CONTRO LE TRUFFE - Se la vittima di un pirata non presenta denuncia contro ignoti, può comunque ottenere un risarcimento dal Fondo vittime della strada: lo ha confermato la sentenza 7270/2012 della Cassazione (che riprende la 1853/2007). Non è quindi necessaria la denuncia, a differenza di quanto erroneamente detto nel titolo di una news precedente: vedi qui. Tuttavia, resta il fatto che la Cassazione rimarca “l’esigenza di contrastare la tendenza alle frodi assicurative”, e ribadisce l’utilità di “una denuncia il più possibile circostanziata delle modalità produttive del danno a opera di un veicolo non identificato e degli elementi utili a tentarne l’identificazione”. Cioè: senza denuncia, il rimborso è a rischio.
DECIDE IL GIUDICE - Inoltre, la stessa Cassazione, con sentenza 4360/2012, ha stabilito che “la mancata denuncia dei fatti alle autorità inquirenti può essere valutata dal giudice quale indice della inattendibilità della testimonianza fornita dal danneggiato, a fronte di un suo comportamento complessivamente reticente e omissivo in ordine alla dinamica dell’incidente”. In definitiva, da tutte le sentenze emerge che senza denuncia è molto più difficile ottenere il rimborso


