UNA VOLTA PER TUTTE - Non sono bastate le note che, in passato, il ministero dell’Interno ha inviato alle prefetture (vedi qui): è stata necessaria una circolare (la 300/A/3971/11/109/16 del 29 aprile) per mettere fine a una delle questioni più controverse del codice della strada, quella della multa supplementare (articolo 126-bis). Un argomento complesso, che qui semplifichiamo. Il caso riguarda il proprietario di un’auto “pizzicata” a commettere un’infrazione taglia-punti: eccesso di velocità, passaggio col semaforo rosso e altre infrazioni rilevate con dispositivi automatici. Quando riceve a casa la multa, e non fa ricorso, l’automobilista è di fronte a un bivio: se ricorda il nome del guidatore, deve comunicarlo alla polizia (al conducente vengono tolti i punti); se non lo ricorda, ovviamente non sarà in grado di comunicarlo alla polizia, con la conseguenza di vedersi comminare una multa supplementare (oltre alla multa originaria dovuta per l’infrazione) di 269 euro, senza comunque perdere punti-patente. Ma se il proprietario ricorre contro la multa originaria, la sanzione supplementare viene sospesa.
DOPO LA SENTENZA - Se il proprietario vince il ricorso, non paga né il verbale originario né la multa supplementare. Se, invece, perde, le forze dell’ordine gli recapitano il modulo da riempire con i dati del guidatore: a questo punto, deve comunicare (entro 60 giorni) il nome di chi guidava la sua auto; altrimenti, scatta la multa supplementare di 269 euro.
DOVE STAVA IL PROBLEMA - Il fatto è che, in passato, la Cassazione si era dichiarata favorevole alla multa supplementare per il proprietario che non dichiarava il nome del guidatore, anche in caso di ricorso; una sentenza opposta a quella della Corte costituzionale. Adesso, la circolare ministeriale segue quest’ultimo orientamento (che alVolante condivide). È difficile che, anche in futuro, qualche comune si ostini a non seguire le indicazioni del ministero.



