Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato online l’elenco ufficiale degli autovelox autorizzati sul territorio nazionale. Venerdì 28 novembre sono infatti scaduti i termini in cui amministrazioni ed enti locali avrebbero dovuto registrare sul sito del ministero i dispositivi presenti sul proprio territorio: attraverso una piattaforma messa a disposizione dal MIT si dovevano indicare i dati dello strumento (marca, modello, versione, matricola ove presente, estremi del decreto MIT di approvazione o omologazione, collocazione chilometrica e direzione di marcia). Gli autovelox rimasti fuori dall’elenco devono ora essere spenti: in caso contrario la multa è da ritenersi nulla.
Secondo i primi dati raccolti dall’Asaps (Associazione sostenitori e amici della Polizia Stradale), gli autovelox censiti dal ministero in Italia sono 3.625, tra apparecchi fissi, mobili e in movimento. Di questi 3.038 sono gestiti da polizie locali, provinciali e città metropolitane: guida la classifica Milano, con 134 autovelox censiti, seguita da Torino e Roma, rispettivamente con 116 e 115 dispositivi autorizzati a fare multe; tra le grandi città, Napoli è quella con meno apparecchi di rilevazione autorizzati dal ministero (8). I restanti autovelox sono gestiti quasi totalmente dalla Polizia Stradale, che ha in carico 586 dispositivi (tra cui 188 Tutor 3.0 e Sicve), mentre i Carabinieri sono responsabili di un solo strumento censito.
Che fare quindi se arriva una multa da un autovelox? Il primo passo è verificare se il dispositivo che ha rilevato l’infrazione sia tra quelli censiti dal ministero: tutti i dati sono consultabili sul portale istituzionale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti cliccando qui. Se il nome dell’apparecchio non compare nell’elenco la multa è da considerarsi nulla e può essere contestata. Resta aperto il nodo dell’omologazione: nell’aprile 2024, la Corte di Cassazione ha sentenziato che per essere valida la multa deve provenire da un apparecchio omologato, non solo approvato.
Il ministero, che nel frattempo non ha ancora stabilito la procedura di omologazione, ha sostenuto con una circolare che la differenza tra i due termini sia puramente formale, ordinando ai prefetti di rigettare i ricorsi e di impugnare le sentenze dei giudici basate sulla mancanza di omologazione. Molti avvocati suggeriscono di presentare comunque ricorso, confidando che la sentenza della Cassazione ha valore come fonte di diritto, a differenza della circolare ministeriale, che invece ha solo un valore amministrativo.






































































