Finora la stretta contro le distrazioni tecnologiche si era concentrata quasi esclusivamente su chi guida, ma la bozza del nuovo Codice della Strada sposta l'attenzione anche su chi si sposta a piedi. Il testo base disciplina in modo rigido l'uso dei dispositivi elettronici per i pedoni al fine di prevenire gli incidenti causati dal cosiddetto "smartphone walking".
Sanzione da 75 euro
Chi attraversa la strada o transita sulla carreggiata guardando lo schermo dello smartphone, del tablet o del notebook rischia una multa di 75 euro.
Eccezioni e auricolari
L'uso del telefono resterà consentito soltanto per motivi di comprovata urgenza oppure tramite vivavoce o auricolari, a condizione che l'utente mantenga un'adeguata capacità uditiva da entrambe le orecchie. Nessun divieto riguarda chi telefona mentre cammina regolarmente sul marciapiede.
Verifica della precedenza
Il testo introduce l'obbligo per il pedone di fermarsi prima di impegnare le strisce, accertandosi che i conducenti dei veicoli in arrivo lo abbiano avvistato e stiano effettivamente rallentando per cedergli il passo.
Niente mosse imprevedibili: Durante l'attraversamento vengono espressamente vietati i cambi repentini di traiettoria, le inversioni di marcia o i movimenti improvvisi che possano spiazzare chi è al volante.
Barriere e alta visibilità
Diventa vietato l'attraversamento su strade con carreggiate separate da barriere (anche se le strisce distano più di 100 metri) ed è previsto l'obbligo di indossare giubbotto rifrangente o luci di notte su strade extraurbane prive di illuminazione.
La revisione recepisce diversi pronunciamenti della Corte di Cassazione, che escludono la responsabilità dell'automobilista quando l’investimento sia stato provocato da una condotta del tutto imprevedibile del pedone. La norma non cancella la precedenza dovuta a chi va a piedi, ma punta a responsabilizzare tutti gli utenti della strada. Le associazioni di settore esprimeranno i propri pareri sul testo entro la metà di settembre prima del passaggio parlamentare definitivo.
















