Auto con targa estera in Italia: quando si rischia la multa e la confisca del veicolo

Legge e burocrazia
Pubblicato 18 dicembre 2025

Chi vuole comprare o noleggiare un'auto con targa estera in Italia deve seguire delle precise regole il cui scopo è quello di sapere a quale cittadino la targa è legata.

targa inglese

TARGHE ESTERE IN ITALIA

Facciamo un po’ di chiarezza sul tema delle targhe estere in Italia e sulle regole vigenti aggiornate a marzo 2022. La legge che è intervenuta a modificare alcuni articoli del Codice della Strada, a loro volta interessati nel 2018 dal governo congiunto Lega-M55, con interventi che miravano a contrastare i cosiddetti “furbetti della targa estera”, prevenendo azioni di frode e la possibilità di evadere il pagamento di imposte e tasse, ma anche multe e assicurazioni, per il solo fatto di circolare nel nostro Paese su auto con targa estera. 

targa tedesca

COSA DICE LA LEGGE N. 238/2021

La Legge n. 238/2021 (art. 2), che è intervenuta a modificare alcuni articoli del Codice della Strada, tra cui l’oggetto del contendere, l’articolo 93, le cui disposizioni sono state completamente abrogate, sostituito dall’articolo 93-bis. Ulteriori modifiche e revisioni hanno riguardato anche gli articoli 94, 132 e 196

La nuova legge, in sintesi, allunga le tempistiche di immatricolazione italiana per i residenti in Italia (da 60 a 90 giorni), mentre mantiene il carattere di temporaneità annuale per chi circola in Italia con targa estera, ma è residente in un Paese straniero. Inoltre, introduce l’obbligo di iscrizione dei veicoli a un particolare registro, il REVE, ovvero il Pubblico Registro dei Veicoli Esteri, mentre per i conducenti (ma non proprietari) dei veicoli con targa estera che utilizzano in comodato d’uso, o a noleggio, vige l’obbligo di tenere in auto un particolare documento da cui risulti il titolo e il periodo di utilizzo del veicolo.. 

ARTICOLO 93-BIS DEL CODICE DELLA STRADA

Abbiamo visto che le disposizioni contenute nell’articolo 93 del Codice della Strada sono state abrogate. Questo è stato praticamente rimpiazzato dall’articolo 93-bis. 

Al primo comma, leggiamo quanto segue: “Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro 3 mesi dall’acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94”. Semplicemente s’intende che i soggetti stranieri che guidano un’auto con targa straniera e che prendono residenza in Italia hanno tempo 3 mesi per immatricolare il veicolo in Italia.

Il comma 2, invece, introduce l’obbligo di un documento specifico per i conducenti (ma non intestatari) dei veicoli con targa estera. “A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l’intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo”. È il caso di veicoli presi a noleggio, o in leasing oppure utilizzati in comodato. 

Inoltre, nello stesso comma, si legge che “quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di 30 giorni, anche non continuativi, nell’anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell’utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico”, ovvero il già citato REVE. In aggiunta a ciò, tutte le variazioni relative alla disponibilità del veicolo dovranno essere registrate entro 3 giorni dall’avvenuta modifica. 

Tali disposizioni si applicano anche i lavoratori frontalieri: gli intestatari dei veicoli immatricolati in uno Stato estero ma circolanti in Italia, hanno l’obbligo di registrare il veicolo entro 60 giorni dall’acquisizione della proprietà nel REVE. Nel comma 3 si precisa che questi mezzi possono essere guidati anche dai familiari dei lavoratori frontalieri residenti in Italia.  

RIEPILOGO NUOVE NORME

Andiamo ora a riepilogare in una breve sintesi i concetti chiave delle nuove regole in materia di targhe estere. 

Cos’è il REVE

Il REVE è il Registro dei Veicoli Immatricolati all’Estero (o Pubblico Registro dei Veicoli Esteri). Il REVE b. 

Chi deve iscriversi al REVE

  • Veicoli intestati a persone fisiche/giuridiche con residenza in uno Stato estero concessi in uso a qualunque titolo per un periodo superiore a 30 giorni all’anno (non per forza consecutivi) a cittadini residenti in Italia. Nel veicolo deve essere presente un documento dal quale risulti il titolo e il periodo di utilizzo. 
  • Veicoli immatricolati all’estero di proprietà di lavoratori subordinati, che lavorano in un’azienda con Stato confinante con l’Italia (registrazione da effettuarsi entro 60 giorni dall’acquisizione del veicolo); 
  • Veicoli immatricolati all’estero di proprietà di lavoratori autonomi che hanno la sede della propria attività professionale in uno Stato limitrofo con l’Italia (registrazione da effettuarsi entro 60 giorni dall’acquisizione del veicolo). 

peugeot 4007 frontale



Chi non deve iscriversi al REVE

Sono previste anche eccezioni e deroghe, che permettono di non iscrivere il veicolo al REVE. Le nuove regole, infatti, non si applicano ai seguenti soggetti: 

  • Cittadini residenti nel Comune di Campione d’Italia; 
  • Personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero e familiari conviventi;
  • Personale delle Forze Armate e Polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari e familiari conviventi; 
  • Conducenti residenti in Italia che guidano veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino nella disponibilità di imprese con sede a San Marino, con le quali i conducenti sono legati da rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa; 
  • Proprietari del veicolo residenti all’estero che risultano a bordo. 


In quest’ultimo caso, infatti, si applica quanto stabilito dall’articolo 132 del Codice della Strada, per il quale “gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero […] sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di 1 anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia”. 

Quali informazioni inserire nel REVE

Oltre a registrare l’inizio e la fine disponibilità del veicolo, nel REVE andranno annotate tutte le variazioni che intervengono sul veicolo, dalla modifica della residenza o sede del soggetto intestatario del veicolo, a eventuali periodi di proroga di utilizzo del veicolo, fino alle variazioni della disponibilità (queste ultime dovranno essere richieste da chi cede la disponibilità). 

Registrazione al REVE: ecco dove farla

La registrazione al REVE può essere effettuata presso gli uffici del Pubblico Registro Automobilistico (obbligatoria la prenotazione), oppure tramite lo Sportello Telematico dell’Automobilista. Al termine della registrazione sarà rilasciata una certificazione da tenere in auto, per esibirla in caso di eventuali controlli. Il documento contiene la targa estera, un codice identificativo e un QR Code

Quanto costa?

La registrazione al REVE ha alcuni costi da sostenere: 

PRIMA ISCRIZIONE

Emolumenti ACI

27 €

Imposta di bollo

16 €

ISCRIZIONI SUCCESSIVE / CESSAZIONI

Emolumenti ACI

13,50 €

Imposta di bollo

c

 

porsche 911 targa 2020 05 6

LE SANZIONI PREVISTE

Le sanzioni previste in caso di violazioni delle nuove regole sono elencate negli ultimi 3 commi (7-8-9) del già citato articolo 93-bis del Codice della Strada. La norma stabilisce che il proprietario del veicolo che circola senza ottemperare alle regole sopra dette, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da 400 euro a 1.600 euro. Inoltre, l’organo accertatore è chiamato a ritirare il documento di circolazione, mentre il titolare del veicolo è tenuto a rispettare gli obblighi previsti entro 30 giorni: se entro questo lasso di tempo il proprietario del veicolo non ha eseguito quanto richiesto, allora scatta la confisca amministrativa. 

In caso di assenza del documento che attesta il titolo e la disponibilità del veicolo (nel caso richiesto), la sanzione amministrativa prevede il pagamento di una somma tra 250 euro e 1.000 euro. Scatta inoltre il fermo amministrativo del veicolo. In caso di mancata registrazione o mancate comunicazioni di variazioni sul REVE, la multa va da 712 euro a 3.558 euro. Inoltre si provvede al ritiro del documento di circolazione. 

Facciamo ora un esempio pratico: mettiamo il caso di un’auto con targa estera fermata dalla polizia a un posto di blocco. Il guidatore non possiede i documenti richiesti e il veicolo non risulta iscritto al PRA, pertanto sarà avviata una prima multa, con obbligo di presentare la relativa documentazione entro 30 giorni al comando di polizia. Se dalla documentazione risulta che il veicolo avrebbe dovuto essere registrato molto tempo prima rispetto al controllo, allora sarà comminata una seconda multa più salata con relativo ritiro della carta di circolazione.



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Ritratto di Vadocomeundiavolo
18 dicembre 2025 - 14:46
Cambio auto ogni 6 mesi Come passo il Brennero che ufficio cerco ?
Ritratto di simo1888
18 dicembre 2025 - 15:14
L'on line scritto sopra ti dice niente? Dai che ce la puoi fare
Ritratto di Vadocomeundiavolo
18 dicembre 2025 - 15:26
Continuo come ho sempre fatto. Entro e esco in Italia senza problemi. Una volta mi hanno fermato e non hanno fatto nulla. Dai che ci arrivi
Ritratto di Tfmedia
18 dicembre 2025 - 12:08
2
Ma chi controlla? Tutti gli agenti in ufficio, al bar o imboscati a chattare con le amanti.
18 dicembre 2025 - 13:39
52
Che targhe!!!!
Ritratto di endurist
18 dicembre 2025 - 13:56
Ho avuto per un breve periodo auto con targa estera ( Inglese ) . Era appena arrivata in italia la Range Rover Sport . Importata per darla alle riviste specializzate del settore auto , così potevano fare le prove . Era arancione ed è la stessa auto vista nelle copertine di alcune riviste . Mai problemi burocratici .
Ritratto di Nonmenefreganiente Dellevostreopinioni
18 dicembre 2025 - 15:05
per la notte di san silvestro ho noleggiato una xpeng, versione ping pong, con targa cinese, mi hanno detto che non serve registrarsi a patto di mantenere la promessa, allo scoccare della mezzanotte di farla saltare in aria con l'esplosivo
Ritratto di TheMatt1976
19 dicembre 2025 - 08:32
Il problema delle targhe estere esplose dal momento in cui il governo Monti riattivò il superbollo. Molte persone e aziende, per evitare di sborsare troppi soldi in questa tassa certificata come inefficace, hanno preferito eludere il fisco attraverso la cosiddetta "esterovestizione", motivo per cui si vedono quotidianamente diversi italiani alla guida di supercar con targa tedesca, bulgara o ceca. Se il Ministro dei Trasporti abolisse il superbollo, come più volte proclamato, risolveremmo tutto in pochi istanti e farebbe un gran bene alle entrate tributarie.
Ritratto di Mauro1971
19 dicembre 2025 - 14:44
1
Però sborsare di più per l acquisto va bene strano concetto il tuo...ho i soldi per l auto non per i suoi costi..mmmcompro casa e non pago le spese di condominio...rientri tra questi?
Ritratto di Mauro1971
19 dicembre 2025 - 14:40
1
Tutte balle...poi nella pratica lo fai sempre..nessuno può dimostrare da quanto sei qui...indi si usano lo stesso...come quelle coi fermi amministrativi...provincia milano

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