Lasciare l'auto in un parcheggio a pagamento e ritrovarla danneggiata, oppure non trovarla più, è una situazione che può sollevare dubbi sulla responsabilità del gestore. In molte aree di sosta, infatti, è esposto un cartello con la dicitura "parcheggio non custodito" o con un'avvertenza che esclude la responsabilità per eventuali furti e danneggiamenti.
Ma una scritta del genere è sufficiente a impedire qualsiasi richiesta di risarcimento? Non necessariamente. La risposta dipende dalle caratteristiche del parcheggio e dal rapporto contrattuale che si instaura tra chi gestisce l'area e chi vi lascia l'auto.
La distinzione fondamentale è quella tra la semplice messa a disposizione di uno spazio per parcheggiare e un servizio che comprende anche la custodia del veicolo. Nel secondo caso, il gestore assume precisi obblighi nei confronti dell'automobilista e può essere chiamato a rispondere se non li rispetta.
La Corte di Cassazione si è pronunciata più volte sulla responsabilità dei gestori dei parcheggi. Con l'ordinanza n. 8601 del 16 marzo 2022, ha esaminato il caso di un'auto rubata in un parcheggio privato a pagamento vicino all'aeroporto di Roma Fiumicino.
La controversia riguardava una struttura all'ingresso della quale era segnalata l'assenza di custodia. La Cassazione ha chiarito che un parcheggio privato di questo tipo non può essere automaticamente assimilato alle aree comunali di sosta senza custodia, per le quali valgono specifiche regole. La decisione non ha quindi sancito una responsabilità generalizzata di tutti i parcheggi privati: la natura del servizio e le circostanze concrete devono essere valutate caso per caso.
Un ulteriore chiarimento è arrivato con l'ordinanza n. 18277 del 27 giugno 2023. In questa occasione, la Corte ha ribadito che un parcheggio meccanizzato a pagamento, delimitato e accessibile attraverso una sbarra dopo il ritiro di un biglietto, può ingenerare nell'automobilista il legittimo affidamento che il servizio comprenda anche la custodia del mezzo.
In una situazione del genere, una clausola che esclude la responsabilità del gestore non può essere considerata automaticamente efficace se viene comunicata soltanto dopo la conclusione del contratto. L'informazione deve essere chiara e resa disponibile prima che l'utente decida di entrare.
Se il servizio comprende la custodia, il rapporto tra automobilista e gestore può essere ricondotto al contratto di deposito disciplinato dagli articoli 1766 e seguenti del Codice civile. Chi riceve il veicolo in deposito assume l'obbligo di custodirlo e di restituirlo secondo le condizioni previste dalla legge.
In caso di furto o danneggiamento, il gestore può quindi essere tenuto a risarcire il proprietario, se ricorrono i presupposti della responsabilità. Non è sufficiente, però, che l'auto abbia subito un danno mentre si trovava nell'area: occorre valutare il tipo di servizio concordato, gli obblighi assunti e le circostanze dell'accaduto.
Anche le modalità con cui è organizzato il parcheggio possono essere rilevanti. Un'area recintata, l'accesso controllato da una sbarra e il rilascio di un biglietto possono contribuire a creare l'aspettativa di un servizio comprensivo di custodia, ma non costituiscono, da soli, una regola universale applicabile a ogni struttura.
Diverso è il caso in cui il gestore metta semplicemente a disposizione uno spazio per la sosta senza assumere un obbligo di custodia. In questa situazione, la responsabilità per il furto dell'auto non può essere data per scontata e bisogna esaminare le condizioni del servizio e le norme applicabili.
Le aree comunali di sosta a pagamento, come i parcheggi delimitati dalle strisce blu, non comportano necessariamente un obbligo di custodia del veicolo. La Cassazione, con l'ordinanza n. 31979 del 6 dicembre 2019, ha chiarito che il gestore di un'area comunale può non essere responsabile del furto se il parcheggio è stato chiaramente indicato come non custodito prima della conclusione del contratto.
Pagare per lasciare l'auto in un posto, quindi, non equivale sempre ad affidarla a qualcuno che deve sorvegliarla. Il pagamento può riguardare soltanto l'utilizzo dello spazio di sosta.
Questo non significa, tuttavia, che il Comune o il gestore siano esonerati da qualsiasi responsabilità. Se il danno deriva, per esempio, da una situazione di pericolo riconducibile alla mancata manutenzione dell'area, possono entrare in gioco altri profili di responsabilità, che devono essere valutati sulla base delle circostanze e delle prove disponibili.
Se al ritorno si scopre che l'auto è stata danneggiata o rubata, è opportuno documentare subito l'accaduto. Nel caso di un danno alla carrozzeria, è utile fotografare il veicolo, la posizione in cui si trova e gli eventuali elementi che possono aiutare a ricostruire la dinamica.
Bisogna poi conservare il biglietto del parcheggio, la ricevuta del pagamento e le condizioni del servizio, verificando in particolare se l'area fosse indicata come custodita o non custodita e in quale momento l'informazione fosse stata comunicata.
Se si sospetta un furto o un atto vandalico, è opportuno rivolgersi alle forze dell'ordine per la denuncia e informare tempestivamente la propria compagnia assicurativa, rispettando le condizioni e i termini previsti dalla polizza. Se il parcheggio dispone di telecamere, si può chiedere al gestore di preservare le registrazioni utili, nei limiti consentiti dalla normativa sulla privacy.
Infine, se si ritiene responsabile il gestore, è possibile presentare una richiesta di risarcimento documentata. In caso di contestazione, la valutazione della responsabilità dipenderà dal contratto, dalle modalità di gestione dell'area e dagli elementi che dimostrano come si è verificato il danno.
Dunque la dicitura “parcheggio non custodito” non risolve da sola ogni controversia. Per capire chi deve pagare bisogna verificare quale servizio è stato effettivamente offerto e se il gestore aveva assunto un obbligo di custodia o ha violato altri doveri previsti dalla legge.



