MECCANISMO CHIARO - Occhio alle violazioni commesse all’estero. La Corte di giustizia europea ha appena sancito un principio, con sentenza nella causa C‑260/13: nell’Ue, un automobilista può vedersi rifiutare da un altro stato membro il diritto di guidare nel territorio di quella nazione, dopo avervi commesso un’infrazione stradale grave. Ossia, una violazione di natura tale da determinare la sua inidoneità alla guida. Tuttavia, il diritto non dev’essere negato indefinitamente. Inoltre, i requisiti imposti per la sua riacquisizione devono rispettare il principio di proporzionalità: la pena (cancellazione del diritto a guidare) deve essere proporzionata all’infrazione.
IL CASO - La corte ha preso in esame l’infrazione commessa da un’automobilista austriaca in Germania, cui è stata tolta la patente per guida sotto l’effetto di stupefacenti. In Austria, la signora continua a mettersi al volante della propria auto. Ma i giudici hanno stabilito che la Germania ha diritto a tutto il diritto a non far più guidare la signora nel suo territorio (nonostante l’opposizione legale dell’automobilista), ritenendola inadatta a guidare in condizioni di sicurezza.