UNA NOTA DEL MINISTERO - “Nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell'intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli”: il nuovo codice della strada (è stato elaborato, però, nel 2010) porta con sé norme complicate, al punto che già due volte il ministero dei Trasporti ha cercato di fare chiarezza (riuscendoci solo in parte). Andando al cuore della questione: nel caso in cui l'intestatario della carta di circolazione (tecnicamente, il comodante) affidi in comodato d’uso a una terza persona un proprio autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, chi riceve il veicolo (cioè, il comodatario) ha l'obbligo di darne comunicazione alla competente Motorizzazione, richiedendo un aggiornamento della carta di circolazione. La circolare è chiara: “Per un periodo superiore a 30 giorni, sono previsti obblighi di comunicazione finalizzati all’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli e della carta di circolazione”. E occorre pagare: servono l’attestazione di versamento di 16 euro sul conto corrente postale 4028 (imposto di bollo dovuta per l’istanza) e di 9 euro sul conto corrente postale 9001 (diritti di Motorizzazione). L’obbligo di questo aggiornamento è previsto per i contratti di comodato (a titolo gratuito) stipulati a decorrere dal 3 novembre 2014, di una durata superiore a 30 giorni consecutivi e che prevedano l’uso esclusivo e personale del veicolo da parte di chi riceve in comodato il veicolo stesso.
PER CHI VALE… - Le disposizioni saranno applicabili dal 3 novembre 2014: da questa data potranno essere irrogate sanzioni, in caso di violazione, di 705 euro. A esserne interessati saranno: il proprietario del veicolo, ivi compreso il locatore (nel caso di affitto), il nudo proprietario (in caso di usufrutto) e l’acquirente (in caso di acquisto con patto di riservato dominio); il locatario (nel caso del leasing); l’usufruttuario. Si fa anche riferimento ai casi in cui ci sia una variazione nella denominazione di un ente, oppure una variazione delle generalità della persona fisica intestataria, o ancora in cui un soggetto abbia la temporanea disponibilità di un veicolo intestato a un terzo, a titolo di comodato, in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente; oppure, infine, ai casi in cui si debba procedere nei confronti di soggetti giuridicamente incapaci.
...E PER CHI NO - Come si vede, una serie di situazioni non proprio comuni. Il che, tra l’altro, libera anche il campo da parecchie illazioni fin qui circolate: a partire dai casi in cui il veicolo viene affidato da un familiare all’altro, o da una persona a un amico. Le norme, infatti, stabiliscono che, almeno in assenza di un atto formale (cioè, di un contratto di comodato d’uso), il privato che presti la propria auto a un familiare convivente non è soggetto a obblighi: il caso tipico è quello del papà che dà la propria auto in uso al figlio. Idem se si affida, occasionalmente, la propria vettura a un qualsiasi amico o conoscente. Sono esentati da tale obbligo anche i componenti del nucleo familiare, purché conviventi. Insomma: non cambia davvero granché, almeno nei casi più “normali”.