Un automobilista che ha contestato una multa deve comunque comunicare subito i dati di chi era alla guida per l’eventuale decurtazione dei punti o deve aspettare l’esito del ricorso? Fino a poco tempo fa molti giudici ritenevano che l’obbligo di comunicare le generalità del conducente fosse immediato, pena l’arrivo di una seconda sanzione, che poteva essere anche più salata della prima.
Con la sentenza 32988/2025 la Corte di Cassazione si è espressa sul caso di un conducente che aveva impugnato un verbale e per questo non aveva comunicato per tempo, cioè entro 60 giorni dalla notifica del verbale, i dati della persona al volante. L’automobilista aveva fatto presente di aver informato l’autorità competente di un motivo valido, cioè del fatto che fosse in corso un ricorso contro la multa originaria. Sia il Giudice di Pace sia il Tribunale hanno respinto questa tesi, chiarendo che presentare un ricorso non sospende comunque l’obbligo di fornire la comunicazione richiesta.
Gli Ermellini hanno accolto il ricorso del conducente, bocciando la sentenza di appello: secondo la Corte, infatti, l’obbligo della comunicazione dei dati del conducente non può sorgere fino a quando è in corso la contestazione del verbale principale. L’“orologio della giustizia” si ferma nel momento in cui la multa viene contestata e non si è obbligati a comunicare l’identità del guidatore se un giudice non stabilisce definitivamente se la multa è valida o meno.
Se il ricorso viene vinto, il verbale è annullato e, di conseguenza, viene meno il fondamento stesso della richiesta di comunicazione. Nel caso opposto, in cui il giudice ritenga la multa legittima, dovrà essere inviato un nuovo invito a comunicare i dati del conducente e solo da quel momento ripartiranno i 60 giorni di tempo per dire chi era alla guida.
La decisione della Suprema Corte rafforza il diritto di difesa di chi contesta una multa che comporta la perdita di punti dalla patente e chiarisce come ci si debba comportare in questi casi. In pratica, quando si presenta ricorso contro il verbale, non si è obbligati a comunicare i dati del conducente entro i 60 giorni previsti.
È comunque consigliabile informare l’organo che ha accertato l’infrazione dell’avvenuta presentazione del ricorso, indicandola come motivo valido. L’obbligo di comunicazione resta infatti sospeso fino alla conclusione del giudizio e potrà essere ripreso solo nel caso in cui il ricorso venga respinto, con una nuova richiesta formale da parte dell’amministrazione.





































