VIENE “SOSPESA” - Il ministero dell’Interno interviene su un articolo del codice della strada delicato e controverso, il 126-bis. La norma prevede che, se un’auto viene “pizzicata” da un dispositivo elettronico di controllo delle infrazioni (come un autovelox), la contravvenzione viene inviata a casa del proprietario della macchina; e se la violazione comporta il taglio di punti-patente, c’è un modulo, allegato al verbale, in cui viene richiesto di comunicare alle forze dell’ordine il nome del guidatore al momento dell’infrazione, cui verranno tolti i punti; in caso di mancata comunicazione, scatta la multa supplementare di 263 euro a carico del proprietario. A meno che questi abbia un “giustificato e documentato motivo” per non dichiarare chi guidava. Adesso, però, il ministero dell’Interno (come riporta il Sole 24 Ore) ha stabilito che, se il proprietario si oppone contro la multa originaria con un ricorso dove indica i dati del guidatore, la sanzione supplementare di 263 euro si “ferma”, in attesa della sentenza. Così come viene sospeso, su richiesta del ricorrente, il pagamento della multa originaria (quella relativa all’infrazione).
CHE COSA CAMBIA - Stando al ministero, il ricorso al giudice di pace o al prefetto è un giustificato e documentato motivo per non dichiarare chi guidava: la contravvenzione supplementare si ferma. A patto che nel ricorso stesso sia indicato il nome del guidatore, cioè l’effettivo trasgressore. Comunque, se il ricorso è sfavorevole al ricorrente, le forze dell’ordine recapitano al proprietario dell’auto il modulo da riempire con i dati del guidatore: scatta così la multa supplementare di 263 euro. E stavolta nessuno la può fermare...
QUESTIONE CONTROVERSA - Non è la prima volta che viene richiesta l’interpretazione dell’articolo 126-bis sulla multa supplementare. In passato, la Corte costituzionale (sentenza 27/2005) si era espressa in senso favorevole al proprietario che non comunica i dati del guidatore: niente verbale di 263 euro. Al contrario, la Cassazione (sentenza 17348/2007) aveva dichiarato ammissibile la multa supplementare. La nota del ministero metterà fine alla questione? Speriamo. Anche se ci resta un dubbio: gli organi di polizia si adegueranno tutti e subito alla nota del ministero, evitando di inviare la multa supplementare a chi ha fatto ricorso?
> Aggiornamento del 13 settembre 2010
L’argomento è piuttosto complesso. Proviamo a semplificarlo ancora.
Il proprietario di un’auto che riceve a casa una multa che prevede il taglio di punti della patente (eccesso di velocità, passaggio col semaforo rosso e altre infrazioni rilevate con dispositivi automatici) si trova di fronte a un bivio.
1) Se ricorda il nome del guidatore, deve comunicare alla polizia il nome del guidatore: infatti, solo al conducente vengono tolti i punti.
2) Se non ricorda il nome, ovviamente non lo comunica alla polizia. In questo caso, il proprietario riceverà una multa supplementare (in più rispetto alla multa originaria dovuta per l’infrazione) di 263 euro.
Il ministero dell’Interno ha stabilito che, se il proprietario dell’auto fa ricorso contro la multa originaria, quella supplementare si “ferma”: non gli viene inviata a casa. Prima della nota del ministero, invece, c’erano dubbi sulla sorte della multa supplementare: andava “fermata” o inviata lo stesso?
Dopo il ricorso, ci sono due possibilità.
1) Il proprietario dell’auto vince il ricorso e non paga la multa supplementare di 263 euro.
2) Il proprietario perde il ricorso e paga la multa supplementare di 263 euro.



