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Gomme invernali o catene a bordo: scatta l’obbligo

Pubblicato 15 novembre 2022

Scatta l’obbligo di montare le gomme invernali o di avere le catene da neve a bordo: la data è quella di martedì 15 novembre 2022. 

Gomme invernali o catene a bordo: scatta l’obbligo

Martedì 15 novembre scatta l’obbligo di montare le gomme invernali, oppure di avere a bordo le catene da neve. Il provvedimento è esteso in quasi tutta Italia, in particolare in quelle zone dove i fenomeni di neve e ghiaccio sono più frequenti, e a ogni modo su tutte le strade dove l’obbligo è indicato con apposita segnaletica. L’imposizione riguarda tutti i veicoli a motore, ma sono esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote. Il provvedimento sarà valido fino al 15 aprile 2023. 

GOMME INVERNALI: A COSA SERVONO

Fare il cambio gomme con il passare delle stagioni è un aspetto molto importante per la sicurezza dell’auto, perché il tipo specifico di pneumatico, invernale o estivo, ha una maggiore e migliore aderenza sul terreno in base alle condizioni climatiche per cui è stato pensato. Inoltre, il 10% degli incidenti è causato proprio da condizioni inefficienti degli pneumatici. Verificare lo stato degli pneumatici e operare ogni 6-7 mesi questo cambio è fondamentale per mantenere gli standard efficienti di una guida sicura, per sé e per gli altri. 

GOMME 4 STAGIONI: SERVONO COMUNQUE LE CATENE?

Ricordiamo, inoltre, che le gomme 4 stagioni sono equiparate alle gomme invernali, quindi chi dispone di questo tipo di pneumatici non dovrà operare alcuna modifica e non ha l’obbligo di tenere le catene da neve a bordo.

LA DEROGA

Inoltre, ricordiamo che è prevista una deroga, sia all’inizio sia alla fine. Ovvero, gli automobilisti possono montare (o far montare) le gomme da neve un mese prima dell’inizio dell’obbligo, quindi a partire dal 15 ottobre. Allo stesso tempo, potranno fare di nuovo il cambio gomme entro 1 mese dopo il 15 aprile, quindi entro il 15 maggio. Questa deroga è stata pensata per non creare affollamenti presso i gommisti a ridosso della scadenza e la normativa di riferimento è la Circolare Prot. 1049 del 17 gennaio 2014 emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

LE CALZE DA NEVE SONO VALIDE?

Le calze da neve sono un altro strumento il cui obbligo, negli anni scorsi, si attendeva potesse essere equiparato a quello di avere le catene a bordo. Così non è stato, ma le cose cambiano proprio ora, a fine 2022, quando il possesso di alcuni tipi di calze da neve permette di essere in regola con la legge. 

Infatti, con la Circolare Prot. N. 35611 del 27 ottobre 2022 del Ministero dell’Interno, si stabilisce la possibilità di circolare usando le calze da neve, a condizione che queste risultino conformi alla norma UNI EN 16662-1:2020, quindi siano quelle appartenenti al modello più recente. Pertanto, vien da sé che chi dispone di calze da neve di vecchio modello e quindi non conformi alla recente norma, dovrà equipaggiarsi delle calze da neve più recenti e in conformità di legge. 

Quanto abbiamo appena scritto, tuttavia, è ancora ufficiale a metà: infatti, si tratta di un progetto di decreto, la cui approvazione, che deve succedere alla notifica presso la Commissione Europea, dovrebbe arrivare non prima del 2 gennaio 2023. Nella circolare, tuttavia, si legge quanto segue: “I prodotti in argomento potranno essere legittimamente utilizzati se conformi alla predetta norma EN, che sarà richiamata nel nuovo DM in corso di approvazione. In tale ottica, nelle more della pubblicazione del DM, si ritiene opportuno non sanzionarne l’utilizzo”.

GOMME INVERNALI O CATENE A BORDO: COSA DICE LA NORMATIVA

Tornando alle nostre gomme invernali (o catene da neve), i riferimenti normativi sono la Legge 120/2010, che va a modificare i relativi articoli del Codice della Strada, e il Decreto Ministeriale Prot. 1580 del 16 gennaio 2013 del Ministero delle Infrastrutture. Qui leggiamo: “Fuori dai centri abitati, lungo le strade frequentemente interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) nel periodo invernale, gli enti proprietari o concessionari di strade possono prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali, ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio”. 

Per quanto riguarda i ciclomotori a due ruote e i motocicli, questi “possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto”. 

Il periodo 15 novembre - 15 aprile è conforme in quasi tutta l’Italia, tuttavia le autorità locali hanno la facoltà di emanare ordinanze che modifichino queste date, soprattutto in quei territori colpiti da fenomeni più intensi. Lo stesso obbligo può essere emanato anche nei centri abitati. 

Questo riferimento normativo si può consultare anche nell’art. 6, comma 4e del Codice della Strada, in cui si stabilisce che l’ente proprietario della strada può “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”. 

SANZIONI

La normativa sopra citata elenca anche le sanzioni a cui si può andare incontro se, sui tratti di strada dove richiesto, l’automobilista non ha montato le gomme invernali oppure non ha catene da neve a bordo. Nei centri abitati, dove vi è tale disposizione, la sanzione consiste in una multa da 41 euro a 168 euro, mentre fuori dai centri abitati l’ammenda parte da 84 euro fino a un massimo di 335 euro. Alla sanzione pecuniaria può aggiungersi anche la decurtazione di 3 punti dalla patente, che diventano 5 nell’eventualità sia comminata anche un’aggravante di guida pericolosa

Se le condizioni climatiche sono estreme e ci sia necessità di montare le gomme invernali o le catene da neve per proseguire, gli organi di polizia che hanno fermato il veicolo possono applicare anche il fermo del veicolo finché non è in regola

Infine, sanzioni possono essere applicate anche se sul veicolo sono montati pneumatici invernali con codice di velocità diverso da quello che è indicato sulla carta di circolazione. I codici di velocità, infatti, vanno da Q a ZR, in base alla velocità massima assicurata dagli pneumatici invernali stessi, e la sigla giusta è indicata sulla carta di circolazione del veicolo (il riferimento normativo è la Direttiva 92/23/CE). In caso di pneumatici non conformi, quindi, si dovrà pagare una multa da 430 euro a 1.731 euro

ESENZIONI

Come previsto dalla normativa, ci sono alcune esenzioni da quest’obbligo, che comprende tutti i veicoli a motore a quattro ruote, quindi auto, tir e mezzi pesanti. Restando sempre in tema di veicoli a motore, sono esentati anche tutti gli automobilisti che hanno montato le gomme 4 stagioni

Come già anticipato, infine, non devono rispettare l’obbligo i motocicli e i ciclomotori a due ruote

GOMME INVERNALI E CATENE DA NEVE: COSTI

Sostituire le gomme estive con quelle invernali è un’operazione che può essere fatta in un’officina, oppure può essere fatta in autonomia (se si ha abbastanza spazio per conservare in buono stato gli pneumatici). Ovviamente, nel primo caso il costo sarà superiore, perché bisogna pagare la manodopera dell’officina e, eventualmente, anche il deposito delle gomme sostituite. Il costo, variabile in base a diversi fattori, è compreso in una forbice tra 40 e 80 euro

In autonomia, invece, bisogna solo pagare le gomme e i cerchi di scorta, quindi affrontare una spesa iniziale, per poi fare il lavoro da soli ogni 6-7 mesi.  

Anche il costo delle catene da neve può variare in base ai modelli: generalmente si parte da un prezzo base di 30 euro e si può arrivare a un massimo di 100 euro



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