SE IL DANNEGGIATO CI RIPENSA… - La sentenza 274/2015 della Cassazione riguarda un caso particolare. Qualche anno fa, una donna viene investita sulle strisce pedonali: il guidatore dell'auto si ferma per pochi secondi; a una veloce rassicurazione della donna, riparte. A distanza di due settimane, spunta un testimone a favore del danneggiato, secondo cui la signora ha subìto lesioni fisiche in seguito all’impatto: la donna chiede il risarcimento al Fondo vittime strada (scatta quando non si conosce la targa del colpevole del sinistro). I giudici, nei primi due gradi, negano il rimborso, perché nessun pirata ha investito il pedone: il guidatore si era fermato. Invece, per la Cassazione, risultano risarcibili i sinistri causati da veicoli non identificati: non importa se il danneggiato avesse affermato fin da subito di star male. Quindi, il Fondo garanzia vittime deve risarcire anche in assenza di vera e propria pirateria: ora sarà la corte d’appello, in diversa composizione, a dover emettere una nuova sentenza.
RESTATE SUL POSTO! - Invece, con la sentenza 1276/2015, la Cassazione conferma un principio importante: chi resta coinvolto in un sinistro stradale con danni fisici alle persone deve sempre fermarsi e aspettare l’arrivo delle forze di polizia per i rilievi di rito. Questo vale anche per chi non ha causato l’incidente: e non è sufficiente una sosta momentanea, ma occorre l’identificazione da parte della polizia. Altrimenti, scatterà una possibile denuncia per fuga dal luogo dell’incidente.