TUTTO HA INIZIO NEL 2006 - Non è necessario che il verbale indichi il numero di matricola dell’autovelox: è questo il succo della sentenza 14564 del 4 luglio 2011 della Cassazione. Che conferma gli orientamenti della stessa corte. La vicenda ha inizio nel 2006, quando un automobilista riceve a casa una multa per eccesso di velocità, infrazione avvenuta in Lombardia. Il cittadino fa ricorso al giudice di pace e vince: l’autovelox è senza numero di matricola. Il comune si appella in tribunale (a Vigevano) e perde anche in secondo grado: il guidatore non ha potuto verificare la funzionalità dell’apparecchiatura, visto che nel verbale viene indicato solo il tipo di strumento (Velomatic 512). A nulla è servito, secondo il tribunale, che il comune producesse in causa il certificato di taratura.
TERZO ROUND - Ma l’ente locale non ci sta e fa ricorso per Cassazione nell’aprile 2009. Adesso, la sentenza 14564/2011 che cancella i primi due gradi di giudizio, rimandando a un giudice la decisione definitiva: il comune ne esce vincente perché non è necessario che il numero di matricola venga indicato sulla contravvenzione. È sufficiente il verbale, che fa piena prova delle attività svolte dai vigili, oltre all’indicazione del modello di autovelox usato. E comunque, il comune può sempre fornire il numero di matricola in un secondo momento, di fronte a un giudice.
















