Facciamo un po’ di chiarezza sul tema delle targhe estere in Italia e sulle regole vigenti aggiornate a marzo 2022. La legge che è intervenuta a modificare alcuni articoli del Codice della Strada, a loro volta interessati nel 2018 dal governo congiunto Lega-M55, con interventi che miravano a contrastare i cosiddetti “furbetti della targa estera”, prevenendo azioni di frode e la possibilità di evadere il pagamento di imposte e tasse, ma anche multe e assicurazioni, per il solo fatto di circolare nel nostro Paese su auto con targa estera.

La Legge n. 238/2021 (art. 2), che è intervenuta a modificare alcuni articoli del Codice della Strada, tra cui l’oggetto del contendere, l’articolo 93, le cui disposizioni sono state completamente abrogate, sostituito dall’articolo 93-bis. Ulteriori modifiche e revisioni hanno riguardato anche gli articoli 94, 132 e 196.
La nuova legge, in sintesi, allunga le tempistiche di immatricolazione italiana per i residenti in Italia (da 60 a 90 giorni), mentre mantiene il carattere di temporaneità annuale per chi circola in Italia con targa estera, ma è residente in un Paese straniero. Inoltre, introduce l’obbligo di iscrizione dei veicoli a un particolare registro, il REVE, ovvero il Pubblico Registro dei Veicoli Esteri, mentre per i conducenti (ma non proprietari) dei veicoli con targa estera che utilizzano in comodato d’uso, o a noleggio, vige l’obbligo di tenere in auto un particolare documento da cui risulti il titolo e il periodo di utilizzo del veicolo..
Abbiamo visto che le disposizioni contenute nell’articolo 93 del Codice della Strada sono state abrogate. Questo è stato praticamente rimpiazzato dall’articolo 93-bis.
Al primo comma, leggiamo quanto segue: “Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro 3 mesi dall’acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94”. Semplicemente s’intende che i soggetti stranieri che guidano un’auto con targa straniera e che prendono residenza in Italia hanno tempo 3 mesi per immatricolare il veicolo in Italia.
Il comma 2, invece, introduce l’obbligo di un documento specifico per i conducenti (ma non intestatari) dei veicoli con targa estera. “A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l’intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo”. È il caso di veicoli presi a noleggio, o in leasing oppure utilizzati in comodato.
Inoltre, nello stesso comma, si legge che “quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di 30 giorni, anche non continuativi, nell’anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell’utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico”, ovvero il già citato REVE. In aggiunta a ciò, tutte le variazioni relative alla disponibilità del veicolo dovranno essere registrate entro 3 giorni dall’avvenuta modifica.
Tali disposizioni si applicano anche i lavoratori frontalieri: gli intestatari dei veicoli immatricolati in uno Stato estero ma circolanti in Italia, hanno l’obbligo di registrare il veicolo entro 60 giorni dall’acquisizione della proprietà nel REVE. Nel comma 3 si precisa che questi mezzi possono essere guidati anche dai familiari dei lavoratori frontalieri residenti in Italia.
Andiamo ora a riepilogare in una breve sintesi i concetti chiave delle nuove regole in materia di targhe estere.
Il REVE è il Registro dei Veicoli Immatricolati all’Estero (o Pubblico Registro dei Veicoli Esteri). Il REVE b.

Sono previste anche eccezioni e deroghe, che permettono di non iscrivere il veicolo al REVE. Le nuove regole, infatti, non si applicano ai seguenti soggetti:
In quest’ultimo caso, infatti, si applica quanto stabilito dall’articolo 132 del Codice della Strada, per il quale “gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero […] sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di 1 anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia”.
Oltre a registrare l’inizio e la fine disponibilità del veicolo, nel REVE andranno annotate tutte le variazioni che intervengono sul veicolo, dalla modifica della residenza o sede del soggetto intestatario del veicolo, a eventuali periodi di proroga di utilizzo del veicolo, fino alle variazioni della disponibilità (queste ultime dovranno essere richieste da chi cede la disponibilità).
La registrazione al REVE può essere effettuata presso gli uffici del Pubblico Registro Automobilistico (obbligatoria la prenotazione), oppure tramite lo Sportello Telematico dell’Automobilista. Al termine della registrazione sarà rilasciata una certificazione da tenere in auto, per esibirla in caso di eventuali controlli. Il documento contiene la targa estera, un codice identificativo e un QR Code.
La registrazione al REVE ha alcuni costi da sostenere:
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PRIMA ISCRIZIONE |
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Emolumenti ACI |
27 € |
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Imposta di bollo |
16 € |
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ISCRIZIONI SUCCESSIVE / CESSAZIONI |
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Emolumenti ACI |
13,50 € |
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Imposta di bollo |
c |

Le sanzioni previste in caso di violazioni delle nuove regole sono elencate negli ultimi 3 commi (7-8-9) del già citato articolo 93-bis del Codice della Strada. La norma stabilisce che il proprietario del veicolo che circola senza ottemperare alle regole sopra dette, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da 400 euro a 1.600 euro. Inoltre, l’organo accertatore è chiamato a ritirare il documento di circolazione, mentre il titolare del veicolo è tenuto a rispettare gli obblighi previsti entro 30 giorni: se entro questo lasso di tempo il proprietario del veicolo non ha eseguito quanto richiesto, allora scatta la confisca amministrativa.
In caso di assenza del documento che attesta il titolo e la disponibilità del veicolo (nel caso richiesto), la sanzione amministrativa prevede il pagamento di una somma tra 250 euro e 1.000 euro. Scatta inoltre il fermo amministrativo del veicolo. In caso di mancata registrazione o mancate comunicazioni di variazioni sul REVE, la multa va da 712 euro a 3.558 euro. Inoltre si provvede al ritiro del documento di circolazione.
Facciamo ora un esempio pratico: mettiamo il caso di un’auto con targa estera fermata dalla polizia a un posto di blocco. Il guidatore non possiede i documenti richiesti e il veicolo non risulta iscritto al PRA, pertanto sarà avviata una prima multa, con obbligo di presentare la relativa documentazione entro 30 giorni al comando di polizia. Se dalla documentazione risulta che il veicolo avrebbe dovuto essere registrato molto tempo prima rispetto al controllo, allora sarà comminata una seconda multa più salata con relativo ritiro della carta di circolazione.









