Il decreto autovelox firmato il 9 giugno 2026 dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini (qui la notizia) riforma in modo organico il che stabilisce requisiti univoci per tutti i dispositivi di controllo della velocità. L’obiettivo dichiarato è chiudere una stagione di incertezza normativa che ha visto scontrarsi per anni enti locali, tribunali e automobilisti. D’ora in poi ogni autovelox deve seguire un percorso tecnico-amministrativo blindato: dall’omologazione del modello alla taratura di ogni singolo esemplare, fino alle verifiche periodiche per assicurarsi che lo strumento non faccia errori. Non si tratta solo di burocrazia, ma di garantire che la misurazione della velocità sia tecnicamente ineccepibile.
Per anni abbiamo sentito parlare di multe annullate perché l’autovelox era solo “approvato” e non “omologato”. Molti comuni (supportati anche dello stesso ministero) ritenevano che i due termini fossero sinonimi, ma la Cassazione nel 2024 ha chiarito che non era così, in quanto l’omologazione è un procedimento più rigoroso che garantisce la precisione metrologica dello strumento. Il nuovo decreto recepisce questa distinzione e stabilisce che, per il futuro, non esisteranno più nuove approvazioni, ma solo omologazioni. Questo significa che lo Stato deve certificare ufficialmente che quel modello specifico è idoneo a misurare correttamente la velocità prima che possa essere venduto e utilizzato sulle strade.

Il produttore deve depositare presso il ministero un prototipo, ovvero il modello “zero” nella sua configurazione definitiva. Insieme al prototipo vanno consegnati i manuali d’uso, il software di gestione e i codici di calcolo della velocità. Il ministero, dopo i test, rilascia una “tabella identificativa”, una sorta di carta d’identità tecnica che elenca cosa può fare lo strumento: se rileva la velocità istantanea o media, se funziona di notte, quante corsie controlla e se ha il sistema per leggere le targhe (OCR). Una volta che il modello è omologato, ogni singolo pezzo che esce dalla fabbrica deve subire una taratura iniziale e, successivamente, una taratura periodica almeno una volta all’anno. Se passa un anno senza questo controllo, il dispositivo va subito spento.
Oltre alla precisione della velocità (la taratura), il decreto introduce le “verifiche di funzionalità”. Si tratta di pratici fatti dalla Polizia per assicurarsi che l’apparecchio lavori in modo corretto: deve saper associare la velocità al veicolo giusto, scattare foto leggibili anche con pioggia o nebbia e riconoscere correttamente le targhe nel 95% dei casi. Se lo strumento sbaglia troppo spesso nel classificare i mezzi (per esempio se scambia un furgone per un’auto), non può essere usato.

Per evitare di dover spegnere migliaia di dispositivi già installati, il ministero ha creato il “regime transitorio”. È stato compilato un elenco, contenuto nell’allegato B del decreto, che contiene 24 modelli già approvati in passato che vengono considerati automaticamente omologati. Ecco l’elenco completo:
Tuttavia, per restare validi, anche questi dispositivi dovranno riportare sulla targhetta identificativa gli estremi del nuovo decreto entro la prima taratura utile e ricevere un nuovo certificato di conformità.
Il provvedimento non è una sanatoria per il passato: per le sanzioni elevate prima dell’entrata in vigore, la battaglia legale continuerà a giocarsi nei tribunali caso per caso. E per il futuro? La legge non “blinda” affatto i verbali, anzi. Avendo stabilito regole molto più dettagliate, i cittadini hanno ora molti più punti da controllare. Con un semplice accesso agli atti al Comune, si può verificare se la taratura è scaduta, se manca il verbale di funzionalità o se il dispositivo usato è diverso dal modello omologato. Se manca anche solo uno di questi documenti obbligatori, la multa resta annullabile. Insomma, è probabile che i ricorsi non si fermeranno, ma si sposteranno su basi tecniche molto più precise.
| Fase | Chi se ne occupa | Cosa prevede la procedura | Obiettivo / Vincolo tecnico |
| 1. Deposito del Prototipo | Produttore | Consegna al Ministero del modello "zero", dei manuali d'uso, del software e dei codici di calcolo. | Configurazione definitiva dello strumento. |
| 2. Omologazione Ministeriale | Ministero dei Trasporti | Test sul prototipo e rilascio della "tabella identificativa" (la carta d'identità tecnica del dispositivo). | Certificare ufficialmente che il modello è idoneo a misurare la velocità. Abolite le vecchie "approvazioni". |
| 3. Taratura Iniziale e Periodica | Ente certificatore / Comune | Ogni singolo dispositivo uscito dalla fabbrica subisce una taratura iniziale e poi un controllo almeno una volta all'anno. | Garantire la precisione della misurazione nel tempo. Se scade l'anno, l'autovelox va spento. |
| 4. Verifiche di Funzionalità | Polizia / Forze dell'ordine | Test pratici su strada per verificare foto con maltempo, associazione veicolo-velocità e lettura targhe. | Riconoscimento targhe corretto nel 95% dei casi. Se scambia troppo spesso i mezzi (es. furgone per auto) non può essere usato. |
| 5. Regolamento Transitorio | Ministero / Comuni | Aggiornamento della targhetta e del certificato di conformità per i 24 modelli già approvati (Allegato B). | Sanare i vecchi dispositivi considerandoli omologati, purché aggiornati alla prima taratura utile. |









