbero essere più severe. È quanto emerge dalla sentenza sentenza 13508/2019 della Corte di Cassazione: questa stabilisce che il periodo di tre anni, tempo previsto dal Codice della strada in cui non ci si poteva ricandidare a guidare, non parte dalla data del ritiro della vecchia patente, ma dal passaggio in giudicato della sentenza che dispone la revoca. In questo modo il periodo di tempo per l’imputato non è più di tre anni ma decisamente più lungo.
La Corte di Cassazione, su una questione in cui si erano pronunciati diversi giudici amministrativi e ordinari con esiti discordanti, ha quindi fornito un’interpretazione diversa di quanto riportato nel 3-ter dell’articolo 219 del Codice della strada, che, dal 2010, introducendo il periodo di tre anni in cui non si poteva richiedere una nuova licenza di guida, evitava che chi subiva la revoca della patente per gravi infrazioni poteva subito avviare le pratiche per rifare gli esami.
L’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione distingue la revoca dalla sospensione cautelare, quindi nei tre anni non deve essere conteggiato il periodo di sospensione cautelare disposto dalla prefettura subito dopo l’infrazione. Il tutto si traduce in un periodo maggiore nel quale l’imputato non può utilizzare l’auto, poiché il periodo di sospensione cautelare, che seguendo la tempistica del processo penale può durare anche diversi anni, deve essere sommato ai tre anni di divieto di conseguire una nuova patente.