Un incendio che divampa in un garage condominiale è un vero incubo: fumo che invade le scale, pareti annerite, impianti elettrici fuori uso e, nel peggiore dei casi, danni strutturali all’edificio. Quando i Vigili del Fuoco hanno spento l’ultima fiammella, la domanda che sorge spontanea tra i condomini è sempre la stessa: chi deve risarcire i danni?
Secondo il Codice Civile (art. 2054), chi possiede un veicolo è responsabile dei danni causati dalla sua circolazione. La giurisprudenza moderna, supportata dalla Corte di Giustizia Europea, ha chiarito che un’auto è considerata “in circolazione” anche quando è parcheggiata in un’area privata come un box o un cortile.
Pertanto, se l’incendio scaturisce da un guasto tecnico, come un corto circuito o una perdita di carburante, il proprietario dell’auto è considerato responsabile. Una recente e importante sentenza della Cassazione (la n. 17980 del 2025) ha stabilito un principio ancora più severo: il proprietario risponde dei danni anche se la causa dell’incendio resta ignota.
Per i giudici, è sufficiente che l’auto abbia contribuito, anche solo come concausa, alla propagazione delle fiamme. In pratica, se non si riesce a capire se il fuoco sia partito dall’impianto elettrico del box o da quello dell’auto, l’incertezza grava sul proprietario del veicolo (il custode), che può liberarsi dalla responsabilità solo provando il caso fortuito, ovvero un evento esterno e imprevedibile come un fulmine o un atto doloso di terzi.
La buona notizia per i proprietari è che, essendo la sosta equiparata alla circolazione, l’assicurazione RCA obbligatoria copre i danni causati a terzi dall’incendio del veicolo, inclusi i danni alle parti comuni del condominio e agli altri box. Anche per questo motivo da qualche tempo vige l’obbligo di assicurazione anche per i veicoli immatricolati in Italia, compresi quelli fermi in aree private (qui per saperne di più).
Attenzione, però: la RCA non risarcisce mai i danni all’auto stessa che ha preso fuoco, per i quali è necessaria una polizza accessoria “Incendio e furto”. Se l’auto fosse sprovvista di assicurazione, i danneggiati potrebbero rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che però ha limiti di risarcimento per i danni materiali.
Se invece viene accertato che l’incendio è stato appiccato intenzionalmente da un vandalo, la responsabilità ricade sull’autore del gesto. Anche nel caso in cui il colpevole non dovesse venire identificato, il proprietario dell’auto non può essere ritenuto responsabile.
In queste situazioni interviene solitamente la polizza incendio del condominio (la cosiddetta globale fabbricati), a patto che preveda la copertura per atti vandalici. Se al contrario il condominio non ha una polizza, le spese per le riparazioni delle parti comuni vengono divise tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà.









