Normalmente, durante un controllo stradale, gli agenti chiedono di vedere i documenti - patente e carta di circolazione - dopodiché, se tutto è in regola, si può ripartire. Ma chi esegue il controllo, dopo aver verificato le generalità degli occupanti, può anche chiedere loro di scendere dal veicolo?
In linea generale la risposta è sì: se la polizia ha bisogno di acquisire ulteriori dati o di ispezionare il veicolo può farlo. Tuttavia, se mancano reali motivi di pericolo, la richiesta di uscire dall’auto potrebbe risultare un abuso illegittimo. A dirlo è la sentenza della Cassazione n. 4392/14.
Il pronunciamento degli Ermellini si occupa di un caso di resistenza a pubblico ufficiale. Il principio espresso è che il cittadino può opporsi a un atto del pubblico ufficiale quando questo è arbitrario, cioè quando l’agente esce completamente dalle sue funzioni o agisce con prepotenza, senza alcun collegamento con le finalità di legge.
Secondo i giudici, l’ordine di scendere dall’auto è illegittimo (e quindi non punibile se ignorato) nel caso in cui manchi una finalità di ufficio, cioè l’agente agisce per scopi personali vessatori o puramente umilianti, oppure quando c’è un palese abuso di potere, quindi la richiesta è accompagnata da atti di forza inutili, insulti o comportamenti non consoni ai doveri di un pubblico ufficiale.
Se invece l’ordine di scendere è motivato, per esempio dal dover controllare lo stato del conducente o la sicurezza dell’area, esso resta un provvedimento legittimo a cui è obbligatorio sottostare.
La differenza fondamentale risiede dunque nel contesto del controllo. Qualora un agente ordinasse di scendere solo per intimidire il guidatore, senza che vi sia alcuna necessità tecnica o di sicurezza, si entrerebbe nel campo dell’eccesso di potere.
Nonostante questo principio giuridico, la giurisprudenza prevalente suggerisce che l’illegittimità dell’ordine debba essere manifesta e grave per giustificare una disobbedienza sul posto.
Nella quasi totalità dei casi, è consigliabile assecondare la richiesta e, solo successivamente, segnalare o denunciare eventuali abusi nelle sedi competenti, poiché la valutazione sull’arbitrarietà dell’atto viene fatta da un giudice a posteriori e non dal cittadino durante il controllo.









