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Telelaser: orario sbagliato? Multa valida

07 febbraio 2012

La sanzione per eccesso di velocità vale anche se l’orario segnato sul verbale dall’agente è leggermente diverso rispetto a quello del telelaser: lo ha sancito la Cassazione.

ERRORE CONSENTITO - Un minuto di scarto fra l’orario del verbale e quello del telelaser (la “pistola” che rileva la velocità dei veicoli) non invalida la multa: così hanno deciso prima un giudice di pace e il tribunale di Gorizia, e poi la Cassazione con l’ordinanza 1327 depositata il 30 gennaio 2012. Nulla da fare per un automobilista che, dopo essere stato “pizzicato” dal telelaser, aveva ricevuto a casa la contravvenzione (vedi qui) accorgendosi dell’errore (gli orari indicati verbale e dall’apparecchio non coincidevano): il suo triplo ricorso basato su questo “vizio di forma” è stato respinto.

LO STRUMENTO FUNZIONA
- Secondo l’automobilista, la differenza di orario era la prova che il telelaser funzionasse male, non rilevando correttamente la velocità. Tesi respinta dalla Cassazione: un minuto di differenza è dovuto, semplicemente, alla “discrasia tra gli orologi dell’agente e del telelaser”. Insomma, le prove del passaggio dell’auto e dell’eccesso di velocità ci sono, e quindi la multa è valida.



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Ritratto di omnia
7 febbraio 2012 - 12:28
Discrasia tra orologio dell'agente e quello del telelaser. Ma di cosa parliamo? L'agente non immette i dati dell'infrazione guardando l'orologio. E' TUTTO MECCANIZZATO DALL'APPARECCHIO RILEVATORE! Dunque il mal funzionamento c'è, evidentemente. Avrebbero fatto meglio a giustificare il tutto parlando di tolleranze strumentali, previste dalla legge e che riguardano anche la velocità stessa. Attenzione, la mia critica è rivolta solo alle motivazioni della sentenza, ma resto favorevole alla condanna. I limiti ci sono e vanno rispettati. Capitolo a parte dedicherei agli assurdi limiti che spesso vengono imposti su strade dove la segnaletica non viene aggiornata magari da 20 anni.
Ritratto di gig
7 febbraio 2012 - 14:47
COncordo!
Ritratto di Bmw Xdrive
7 febbraio 2012 - 16:03
concordo
Ritratto di Lo Stregone
7 febbraio 2012 - 16:26
invece che No comment lo chiamerei Si comment.
Ritratto di Energy Concept
7 febbraio 2012 - 13:42
E dopo le multe notificate anche se l'ora e l'indirizzo sono errati,se non viene notificata la matricola dell'agente accertatore..Prossimamente siori e siori vi arriverà la multa anche se siete passati da un altra stradadove l'autovelox nemmeno è posizionato.Si chiama prevenzione e presunzione di colpevolezza.Tanto non vuoi che nessun automobilista non sgarri in un eccesso di velocità ??
Ritratto di Lo Stregone
7 febbraio 2012 - 16:35
mi stavo domandando se siamo soli in queste particolari situazioni, oppure abbiamo compagnia con altri paesi. Chissà?
Ritratto di Ninja
7 febbraio 2012 - 15:49
e che dire anche dei ricorsi, resi continuamente più complicati e onerosi da presentare (https://www.alvolante.it/news/giudici_pace_sedi-590901044) ?
Ritratto di Lo Stregone
7 febbraio 2012 - 16:31
che ci possono venire in mente una è sicuramente adatta alla situazione: "lascia perdere, stai zitto e paga." però poi perdi punti preziosi e la tua vita diventa un incubo. Ne facciamo una questione di principio? (perchè possiamo anche avere ragione) Allora diventa una lotta all'ultimo sangue.
Ritratto di Renault90
7 febbraio 2012 - 18:35
Oramai vale tutto pur di batter cassa e tirati via quegli spiccioli che ti rimangono, e vero contestare sull' ora e propio assurdo e se ci sono i limiti vanno rispettati, che però neanche mi arrivi una multa presa alle 12 con orario alle 23 perchè cosi e assurdo.
Ritratto di lornova
8 febbraio 2012 - 16:13
Sono patetici i delinquenti che non rispettano il codice della strada e poi per non pagare pegno per il loro crimine si attaccano ad ogni stupido cavillo. E leggendo i commenti della gente sul forum, direi che questo modo di pensare è molto comune in questo povero paese :-(
Ritratto di Raffaele Leo
8 febbraio 2012 - 17:14
Per evitare che vengano espressi giudizi affrettati ed offese gratuite, ritengo opportuno precisare alcuni aspetti di questa vicenda che ritengo utili a chi, poi, voglia esaminare la stessa e fornire il proprio parere. Premetto di essere un avvocato che si occupa della materia da oltre 20 anni e che pur nel rispetto della sicurezza stradale ritiene che le sanzioni vadano applicate da parte della P.A. con assoluto rispetto delle norme di legge soprattutto quando, come nel caso di specie si utilizzano strumenti elettronici più per fra cassa che per tutelare la sicurezza della circolazione. Questi i fatti. Alla guida della mia auto in data 19.5.2005 sono stato fermato sull'autostrada A4 alle ore 15.35 da una pattuglia della Polizia Stradale che mi ha immeditamente contestato il superamento del limite di velocità rilevato alle 15.36,15 dal telelaser il cui corretto funzionamento sarebbe stato preventivamente verificato dai verbalizzanti. Esauriti i gradi di giudizio di merito ho ritenuto opportuno ricorrere in Cassazione la quale si sarebbe pronunciata come da estratto pubblicato (non sono ancora in possesso del testo integrale della decisione). Preso atto della relazione negativa del Giudice relatore ho depositato una memoria che qui riassumo. Alla luce dei ripetuti arresti giurisprudenziali, anche della Suprema Corte, che nel tempo hanno progressivamente ristretto le possibilità di difesa dei cittadini nei confronti degli accertamenti delle violazioni al codice della strada effettuate con l'ausilio di apparecchiature elettroniche, l'unica possibilità riconosciuta al soggetto contravvenzionato per ottenere l'invalidamento delle conseguenti contestazioni è quella di fornire “la dimostrazione del difetto di funzionamento dei dispositivi, anche occasionale in relazione alle condizioni della strada e del traffico al momento della rilevazione, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto” (Cass. n. 24685/2008; n. 17376/2008; n.1790/2008; n. 15324/2006; n. 7126/2006; n.287/2005; n.8232/2005; n. 5873/2004; n. 9441/2001; n.7106/2001 e la recentissima Cass. n. 171 del 15.10.2009). Onere che il sottoscritto ha pienamente assolto evidenziando la circostanza di fatto, incontestata ed incontestabile, che il Telelaser ha rilevato che il veicolo in questione alle ore 15,36.15 del 19.5.2005 procedeva alla velocità sanzionata mentre lo stesso veicolo, da oltre un minuto era fermo per lo stop intimato dai verbalizzanti alle ore 15,35, come risulta dal verbale impugnato. Tale concreta circostanza di fatto non può essere liquidata come una mera discrasia tra due orologi, quello presumibilmente di uno dei due verbalizzanti e quello del Telelaser. Anche in considerazione dell'incontestata efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c. del verbale di contestazione, la più logica nonché giuridicamente corretta spiegazione di tale discrasia, va necessariamente individuata in un difetto di funzionamento del Telelaser. Dovendo considerare vera, fino a querela di falso, la circostanza che il veicolo del ricorrente al momento della rilevazione della velocità era fermo da oltre un minuto, ed in mancanza di qualsiasi prova sul cattivo funzionamento dell'orologio utilizzato da uno dei verbalizzanti, si doveva necessariamente dedurre un difetto di funzionamento dell'apparecchio rilevatore atteso che lo stesso, alle ore 15,36.15, non poteva registrare la velocità di un veicolo fermo da oltre un minuto, oppure, ancora peggio, ha attribuito ad un veicolo fermo la velocità di uno dei tanti altri veicoli che sono transitati nel frattempo transitati su quel trafficatissimo tratto autostradale. Tali incontestabili circostanze di fatto depongono quindi a favore dell'esistenza di un difetto di funzionamento del dispositivo, presupposto che avrebbe dovuto imporre alla P.A., sulla base della su richiamata giurisprudenza, l'onere di fornire la prova del corretto funzionamento dell'apparecchio pena la invalidità della contestazione. A svilire la portata del documentato difetto di funzionamento non può valere la deduzione del relatore secondo la quale “il preteso difetto di funzionalità” non atterrebbe “al rilevamento della velocità, ma all'orario della stessa, cioè a una parte dell'apparecchio del tutto diversa”. A confutare tale opinione vi è il contenuto privilegiato del verbale di contestazione che così attesta: “Il trasgressore ha preso visione direttamente sul PC palmare Matr. MC000173 la velocità rilevata alle ore 15:36:15” (cfr. doc. 1 fasc. di 1° grado). Da ciò è agevole dedurre che l'orario di rilevamento è fornito dallo stesso strumento che ha rilevato la velocità, sempre che non si voglia togliere ai dati numerici (velocità/orario) forniti dal palmare la valenza di accertamento valido ai fini della contestazione immediata della violazione. La pretesa del relatore che la prova del difetto di funzionamento del telelaser sia valida solo se la stessa attenga alla velocità rilevata e non ad altri imprescindibili elementi atti a gettare dubbi sul regolare funzionamento dell'apparecchio, va ben oltre il concetto di rigore della prova per sfondare nel campo dell'impossibile tipico della probatio diabolica preclusa ai comuni mortali. Potrebbe rientrare in tale tipologia di prove anche l'esempio fornito dallo stesso relatore che reputerebbe valide al fine le “vistose coeve contestazioni provenienti da altri automobilisti sull'effettività della velocità di crociera”. Facendo appello anche alla comune esperienza, risulta impossibile che automobilista durante la verbalizzazione dell'infrazione, ed anche in tempi successivi alla stessa, possa procurarsi le prove di “vistose coeve contestazioni” di altri soggetti mentre è fermo su un tratto autostradale, notoriamente trafficato come l'A4 e privo, in quel punto (km 117,25 direzione Trieste), in cui non vi è del resto alcuno spazio di sosta che poteva consentire l'arresto di altri veicoli. Una obiettiva ricostruzione dei fatti, scevra da ipotesi prive di un valido supporto logico-giuridico, avrebbe dovuto indurre la Suprema Corte ad accogliere il ricorso.
Ritratto di beppe81
9 febbraio 2012 - 11:00
scusami, a quanto andavi e quanto era il limite? mi sembra che non compaia nè sull'articolo nè sul tuo commento. o forse mi è sfuggito...
Ritratto di migdale
1 marzo 2012 - 11:27
Buon giorno,Sig.Raffaele Sono un automobilista che il giorno 29/2/2012 è stato sanzionato per eccesso di velocità con telelaser Lt 2020 da rilevamento effettuato a circa 800mt mi contestano un eccesso di velocità di 68 km/h.(ma quando si parla di telelaser e velox possiamo presumere che sono picchi ma nn velocità medie cosa che sarebbe più giusto sanzionare!a mio avviso) Insomma verbale da 800€ 10p.ti e almeno 6 mesi di ritiro patente= ROVINATO infatti Il problema sorge nel momento stesso in cui IO con la patente vivo quotidianamente essendo un Venditore.Mi chiedo come fare per continuare a poter lavorare? Ho appurato che sullo scontrino rilasciatomi dalla polizia il dato del rilievo risale al 1/03/2011 mentre il verbale è datato il 29/02/2012 secondo la Sua esperienza posso fare qualcosa? Accetto consigli e opinioni da chiunque grazie
Ritratto di impers
8 febbraio 2012 - 19:29
Tutte scuse solo per FARE CASSA! Ormai è non solo palesemente evidente, ma direi oltremodo offensivo far passare una TASSA per sicurezza! 1) Cartelli con limiti di velocità assurdi.... 2) Autovelox camuffati... 3) Velox e laser che funzionano male.. L'importante è solo pagare. Gli incidenti avvengono: 1) Per le strade sconnesse e malmesse e non segnalate. 2) Per i cantieri di lavoro. 3) Per gli automobilisti alcolizzati o drogati a qualsiasi velocità procedano. Non ricordo incidenti cruenti dovuti ad eccesso di velocità con alla guida persone completamente sobrie e attente, c'è sempre stata la concausa: strada dissestata, cantiere di lavoro...ecc. Certo se mettiamo 40Km/h da tutte le parti, i problemi non esistono.....si paga e basta!
Ritratto di NURS
8 febbraio 2012 - 21:45
Allora anch'io ho "sbagliato" la velocità... Ma ciucciatevi il calzino!
Ritratto di beppe81
9 febbraio 2012 - 11:02
sulla mia auto la strumentazione segna un'ora e la radio ne segna un'altra. il mio orologio un'altra ancora e il mio cellulare persino un'altra. MA IL TACHIMETRO E' UNO E FUNZIONA A MERAVIGLIA.
Ritratto di Raffaele Leo
9 febbraio 2012 - 13:25
alle ore 15,16.15 la mia auto andava a 129 kmh su un breve tratto di autostrada con un limite di 80 kmh. Non sono esattamente a quando andavo ma ritengo ad una velocità inferiore a quella registrata dal telelaser perchè non appena mi è stato intimato l'alt mi sono tranquillamente fermato all'atezza del trespolo sul quale era posto il telelaser. Quando sono sceso mi hanno chiesto di esibire patente e libretto e poi mi hanno consegnato il verbale con il quale mi hanno contestato l'eccessiva velocità. Sul verbale c'è scritto che mi hanno fermato alle 15,15 e che il telelaser alle 15,16 e 15 avrebbe rilevato la velocità eccessiva. Poichè trattasi di telelaser che non rilascia fotografia nè scontrino che possono senza ombra di dubbio attribuire la velocità rilevata al mio veicolo anzichè ad uno dei tanti che sono transitati in quel minuto e passa trascorso tra il mio stop ed il rilevamento, ho contestato la violazione proprio per la mancanza di idonea prova sulla riferibilità della velocità rilevata al mio veicolo. Nel verbale, che fa piena prova fino a querela di falso, c'è anche scritto che la funzionalità dell'apparecchio era stata preventivamente verificata. Il che fa presumere che l'orario del telelaser era quello giusto, e se era giusto la velocità rilevata non poteva essere quella del mio veicolo che, sempre fino a querela di falso, era fermo da oltre un minuto. Delle due l'una o l'apparecchio non funzionava o la velocità rilevata non era quella del mio veicolo. La Cassazione si è salvata in calcio d'angolo inventandosi una discrasia tra due orologi, quello dei verbalizzanti (quale dei due agenti presenti?) e quello del telelaser senza però indicare quale dei due era in difetto. Se era in difetto quello dei verbalizzanti su quale orario è stato tarato quello del telelaser? Se era in difetto quello del telelaser quale controllo preventivo sarebbe stato fatto sull'apparecchio dichiarato, sempre fino a querela di falso, perfettamente funzionante? L'unic dato certo ed inconfutabile e che emerge dallo stesso verbale è che la mia vettura fermata alle 15,15 alle 15.16,15 ha violato, mentre era ferma, i limiti di velocità. Il resto sono solo congetture ed ipotesi che come tali in un Paese di diritto non dovrebbero avere alcuna valenza soprattutto quando si tratta di erogare sanzioni sulla base di apparecchiature nel totale ed esclusivo controllo di chi le utilizza.
Ritratto di Raffaele Leo
9 febbraio 2012 - 13:25
alle ore 15,16.15 la mia auto andava a 129 kmh su un breve tratto di autostrada con un limite di 80 kmh. Non sono esattamente a quando andavo ma ritengo ad una velocità inferiore a quella registrata dal telelaser perchè non appena mi è stato intimato l'alt mi sono tranquillamente fermato all'atezza del trespolo sul quale era posto il telelaser. Quando sono sceso mi hanno chiesto di esibire patente e libretto e poi mi hanno consegnato il verbale con il quale mi hanno contestato l'eccessiva velocità. Sul verbale c'è scritto che mi hanno fermato alle 15,15 e che il telelaser alle 15,16 e 15 avrebbe rilevato la velocità eccessiva. Poichè trattasi di telelaser che non rilascia fotografia nè scontrino che possono senza ombra di dubbio attribuire la velocità rilevata al mio veicolo anzichè ad uno dei tanti che sono transitati in quel minuto e passa trascorso tra il mio stop ed il rilevamento, ho contestato la violazione proprio per la mancanza di idonea prova sulla riferibilità della velocità rilevata al mio veicolo. Nel verbale, che fa piena prova fino a querela di falso, c'è anche scritto che la funzionalità dell'apparecchio era stata preventivamente verificata. Il che fa presumere che l'orario del telelaser era quello giusto, e se era giusto la velocità rilevata non poteva essere quella del mio veicolo che, sempre fino a querela di falso, era fermo da oltre un minuto. Delle due l'una o l'apparecchio non funzionava o la velocità rilevata non era quella del mio veicolo. La Cassazione si è salvata in calcio d'angolo inventandosi una discrasia tra due orologi, quello dei verbalizzanti (quale dei due agenti presenti?) e quello del telelaser senza però indicare quale dei due era in difetto. Se era in difetto quello dei verbalizzanti su quale orario è stato tarato quello del telelaser? Se era in difetto quello del telelaser quale controllo preventivo sarebbe stato fatto sull'apparecchio dichiarato, sempre fino a querela di falso, perfettamente funzionante? L'unic dato certo ed inconfutabile e che emerge dallo stesso verbale è che la mia vettura fermata alle 15,15 alle 15.16,15 ha violato, mentre era ferma, i limiti di velocità. Il resto sono solo congetture ed ipotesi che come tali in un Paese di diritto non dovrebbero avere alcuna valenza soprattutto quando si tratta di erogare sanzioni sulla base di apparecchiature nel totale ed esclusivo controllo di chi le utilizza.
Ritratto di beppe81
9 febbraio 2012 - 14:25
è limitativo dire "Delle due l'una o l'apparecchio non funzionava o la velocità rilevata non era quella del mio veicolo". e se fosse che l'orologio era "sballato" di un minuto? da qui a dire che l'apparecchio non funzionasse o arrivare alla conclusione che ti han fermato e poi han preso la velocità di un altro e anzichè fermare lui han fatto la multa a te, già che c'eri tu in loro compagnia, ce ne passa. sei un avvocato ed è giusto che tu faccia il tuo lavoro, a maggior ragione se riguarda la tua patente, ma da fuori sembra proprio che ci si voglia attaccare sempre a tutto. secondo me se ha registrato 129 orari stavi andando a 129 orari dove il limite è di 80. non ti preoccupare, ogni tanto lo facciamo tutti, non giudico la tua moralità o le tue abilità di guida, ma ci andrebbe più onestà. tanto se ci fosse stata una foto ci sarebbe sempre il problema dell'orario o della possibilità che l'apparecchio fosse starato... ripeto: sei un avvocato, fà quel che ritieni in tuo potere in sede di ricorso, ma per quel che conta il mio parere, cioè zero, ti stai attaccando al nulla dopo che hai fatto una bella infrazione (50all'ora oltre il limite non è roba da niente. poi come dicevo capita a tutti, ma quando veniamo pizzicati non possiamo dire che è colpa di altri...) per non farti sospendere la patente e pagare il giusto. buona fortuna, anche se personalmente penso che chi commette infrazioni debba pagare. poi se viene dimostrato per certo che han preso una cantonata o che andavi a 79 e l'apparecchio era sbagliato di 50km/h ti chiederò scusa, ma se per caso vincessi il ricorso solo perchè un minuto "potrebbe voler dire che", allora viviamo proprio nella terra dei caki!
Ritratto di beppe81
9 febbraio 2012 - 14:25
è limitativo dire "Delle due l'una o l'apparecchio non funzionava o la velocità rilevata non era quella del mio veicolo". e se fosse che l'orologio era "sballato" di un minuto? da qui a dire che l'apparecchio non funzionasse o arrivare alla conclusione che ti han fermato e poi han preso la velocità di un altro e anzichè fermare lui han fatto la multa a te, già che c'eri tu in loro compagnia, ce ne passa. sei un avvocato ed è giusto che tu faccia il tuo lavoro, a maggior ragione se riguarda la tua patente, ma da fuori sembra proprio che ci si voglia attaccare sempre a tutto. secondo me se ha registrato 129 orari stavi andando a 129 orari dove il limite è di 80. non ti preoccupare, ogni tanto lo facciamo tutti, non giudico la tua moralità o le tue abilità di guida, ma ci andrebbe più onestà. tanto se ci fosse stata una foto ci sarebbe sempre il problema dell'orario o della possibilità che l'apparecchio fosse starato... ripeto: sei un avvocato, fà quel che ritieni in tuo potere in sede di ricorso, ma per quel che conta il mio parere, cioè zero, ti stai attaccando al nulla dopo che hai fatto una bella infrazione (50all'ora oltre il limite non è roba da niente. poi come dicevo capita a tutti, ma quando veniamo pizzicati non possiamo dire che è colpa di altri...) per non farti sospendere la patente e pagare il giusto. buona fortuna, anche se personalmente penso che chi commette infrazioni debba pagare. poi se viene dimostrato per certo che han preso una cantonata o che andavi a 79 e l'apparecchio era sbagliato di 50km/h ti chiederò scusa, ma se per caso vincessi il ricorso solo perchè un minuto "potrebbe voler dire che", allora viviamo proprio nella terra dei caki!
Ritratto di Raffaele Leo
9 febbraio 2012 - 16:14
Non è mia consuetudine fare ricorsi solo per sottrami a delle responsabilità soprattutto se ricorrere in termini di tempi e di costi è antieconomico. Io ho portato questa vicenda fino in cassazione perchè ho ravvisato nelle stessa una palese violazione dei più elementari principi di diritto in materia sanzionatoria. La PA gode di molti e legittimi privilegi che creano uno squilibrio di fatto molto forte tra il cittadino e l'autorità. Se io viaggiavo a 129 Kmh è giusto che la PA mi contesti tale addebito provando, oltre qualsiasi legittimo dubbio, tale fatto. Tutto quello che viene riportato nei verbali fa piena prova fino a querela di falso. Nel senso che a norma dell'art. 2700 c.c. se un cittadino vuole contestare un fatto che il verbalizzante dice di avere visto deve fare querela e dimostrare che il verbalizzante ha dichirato il falso. Quindi, nel mio caso, se il verbalizzante attesta di avermi fermato alle 15.15 e di avere verificato il corretto fuzionamento del telelaser, queste circostanze, in assenza di querela di falso, sono VERE ED INCONFUTABILI. Quindi se per il nostro diritto è definitivamente accertato che io sono stato fermato alle 15.15 non è logicamente possibile nè giuridicamente ammissibile imputarmi un'infrazione che avrei commesso alle 15.16,15. Mi rendo conto che questo argomentare per i non addetti ai lavori possa risultare cavilloso ma, credimi, è perfettamente in linea con i principi di diritto del nostro ordinamento. Se la PA ritiene che tale assurdita sia dovuta ad una discrasia tra due orologi deve provare tale discrasia e non presumerla per giustificare una fatto che giuridicamente non è giustificabile. Se passa questo principio chiunque può essere accusato di violare i limiti di velocità accertati anche in tempo postumo rispetto all'intervenuto alt da parte della polizia. Tanto si potrà sempre dire, senza dimostrarlo, che non funzionava l'orologio del verbalizzante. Questo modus operandi è aberrante perchè viola il diritto di difesa ed il principio dell'onere della prova. Nel caso di specie poteva essere sballato di un minuto l'orologio del verbalizzante o quello del telelaser ma non era certamente compito mio accertare quale dei due orologi fosse difettoso. Io da cittadino inerme potevo solo prendere atto che mentre ero fermo da oltre un minuto un apparecchio elettronico registrava la velocità del mio veicolo (?). E con queste risultanze, oltre al non trascurabile importo di 370 € per la sanzione pecuniaria, dovrò subire la decurtazione di 10 punti patente e due mesi di sospensione del titolo di guida.
Ritratto di Raffaele Leo
9 febbraio 2012 - 16:14
Non è mia consuetudine fare ricorsi solo per sottrami a delle responsabilità soprattutto se ricorrere in termini di tempi e di costi è antieconomico. Io ho portato questa vicenda fino in cassazione perchè ho ravvisato nelle stessa una palese violazione dei più elementari principi di diritto in materia sanzionatoria. La PA gode di molti e legittimi privilegi che creano uno squilibrio di fatto molto forte tra il cittadino e l'autorità. Se io viaggiavo a 129 Kmh è giusto che la PA mi contesti tale addebito provando, oltre qualsiasi legittimo dubbio, tale fatto. Tutto quello che viene riportato nei verbali fa piena prova fino a querela di falso. Nel senso che a norma dell'art. 2700 c.c. se un cittadino vuole contestare un fatto che il verbalizzante dice di avere visto deve fare querela e dimostrare che il verbalizzante ha dichirato il falso. Quindi, nel mio caso, se il verbalizzante attesta di avermi fermato alle 15.15 e di avere verificato il corretto fuzionamento del telelaser, queste circostanze, in assenza di querela di falso, sono VERE ED INCONFUTABILI. Quindi se per il nostro diritto è definitivamente accertato che io sono stato fermato alle 15.15 non è logicamente possibile nè giuridicamente ammissibile imputarmi un'infrazione che avrei commesso alle 15.16,15. Mi rendo conto che questo argomentare per i non addetti ai lavori possa risultare cavilloso ma, credimi, è perfettamente in linea con i principi di diritto del nostro ordinamento. Se la PA ritiene che tale assurdita sia dovuta ad una discrasia tra due orologi deve provare tale discrasia e non presumerla per giustificare una fatto che giuridicamente non è giustificabile. Se passa questo principio chiunque può essere accusato di violare i limiti di velocità accertati anche in tempo postumo rispetto all'intervenuto alt da parte della polizia. Tanto si potrà sempre dire, senza dimostrarlo, che non funzionava l'orologio del verbalizzante. Questo modus operandi è aberrante perchè viola il diritto di difesa ed il principio dell'onere della prova. Nel caso di specie poteva essere sballato di un minuto l'orologio del verbalizzante o quello del telelaser ma non era certamente compito mio accertare quale dei due orologi fosse difettoso. Io da cittadino inerme potevo solo prendere atto che mentre ero fermo da oltre un minuto un apparecchio elettronico registrava la velocità del mio veicolo (?). E con queste risultanze, oltre al non trascurabile importo di 370 € per la sanzione pecuniaria, dovrò subire la decurtazione di 10 punti patente e due mesi di sospensione del titolo di guida.
Ritratto di beppe81
9 febbraio 2012 - 18:18
infatti continuo a dirti che fai bene a batterti per la questione, per tutto quanto ti è concesso dalla normativa. dico solo che se ti fermano a 129 all'ora dove il limite è 80 poco importa se sono le 15:15 o le 15:16 e 15". poi mi rendo conto che il "giuridichese" è un mondo che vive di regole proprie. tu che le conosci hai valutato che, nel mondo del giuridichese, un minuto è fondamentale per difendere la propria patente e i propri 370 euro (animali in via di estinzione, quindi difendili più che puoi). per tutto il resto del mondo un minuto è un minuto e un eccesso di velocità è un eccesso di velocità. se uccidi una persona alle 14:50 e il medico legale dice che è morta alle 15 e tu dici "no, io alle 15 giocavo a calcetto", magari per davvero alle 15 giocavi a calcetto, ma non puoi dire di essere innocente. magari vinci un processo cavillando (è quanto mai giusto dire che "questo argomentare per i non addetti ai lavori possa risultare cavilloso", ma gli addetti ai lavori non sono depositari della verità, e dunque penso di essere nel giusto a pensare che sì, è proprio cavilloso), ma resti colpevole (scusa l'esempio stupido). non mi permetterei mai di dirti che ti stai muovendo oltre i principi di diritto del nostro ordinamento, ben contento che siano contemplati nella misura nella quale lo sono, dico solo che probabilmente a 129 ci andavi e che sarebbe "giusto" (inteso come giustizia "divina", non giuridichese) se venissero applicate sanzione e decurtazione dei punti. solo per finire, non sono qui a fare il moralizzatore ("non si va veloce", "non si passa col rosso", ecc...): ovviamente non ho tutti i punti sulla patente e molto spesso mi è anche andata bene.
Ritratto di Raffaele Leo
10 febbraio 2012 - 15:48
il tuo ragionamento sarebbe giusto se non partisse da un dato di fatto errato o, perlomeno, tutto da dimostrare. Agli atti non vi è nessuna prova che io andavo a 129 kmh, ma solo che un'auto alle 15.16,15 circolava a 129 kmh. Il telelaser in questione non ha rilasciato nessuna foto nè uno scontrino idoneo a provare che era la mia auto a circolare a quella velocità. Se ci fosse stata la prova che era la mia auto ad andare a quella velocità anche se l'orario del rilievo fosse stato sballato non avreii perso i soldi ed tempo che ho perso per fare tre gradi di giudizio fino ad arrivare in cassazione. Per utilizzare il tuo esempio, se io ho ammazzato qualcuno e c'è la prova, ad esempio un filmato, che a commettere l'omicidio sono stato io è ovvio che l'orario in cui sarebbe stato trovato il cadavere anche se contrasta con altri rilievi temporali non ha alcuna valenza. Ma se qualcuno mi accusa di avermi visto uccidere una persona alle 15 mentre io a quell'ora era da tutt'altra parte e non ci sono altri elementi di porva a mio carico, l'orario diventa importante. Credimi non è questione di "giudichese", ma di semplice disciplina dell'onere della prova.
Ritratto di Raffaele Leo
10 febbraio 2012 - 15:48
il tuo ragionamento sarebbe giusto se non partisse da un dato di fatto errato o, perlomeno, tutto da dimostrare. Agli atti non vi è nessuna prova che io andavo a 129 kmh, ma solo che un'auto alle 15.16,15 circolava a 129 kmh. Il telelaser in questione non ha rilasciato nessuna foto nè uno scontrino idoneo a provare che era la mia auto a circolare a quella velocità. Se ci fosse stata la prova che era la mia auto ad andare a quella velocità anche se l'orario del rilievo fosse stato sballato non avreii perso i soldi ed tempo che ho perso per fare tre gradi di giudizio fino ad arrivare in cassazione. Per utilizzare il tuo esempio, se io ho ammazzato qualcuno e c'è la prova, ad esempio un filmato, che a commettere l'omicidio sono stato io è ovvio che l'orario in cui sarebbe stato trovato il cadavere anche se contrasta con altri rilievi temporali non ha alcuna valenza. Ma se qualcuno mi accusa di avermi visto uccidere una persona alle 15 mentre io a quell'ora era da tutt'altra parte e non ci sono altri elementi di porva a mio carico, l'orario diventa importante. Credimi non è questione di "giudichese", ma di semplice disciplina dell'onere della prova.
Ritratto di Raffaele Leo
10 febbraio 2012 - 15:49
il tuo ragionamento sarebbe giusto se non partisse da un dato di fatto errato o, perlomeno, tutto da dimostrare. Agli atti non vi è nessuna prova che io andavo a 129 kmh, ma solo che un'auto alle 15.16,15 circolava a 129 kmh. Il telelaser in questione non ha rilasciato nessuna foto nè uno scontrino idoneo a provare che era la mia auto a circolare a quella velocità. Se ci fosse stata la prova che era la mia auto ad andare a quella velocità anche se l'orario del rilievo fosse stato sballato non avreii perso i soldi ed tempo che ho perso per fare tre gradi di giudizio fino ad arrivare in cassazione. Per utilizzare il tuo esempio, se io ho ammazzato qualcuno e c'è la prova, ad esempio un filmato, che a commettere l'omicidio sono stato io è ovvio che l'orario in cui sarebbe stato trovato il cadavere anche se contrasta con altri rilievi temporali non ha alcuna valenza. Ma se qualcuno mi accusa di avermi visto uccidere una persona alle 15 mentre io a quell'ora era da tutt'altra parte e non ci sono altri elementi di porva a mio carico, l'orario diventa importante. Credimi non è questione di "giudichese", ma di semplice disciplina dell'onere della prova.
Ritratto di Raffaele Leo
10 febbraio 2012 - 15:50
il tuo ragionamento sarebbe giusto se non partisse da un dato di fatto errato o, perlomeno, tutto da dimostrare. Agli atti non vi è nessuna prova che io andavo a 129 kmh, ma solo che un'auto alle 15.16,15 circolava a 129 kmh. Il telelaser in questione non ha rilasciato nessuna foto nè uno scontrino idoneo a provare che era la mia auto a circolare a quella velocità. Se ci fosse stata la prova che era la mia auto ad andare a quella velocità anche se l'orario del rilievo fosse stato sballato non avreii perso i soldi ed tempo che ho perso per fare tre gradi di giudizio fino ad arrivare in cassazione. Per utilizzare il tuo esempio, se io ho ammazzato qualcuno e c'è la prova, ad esempio un filmato, che a commettere l'omicidio sono stato io è ovvio che l'orario in cui sarebbe stato trovato il cadavere anche se contrasta con altri rilievi temporali non ha alcuna valenza. Ma se qualcuno mi accusa di avermi visto uccidere una persona alle 15 mentre io a quell'ora era da tutt'altra parte e non ci sono altri elementi di porva a mio carico, l'orario diventa importante. Credimi non è questione di "giudichese", ma di semplice disciplina dell'onere della prova.
Ritratto di Raffaele Leo
10 febbraio 2012 - 15:50
il tuo ragionamento sarebbe giusto se non partisse da un dato di fatto errato o, perlomeno, tutto da dimostrare. Agli atti non vi è nessuna prova che io andavo a 129 kmh, ma solo che un'auto alle 15.16,15 circolava a 129 kmh. Il telelaser in questione non ha rilasciato nessuna foto nè uno scontrino idoneo a provare che era la mia auto a circolare a quella velocità. Se ci fosse stata la prova che era la mia auto ad andare a quella velocità anche se l'orario del rilievo fosse stato sballato non avreii perso i soldi ed tempo che ho perso per fare tre gradi di giudizio fino ad arrivare in cassazione. Per utilizzare il tuo esempio, se io ho ammazzato qualcuno e c'è la prova, ad esempio un filmato, che a commettere l'omicidio sono stato io è ovvio che l'orario in cui sarebbe stato trovato il cadavere anche se contrasta con altri rilievi temporali non ha alcuna valenza. Ma se qualcuno mi accusa di avermi visto uccidere una persona alle 15 mentre io a quell'ora era da tutt'altra parte e non ci sono altri elementi di porva a mio carico, l'orario diventa importante. Credimi non è questione di "giudichese", ma di semplice disciplina dell'onere della prova.