Da domenica 12 luglio 2026 dovrebbe essere finalmente terminata l’era dell’incertezza per gli autovelox in Italia. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è infatti entrato a tutti gli effetti in vigore il nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), facendo diventare ufficialmente operative le nuove regole per l’omologazione e l’uso dei dispositivi di rilevazione della velocità. L’obiettivo del provvedimento è mettere definitivamente ordine a un settore che per decenni ha navigato tra approvazioni parziali e migliaia di ricorsi. Ecco tutto quello che c’è da sapere per non farsi cogliere impreparati.
Il cosiddetto “decreto autovelox” è un provvedimento del MIT che definisce finalmente in modo organico le caratteristiche, i requisiti e le procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi di controllo della velocità. Serve a garantire regole certe e omogenee su tutto il territorio nazionale, eliminando la confusione tra diversi tipi di apparecchi e assicurando che le multe siano basate su rilevazioni tecnicamente inoppugnabili.
La novità principale riguarda la distinzione tra “approvazione” e “omologazione”. Per 34 anni, nonostante il Codice della Strada del 1992 richiedesse dispositivi omologati, si è proceduto con semplici approvazioni tecniche. Da qui sono nati centinaia di ricorsi, accolti dalla Cassazione che in diversi pronunciamenti ha più volte ribadito la differenza sostanziale tra le due procedure. Ora, anche la legge stabilisce che solo i dispositivi che superano il nuovo e rigoroso processo di omologazione possono essere usati per fare multe valide. Inoltre, il decreto introduce tutele per la privacy: i volti dei conducenti saranno oscurati automaticamente e i dati protetti da crittografia.
Il nuovo processo prevede test tecnici severi che fissano una vera e propria “patente di affidabilità”. Un autovelox, per essere omologato, deve ora garantire:
Inoltre, ogni apparecchio deve essere sottoposto a verifiche di taratura annuali; se non supera i test, deve essere spento.
Il decreto fissa parametri precisi per l’accuratezza tecnica: durante le prove di omologazione, lo scarto non può superare i 3 km/h per velocità fino a 100 km/h, o il 3% oltre tale soglia. Attenzione: questi sono requisiti tecnici del dispositivo e non sostituiscono la tolleranza di legge applicata alla velocità rilevata, che resta quella prevista dalle norme vigenti.
Al momento sono considerati regolari circa 3.150 dispositivi in tutta Italia. In particolare:
Per quelli precedenti al giugno 2017, è necessario un percorso di verifica della documentazione e test tecnici per confermarne l’idoneità.
Sì. Secondo le stime, all’entrata in vigore del decreto, circa 850 apparecchi sono stati disattivati immediatamente perché non corrispondenti ai nuovi requisiti di omologazione. Per tornare operativi, i comuni o i produttori dovranno sottoporli alle nuove procedure di verifica previste dalla legge.
Ci sono tre modi principali per verificarlo:
La norma non rende affatto “intoccabili” i verbali. Al contrario: introducendo prescrizioni molto più puntuali, offre ai cittadini numerosi elementi da verificare. Con una semplice richiesta di accesso agli atti al Comune è possibile controllare se la taratura è scaduta, se manca il verbale di funzionalità oppure se l’apparecchiatura impiegata non corrisponde al modello omologato. L’assenza anche di uno solo dei documenti obbligatori rende la sanzione contestabile. In sostanza, i ricorsi probabilmente continueranno, ma si concentreranno su aspetti tecnici molto più specifici.
Se la verifica conferma che l’autovelox non è a norma alla data dell’infrazione, si può contestare la multa seguendo due strade alternative:
Importante: chi intende fare ricorso non deve pagare la multa, poiché il pagamento (anche in misura ridotta) solitamente preclude la possibilità di contestare la sanzione.
Assolutamente no. Il decreto non chiude automaticamente i contenziosi pendenti né garantisce la vittoria in quelli futuri. Molti esperti avvertono che le sanzioni precedenti potrebbero restare illegittime se basate su dispositivi non omologati secondo i criteri stabiliti dalla Cassazione. Spetterà sempre al prefetto o al giudice di pace decidere caso per caso.
Il decreto non ha effetto retroattivo: le sanzioni elevate per infrazioni commesse prima del 12 luglio 2026 non vengono né cancellate né sanate automaticamente. Per queste multe continua a valere il quadro normativo precedente e l’orientamento della giurisprudenza della Cassazione, che già considerava nulle le multe fatte con apparecchi approvati ma non omologati.









