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Rca scaduta (da poco)? Nessuna multa

20 febbraio 2013

Lo ha chiarito il ministero dell’Interno: la sanzione non scatta se la polizza è ancora nei 15 giorni di tolleranza.

Rca scaduta (da poco)? Nessuna multa

ADDIO, TACITO RINNOVO - Da quest’anno, le polizze Rca possono essere rinnovate solo dietro esplicito consenso (vedi qui): il governo Monti ha abolito il tacito rinnovo. Dopo la scadenza, però, si hanno ancora 15 giorni di tolleranza per mettersi in regola: lo ha confermato il ministero dell’Interno, con la circolare 300/A/1319/13/101/20/21/7 del 14 febbraio 2013, appena resa nota. Nel documento, in particolare, viene chiarito che non può essere sanzionato il guidatore che esibisce un certificato appena scaduto, purché nei 15 giorni di tolleranza. E neppure potrà essere invitato a presentare la polizza assicurativa a un ufficio di polizia. 

MA A TEMPO SCADUTO… - Se invece sono trascorsi più di 15 giorni, scatta la sanzione. Il codice della strada (articolo 193) non lascia scampo: “Chiunque circoli senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 841 euro, più il sequestro del mezzo”.


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Ritratto di NelSeprio
20 febbraio 2013 - 15:01
Quante volte ancora dovrà essere ribadito il concetto? Evidentemente qualche furbo eroga multe a nastro, tanto qualcuno paga sempre.
Ritratto di elioss
20 febbraio 2013 - 15:10
4
non costa nulla :)
Ritratto di ilovemultijet
20 febbraio 2013 - 15:47
2
ottima notizia
Ritratto di osmica
20 febbraio 2013 - 17:25
Gli agenti fanno il loro lavoro. Fermano una persona, che ha l'assicurazione scaduta da poco. E... questa, non deve dimostrare che il giorno dopo ha stipulato il contratto?!?!? In sostanza, guiderà finche non lo fermano una seconda volta. E la probabilità è scarsimissima.
Ritratto di davi79
20 febbraio 2013 - 17:42
Forse non avete capito che tutto è rimasto praticamente invariato ovvero uno ha ancora la copertura per i 15gg successivi alla scadenza in caso di sinistro stradale anche se la sua assicurazione è scaduta. Questa clausola però in genere non vale per le numerose assicurazioni telefoniche. Ricordo tuttavia che in questi famosi 15gg, all'atto di un controllo da parte di un organo di Polizia si è comunque passibili delle sanzioni previste dagli artt.180/1-7 e 181/1-3 CdS per la mancanza di un certificato e di un contrassegno assicurativo in corso di validità per un totale di 41 + 25 = 66 euro .
Ritratto di davi79
20 febbraio 2013 - 17:55
Ho appena letto sul sito del Ministero dell'Interno la circolare in merito che in effetti specifica che nei 15 gg successivi la scadenza non esistono più sanzioni di alcun tipo per cui non potranno più essere contestati neanche gli artt.180/1-7 e 181/1-3 CdS. Ottimo direi per tutti noi utenti della strada .
Ritratto di romeopl
20 febbraio 2013 - 22:25
Ma i 15 giorni di tolleranza non esistono da sempre?
Ritratto di angisbregolius
21 febbraio 2013 - 09:17
Interessante...ma non lo vedo io oppure non si può condividere l'articolo ad esempio su google+ o facebook? Se è cosi è strano ormai tutti i siti lo permettono...
Ritratto di trap
21 febbraio 2013 - 23:05
Ricordavo (forse erroneamente) che, nei primi 15 giorni dalla scadenza, la multa sarebbe stata in versione "light" e il sequestro non previsto. Reputo sbagliato non sanzionare: allora perché uno dovrebbe rinnovare entro la scadenza? Diventerà usanza rinnovare dopo la scadenza? Se ciò avvenisse ci sarebbero conseguenze sui costi assicurativi, dato che la compagnia è tenuta a coprire.