Quando viene rilasciata la patente di guida, su questo documento viene accreditato un saldo di 20 punti. Si tratta di un punteggio che può essere decurtato se l’automobilista commette una violazione del Codice della Strada per la quale è prevista la perdita dei punti della patente (e i neopatentati pagano doppio), ma può anche essere incrementato di massimo 10 punti se non si commettono infrazioni. Il saldo massimo, dunque, può essere di 30 punti.
Tra le violazioni più comuni del Codice della Strada che comportano una decurtazione dei punti dalla patente vi sono il mancato obbligo delle cinture di sicurezza, la guida con il cellulare, il passaggio con il semaforo rosso, l’eccesso di velocità. Ovviamente ce ne sono molte altre e a ciascuna di queste vale un determinato numero di punti (da 1 a 10): lo vedremo in dettaglio nella tabella che trovate alla fine di questo articolo.
Come spiega il già citato art. 126 bis del Codice della Strada, la decurtazione dei punti dovrà essere appositamente comunicata da parte dell’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, entro 30 giorni dalla definizione della contestazione. Il soggetto che ha commesso la violazione dovrà vedersi recapitare via mail (e non più al domicilio, come stabilito dal Decreto Semplificazioni 2020) la comunicazione che attesta il “taglio”.
Il meccanismo della patente a punti è stato introdotto nel 2003 e ha lo scopo di incentivare un maggiore rispetto del Codice della Strada per gli automobilisti i quali non vogliono correre il rischio di perdere tutti i punti sul documento di guida e doversi sottoporre all’esame di revisione della patente o, nei casi peggiori, alla ripetizione dell’iter per ottenere di nuovo la licenza di guida.
Perdere i punti patente non è molto difficile se si è parecchi distratti alla guida o se si è soliti commettere infrazioni del Codice della Strada con comportamenti e stili di guida scorretti. Infatti, nell’eventualità in cui si commettano più violazioni contemporaneamente si possono perdere anche più punti contemporaneamente: ad esempio, guidare con il cellulare all’orecchio (5 punti) e nel contempo passare con il rosso (6 punti). In questo caso i punti decurtati associati alle due rispettive violazioni si sommano (11). Resta tuttavia un limite massimo di punti che possono essere sottratti, ovvero 15 punti.
Per i neopatentati le sanzioni sono ancora più dure, perché per i primi 3 anni dal conseguimento della patente si perde il doppio dei punti. Quindi, se si commette un’infrazione di eccesso della velocità di 20 km/h rispetto ai limiti prestabiliti, che corrisponde alla perdita di 3 punti, il neopatentato ne perderà 6.
Anche il meccanismo premiale è ridotto: il neopatentato riceverà 1 punto all’anno se non commette alcuna infrazione, quindi fino a un massimo di 3 punti in più alla fine del terzo anno. Dal quarto anno in poi, se continua a non commettere violazioni, guadagnerà 2 punti patente, fino a un massimo di 30.

La decurtazione dei punti dalla patente va comunicata al soggetto che ha commesso l’infrazione. Con il Decreto Semplificazioni del 2020 è cambiata la modalità di trasmissione di questa comunicazione. Se prima avveniva in maniera cartacea, da qualche anno avviene via mail al titolare della patente di guida. Quest’ultimo dev’essere registrato al Portale dell’Automobilista, dove potrà scaricare il documento in Pdf: su questo saranno presenti anche le informazioni utili e il modus operandi da seguire per recuperare i punti persi.
In alternativa, è possibile ricevere sul proprio smartphone la suddetta comunicazione, tramite l’app iPatente.
Attenzione: la comunicazione viene inviata solamente a scopo informativo. Il guidatore, infatti, è consapevole dei punti sottratti dalla patente dal momento in cui ha ricevuto il verbale che attesta la violazione commessa.
Una volta persi i punti sulla patente, è possibile recuperarli. Basterà attendere e, se non vengono commesse violazioni su più anni, si potranno guadagnare dei punti (2 ogni 2 anni senza infrazioni), fino ad arrivare a un massimo di 30 punti. Diverso è il discorso se si perdono tutti i punti della patente. In questo caso bisognerà sottoporsi alla procedura di revisione della patente: l’automobilista dovrà pertanto sottoporsi a una verifica dei requisiti che attesti la sua idoneità alla guida.
Se si hanno perso dei punti e si ha paura di arrivare al saldo 0, si possono frequentare dei corsi a pagamento presso un’autoscuola autorizzata della durata di 12 ore da svolgersi in 15 giorni, che daranno diritto a guadagnare 6 punti (9 punti previo corsi di 18 ore da svolgersi in 30 giorni per i titolari di patenti professionali).
Questo tipi di corsi prevedono l’obbligo di frequenza, mentre non è previsto un esame finale. Per iniziare il corso di recupero punti, sarà necessario presentarsi presso l’autoscuola autorizzata e prenotare le lezioni, che sono a pagamento.
Generalmente, il prezzo del corso si aggira tra i 180 e i 200 euro per il ciclo di lezioni da 12 ore, mentre è più alto per i titolari di patente professionali, visto che può partire da 250-260 euro e arrivare fino a 290 euro. Tuttavia, sono previsti degli sconti per i soci ACI iscritti con un’apposita copertura.
I temi delle lezioni vertono su alcuni aspetti principali di scuola guida: dal ripasso della segnaletica stradale allo studio delle componenti principali del veicolo, dalle norme di comportamento alle regole di sicurezza, passando per il sistema sanzionatorio.
Abbiamo detto che se perdiamo tutti e 20 i punti patente la nostra patente cade “in revisione”. Questo significa che dovremo sottoporci a un esame che attesti la nostra idoneità alla guida entro 30 giorni: in questo lasso di tempo potremo continuare a circolare (senza commettere infrazioni), prima di sostenere l’esame di revisione, che consiste in un quiz teorico e in un esame pratico (che può essere effettuato anche su un veicolo privo di doppi pedali).
Se si supera l’esame, allora la patente sarà restituita, altrimenti la patente sarà revocata e il soggetto dovrà ricominciare l’iter di ottenimento della patente, ripetendo gli esami e seguendo la procedura classica. Questa può essere fatta subito se la revoca è avvenuta dopo la fallita revisione a seguito della perdita dei punti della patente, ma bisognerà attendere 2 anni se la revoca è avvenuta per motivi disciplinari e 3 anni se la revoca è stata causata da guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti.

Ci sono diversi canali tramite i quali è possibile controllare e verificare il saldo dei punti sulla patente:
In questo paragrafo troverete delle tabelle nelle quali sono indicate le infrazioni delle norme del Codice della Strada a cui è associata la decurtazione dei punti patente. Nella terza colonna, infine, troverete il riferimento normativo a cui si ricollegano. Le tabelle sono quelle rese disponibili dalla Polizia di Stato e sono due: la prima indica le infrazioni che comportano una perdita di punti patente da 1 a 4, mentre la seconda segnala le violazioni a cui si associa una decurtazione da 5 a 10 punti.
| DECURTAZIONE PUNTI | VIOLAZIONE | RIFERIMENTO NORMATIVO (CDS) |
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5 |
Circolazione a velocità non commisurata alle particolari condizioni in cui si svolge la circolazione |
Art. 141, comma 8 |
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Violazione degli obblighi di precedenza |
Art. 145, comma 10 |
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Mancato rispetto delle regole di sorpasso |
Art. 148, comma 15 (rif. comma 3) |
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Mancata osservanza delle distanze di sicurezza con conseguente collisione e gravi danni ai veicoli |
Art. 149, comma 5 |
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Comportamento irregolare o pericoloso nei passaggi ingombrati e nelle strade di montagna causando gravi danni ai veicoli |
Art. 150, comma 5 (rif. art. 149, comma 5) |
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Guida di motociclo o motocarrozzetta senza casco, con casco irregolare o non allacciato, o trasporto di altro passeggero in queste condizioni |
Art. 171, comma 2 |
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Mancato allacciamento delle cinture del conducente e/o del trasportato minorenne o mancato utilizzo dei seggiolini per bambini |
Art. 172, comma 8 |
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Alterazione del corretto uso delle cinture |
Art. 172, comma 9 |
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Usare, durante la marcia, apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante, oppure usare cuffie sonore |
Art. 173, comma 3-bis, primo periodo |
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Mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo giornaliero per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo |
Art. 174, comma 5 per violazione dei tempi di riposo |
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Mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo |
Art. 174, comma 7, terzo periodo per violazione dei tempi di riposo |
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Mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo giornaliero per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo |
Art. 178, comma 5 per violazione dei tempi di riposo |
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Mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo |
Art. 178, comma 7, terzo periodo per violazione dei tempi di riposo |
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Circolazione con tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 g/l per conducenti con età inferiore a 21 anni, neopatentati categoria B, trasporti professionali di persone, di cose, di veicoli > 3,5 t, di veicoli con rimorchio con MCPC > 3,5, di autobus, autoarticolati e autosnodati |
Art. 186, comma 2 |
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6 |
Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h, ma non di oltre 60 km/h |
Art. 142 comma 9 |
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Mancata osservanza stop |
Art. 145, comma 5 |
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Passaggio con semaforo rosso o agente del traffico |
Art. 146, comma 3 |
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Violazione obblighi comportamento ai passaggi a livello |
Art. 147, comma 5 |
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Usufruire senza autorizzazione delle apposite strutture per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide |
Art. 188 comma 4 |
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8 |
Mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia causato incidente con lesioni gravi |
Art. 149, comma 6 |
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Comportamento irregolare o pericoloso nei passaggi ingombrati e nelle strade di montagna che abbia causato gravi lesioni a persone |
Art. 150 comma 5, con riferimento art. 149 comma 6 |
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Fare inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di incroci, curve o dossi |
Art. 154, comma 7 |
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Mancato uso durante la guida di lenti (occhiali) o altri apparecchi prescritti per integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali |
Art. 173 comma 3 |
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Violazione dell’obbligo di precedenza ai pedoni |
Art. 191, comma 1 |
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Violazione obbligo di consentire al pedone invalido, bambino o anziano l’attraversamento di una strada |
Art. 191, comma 3 |
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10 |
Superare i limiti di velocità di oltre 60 km/h |
Art. 142, comma 9-bis |
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Circolare contromano in curve, dossi o condizioni di limitata visibilità o su strada divisa in carreggiate separate |
Art. 143, comma 12 |
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Sorpasso effettuato in situazioni gravi e pericolose (curve, dossi, incroci, ecc.); sorpasso per veicoli pesanti (oltre 3.5 t); sorpasso di veicoli fermi ai semafori, ai passaggi a livello o incolonnati, sorpasso di tram o filobus fermi; anche sorpasso di veicolo che sta a sua volta già sorpassando, ecc |
Art. 148, comma 16 terzo periodo |
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Trasporto materie pericolose senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni |
Art. 168, comma 8 |
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Trasporto materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali relative a idoneità tecnica e dispositivi di equipaggiamento veicoli |
Art. 168, comma 9 |
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Violare per la seconda volta in un biennio il divieto di usare, durante la marcia, apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante, oppure di usare cuffie sonore |
Art. 173 comma 3-bis, secondo periodo |
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Mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero e del limite giornaliero dei tempi di guida per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo |
Art. 174, comma 6 |
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Fare inversione di marcia in autostrada o su strade extraurbane principali o procedervi contromano |
Art. 176, comma 19 |
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Effettuare retromarcia in autostrada |
Art. 176, comma 20, con riferimento comma 1b |
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Circolare in autostrada o su strada extraurbana principale sulle corsie di emergenza e di immissione e uscita fuori dai casi previsti |
Art. 176, comma 20, con riferimento comma 1 lettere c-d |
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Mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero e del limite giornaliero dei tempi di guida per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo |
Art. 178 comma 6 |
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Veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o limitatore di velocità |
Art. 179, commi 2 e 2bis |
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Guida in stato di ebbrezza |
Art. 186, commi 2 e 7 |
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Guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata a sostanze stupefacenti |
Art. 187, commi 7 e 8 |
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Darsi alla fuga in incidente con gravi danni ai veicoli causato dal proprio comportamento |
Art. 189, comma 5 secondo periodo |
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Darsi alla fuga in incidente con lesioni a persone causato dal proprio comportamento |
Art. 189 comma 6 |
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Forzamento del posto di blocco dove il fatto non costituisca reato |
Art. 192, comma 7 |









