LA LEGGE - Ha sollevato diversi problemi il decreto legge numero 5 del 9 febbraio 2012, che prevede la scadenza dei documenti d’identità nel giorno e nel mese corrispondenti alla nascita del titolare. Per quanto riguarda la patente, due circolari ministeriali (la seconda qualche settimana fa, resa nota nelle scorse ore) sono arrivate a fare chiarezza.
DISTINZIONE - Se la patente viene usata come documento di riconoscimento, il decreto di febbraio 2012 vale anche per le licenze di categoria A (moto) e B (auto): la scadenza cade nel giorno e nel mese corrispondenti alla data di nascita del titolare. Se viene usata come documento che abilita alla guida e alla circolazione, invece, la scadenza di validità resta disciplinata dall’articolo 126 del codice della strada: le patenti A e B sono valide per 10 anni a partire dalla data del primo rilascio; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il 50° anno di età, durano 5 anni; per chi ha superato il 70° anno di età, la validità è di 3 anni. Per gli ultraottantenni, infine, si scende a 2 anni.