Lo scorso 5 agosto il governo ha approvato una mini-riforma che dovrebbe cambiare alcune regole relative al bollo auto a partire dal primo gennaio del 2028. Non si tratta di novità radicali: i criteri per determinare l’importo della tassa resteranno gli stessi, basati principalmente sulla potenza del veicolo e sulla classe ambientale (qui per saperne di più), ma cambieranno le tempistiche da rispettare già a partire dal primo pagamento. Nessuna novità nemmeno per il superbollo: la sovrattassa per le auto più potenti per il momento resta in vigore.
La modifica più rilevante per gli automobilisti a partire dall’inizio del 2028 riguarderà le scadenze e in particolare il termine del primo versamento. Oggi le regole possono risultare poco intuitive, perché fissano scadenze diverse in base al giorno di immatricolazione: chi immatricola entro i primi 20 giorni del mese deve pagare entro la fine dello stesso mese, mentre chi immatricola negli ultimi 10 giorni può attendere fino all’ultimo giorno del mese successivo.
Il nuovo decreto elimina queste differenze, stabilendo che “il termine per il primo pagamento della tassa è fissato nell’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione”. Quindi, per fare un esempio, un’auto immatricolata a gennaio potrà pagare il primo bollo entro la fine di febbraio, a prescindere dal giorno esatto di immatricolazione.
Per le scadenze successive alla prima, la nuova norma stabilisce che “il termine per il pagamento della tassa è fissato nell’ultimo giorno del mese in cui il veicolo risulta essere stato immatricolato”. Tornando all’esempio di prima, il secondo bollo e i successivi andranno pagati entro il 31 gennaio di ogni anno.
Alle Regioni viene comunque lasciata la possibilità di scegliere di suddividere il pagamento in tre rate quadrimestrali per determinate tipologie di veicoli, calcolando i periodi sempre a partire dal mese di immatricolazione. Quindi nel caso dell’auto immatricolata a gennaio si divide il versamento annuale in tre rate pagando a gennaio, poi a maggio e infine a settembre.
Per i veicoli intestati a persone giuridiche cambiano anche i criteri di ripartizione del gettito: l’imposta non confluirà più automaticamente nella Regione in cui si trova la sede legale dell’azienda. Quando sede legale e luogo di svolgimento dell’attività non coincidono, la riforma attribuisce la competenza alla Regione in cui si realizza la “gestione ordinaria in via principale dell’attività”.
Per le persone giuridiche con sede all’estero che operano nel settore del noleggio, il riferimento diventa invece la Regione in cui è presente la sede secondaria e dove si svolge la gestione principale dell’attività. Una delle novità che entreranno in vigore prima del 2028 riguarda invece il Pubblico Registro Automobilistico: dal primo gennaio del 2027, i contratti di locazione a lungo termine senza conducente dovranno wessere registrati anche al PRA.
L’ultima modifica che riguarda direttamente gli automobilisti interessa i veicoli sottoposti a fermo amministrativo. Dal 2026 è già possibile richiedere la cancellazione dai registri e procedere alla rottamazione (qui la notizia), così da interrompere l’obbligo di versare il bollo.
Il decreto chiarisce però che la tassa automobilistica “resta comunque dovuta nel caso di fermo amministrativo del veicolo” disposto dall’Agenzia delle Entrate. In pratica, per tutto il periodo in cui il mezzo è bloccato, il bollo continua a maturare: l’impossibilità di circolare non sospende il tributo.


