NEWS

Vittima di un pirata? Per il risarcimento, serve la denuncia

14 maggio 2012

Chi viene travolto da un pirata della strada deve presentare denuncia contro ignoti, altrimenti il risarcimento del Fondo vittime è a rischio: lo ha sancito la Cassazione. Una sentenza per combattere le frodi.

SERVONO I DETTAGLI - Pirateria stradale: senza denuncia contro ignoti, il rimborso è a rischio. Questa la sintesi della sentenza della Cassazione numero 7270, pubblicata l’11 maggio scorso. Dopo essere stati investiti da un automobilista che fugge dopo l’incidente, per ottenere il risarcimento da parte del Fondo vittime (interviene proprio in questi casi, sostituendosi alle assicurazioni), non basta recarsi al pronto soccorso: la vittima (un pedone o un guidatore) deve presentare denuncia contro ignoti, e il più possibile dettagliata. È la Corte suprema a dirlo: per contrastare le truffe assicurative (contro le compagnie e contro il “Fondo” vittime), la vittima deve esporre i fatti in modo chiaro e preciso, specie se è un giudice a richiederlo, magari perché ha sentito puzza di bruciato.

TRE SCONFITTE - Tutto nasce da un incidente avvenuto a Trentola Decenta (Caserta) nel 2003: un pedone, sostenendo di essere stato investito da un pirata, si reca al pronto soccorso per lievi lesioni fisiche e chiede il rimborso al Fondo vittime, che lo nega. Il cittadino fa ricorso, ma il giudice di pace, il tribunale di Santa Maria Capua Vetere e ora la Cassazione negano il risarcimento: alla base del rifiuto c’è la descrizione molto sommaria del sinistro. Una sentenza in linea con vari precedenti: vedi qui.



Aggiungi un commento
Ritratto di mustang54
14 maggio 2012 - 12:49
2
prima si fanno derubare e poi escogitano metodi anti-frodi... ma che geni...
Ritratto di Sprint105
14 maggio 2012 - 16:13
con la sentenza. Comunque, c'è troppa gente che circola senza assicurazione, servirebbero più controlli
Ritratto di Joeilpilota
14 maggio 2012 - 22:59
Nulla di nuovo. Il principio era già noto. Occorre in effetti la denuncia penale che si concluderà con un "non doversi procedersi in quanto ignoto/i l'autore/i del reato". Il problema è un altro. Ed è quello della quantificazione del risarcimento del danno. Di fatto si finirà sempre dinanzi al Giudice Civile (Giudice di Pace o Tribunale) il quale dopo aver disposto una Consulenza Tecnica di Ufficio in corso di causa quantificherà il danno. Tanto premesso, proprio per conservare la prova delle avvenute lesioni e prima che queste guariscano lasciando nel dubbio il C.T.U. della nominata perizia (disposta dal Magistrato in corso di causa, quindi dopo mesi se non dopo anni dall'incidente), è opportuno richiedere al Presidente del Tribunale ove si incardinerà il giudizio civile ed anche subito dopo l'incidente, ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO sulla propria persona, notificando poi gli atti del procedimento al fine di garantire il contraddittorio, proprio al Fondo vittime della strada. Invero sin dal 1990 è possibile richiedere questi accertamenti in sede di istruzione preventiva; prima infatti non era consentito. Una volta ottenuta una consulenza favorevole, il giudizio civile sarà molto più spedito.
Ritratto di alcazan
15 maggio 2012 - 12:41
Non c'è niente da discutere sul concordare ciò, non è la prima volta che una volta fatta la denuncia i carabinieri o polizia trovano il responsabile, poi se uno cade tagliando i rami dell'albero e si vuole inventare.........
Ritratto di milziade368
15 maggio 2012 - 17:17
Non vedo però come possa l'uomo della strada (anche in quanto pedone) documentarsi preventivamente nella materia. Chi arriva al pronto soccorso ferito e sotto choc va assistito e curato non solo dal punto di vista sanitario. Nelle cure andrebbe compresa l'informazione sulle norme di legge vigenti.