Tra i punti più controversi del nuovo Codice della Strada, entrato in vigore a dicembre dello scorso anno, ci sono senza dubbio le modifiche all’articolo 187, che hanno eliminato la condizione di alterazione psicofisica necessaria in passato per punire chi si mette alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. Voluto dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, il provvedimento puntava a punire chiunque fosse risultato positivo a un test anti-droga, anche nei casi in cui gli effetti delle sostanze non fossero più rilevanti sulla capacità di guidare del conducente. Con una circolare risalente all’11 aprile, i ministeri dell’Interno e della Salute hanno informato le prefetture e le forze dell’ordine su come debbano essere applicate le regole, sconfessando sostanzialmente l’idea di Salvini.
La circolare infatti chiarisce che per accusare il guidatore, la sostanza deve produrre “ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida”, stabilendo criteri precisi per l’accertamento dello stato di alterazione. Il documento redatto dai due ministeri stabilisce che non è sufficiente la semplice presenza della sostanza nell’organismo, che potrebbe essere stata presa anche giorni prima, ma è necessario che si verifichi una “perdurante influenza” sull’abilità di guidare in modo sicuro: in altre parole bisogna dimostrare che la sostanza sia stata assunta in un periodo prossimo alla guida e che abbia ancora effetti sull’organismo.
Se quindi si torna di fatto alla valutazione dello stato di alterazione psico-fisica, questa condizione non deve essere valutata da un medico come in passato, ma è verificabile direttamente dalle forze dell’ordine che eseguono il controllo. Gli agenti come accertamento preliminare devono sottoporre il guidatore a un test salivare. Se questo è positivo, vanno prelevati altri due campioni di saliva, da conservare a 4 gradi e mandati a un laboratorio di tossicologia forense nel più breve tempo possibile. Qui si procede alle analisi di secondo livello e solo in caso di conferma della positività si viene incriminati. Da escludere invece gli esami delle urine, che possono contenere tracce di sostanze anche molti giorni dopo l’assunzione.
La circolare dei ministeri dell’Interno e della Salute specifica anche che le analisi di laboratorio devono stabilire se la presenza di tracce di sostanze stupefacenti sono dovute a terapie prescritte da un medico. In questo caso il documento esclude le sanzioni nei confronti di persone che assumono farmaci a base di oppiodi o psicofarmaci, che presentano gli stessi principi attivi delle sostanze stupefacenti.