PAROLA AI GIUDICI - Con l’ordinanza 9418 del 23 marzo 2022, la Cassazione conferma un principio: chi causa un incidente in stato d’ebbrezza deve rimborsare la compagnia assicuratrice per i danni pagati agli altri (clausola della rivalsa assicurativa). E ne aggiunge uno nuovo: affinché questa clausola scatti, è sufficiente il verbale delle forze dell’ordine che hanno effettuato l’alcoltest dopo il sinistro; non è necessario l’accertamento del giudice.
CONTRO IL PALO DELLA LUCE - Quale il caso in esame? Tempo fa, un’automobilista si schianta contro un palo della luce. Intervengono le forze dell’ordine che accertano lo stato d’ebbrezza della signora: più di 1,5 grammi di alcol per litro di sangue, contro un limite di mezzo grammo. I danni vengono pagati al gestore della strada dalla compagnia, che poi li esige dll’assicurata. Questa avvia una battaglia legale, affermando che la rivalsa possa scattare solo dopo che la violazione al codice della strada venga poi confermata dal giudice. Alla fine, la donna perde e deve risarcire la compagnia.
LA RIVALSA - La prassi contrattuale delle polizze RCA, nel corso degli anni, è andata nella direzione di prevedere la rivalsa sull'assicurato per le ipotesi di negligenza del conducente più "gravi", a fronte delle quali la compagnia (legittimamente) esclude la propria operatività, nel senso che dapprima va a "coprire" i danni cagionati al terzo (risarcendolo, come impone di Codice delle Assicurazioni) e in seconda battuta va a richiedere il rimborso, di quanto corrisposto, all'assicurato "negligente". Le ipotesi più gravi sulla quali la prassi assicurativa ha formulato le clausole di rivalsa sono le seguenti:
In ogni caso, l'assicurato può stipulare, in polizza, una clausola aggiuntiva, e cioè la "rinuncia alla rivalsa" da parte della compagnia, pagando un premio maggiorato.